Giudice sportivo: Foggia nessun provvedimento

Giudice sportivo: Foggia nessun provvedimento

Queste le decisioni del giudice sportivo:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MARTINELLI SEAN (MONTEVARCHI)
per avere tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, colpendolo intenzionalmente con una testata (mentre il pallone era tra le braccia del proprio portiere in area di rigore). Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, considerato che, da una parte, non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, che il colpo è stato inferto con una testata e in una zona del corpo particolarmente delicata.

FABRIANI CRISTIAN (CAMPOBASSO)
per avere tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, colpendolo con uno schiaffo alla nuca e provocandogli un dolore momentaneo alla testa, con pallone in gioco e ad azione distante. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, considerato che, da una parte, non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, che il colpo è stato inferto in una zona del corpo particolarmente delicata.

LA ROSA LUCA (OLBIA)
per avere tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore avversario FAGGIOLI ALESSANDRO, colpendo, a gioco fermo, con uno schiaffo sul volto l’avversario mentre questi si trovava a terra a seguito di un contrasto di gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, considerato che, da una parte, non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, che il colpo è stato inferto a gioco fermo, mentre l’avversario era a terra e in una zona del corpo particolarmente delicata.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PALESI LUCA (OLBIA)
per doppia ammonizione e per aver pronunciato ripetutamente espressioni blasfeme mentre rientrava negli spogliatoi dopo essere stato espulso per doppia ammonizione; sanzione di un turno di squalifica in applicazione dell’art. 37 C.G.S. e di un turno per doppia ammonizione (r. proc. fed.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MORETTI FEDERICO (ANCONA MATELICA)
per avere tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore avversario LA ROSA GIACOMO (in reazione ad una condotta violenta in precedenza commessa da questi in danno di un suo compagno di squadra) spingendo a gioco fermo l’avversario con violenza con le mani all’altezza del collo e facendolo cadere a terra. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario.

BULEVARDI DANILO (GUBBIO)
per avere tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, contrastandolo con uso di forza eccessiva e mettendone a rischio l’incolumità fisica. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., considerato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

ALOI SALVATORE (AVELLINO)
NZITA THETO MARDOCHEE (PESCARA)
BALESTRERO DAVIDE (FERALPISALÒ)
RICCIARDI MANUEL (LEGNAGO SALUS)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E AMMENDA € 500,00

ANELLI CRISTIAN (SEREGNO)
1) per avere proferito espressioni non corrette e minacciose nei confronti di un calciatore avversario; 2) per avere tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un Componente della Procura Federale. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive dei fatti e ritenuta la continuazione fra le condotte poste in essere (r.proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DI MOLFETTA DAVIDE (FERALPISALÒ)
per aver pronunciato ripetutamente un’espressione blasfema nel corso della gara; sanzione in applicazione dell’art. 37 C.G.S. (r. proc. fed.)

RAGATZU DANIELE (OLBIA)
per aver pronunciato un’espressione blasfema al termine della gara nel tunnel che conduce agli spogliatoi; sanzione in applicazione dell’art.37 C.G.S. (r. proc. fed.)

ALLENATORI

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CUPI ANDREA (TERAMO)
per aver, al termine del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro sferrando un pugno contro la sua panchina, senza romperla, in segno di dissenso verso l’operato di questi. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r.quarto ufficiale).

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE E AMMENDA € 2.000,00

PAGLIUCA GUIDO (LUCCHESE)
per avere diretto la squadra mediante indicazioni fornite verbalmente dagli spalti e per avere fatto accesso all’interno degli spogliatoi durante l’intervallo della gara, nonostante fosse squalificato, in violazione dell’art. 21, comma 9, CGS., con l’applicazione della recidiva in considerazione della sanzione della stessa natura già irrogata con C.U. n. 11/DIV del 31.08.2021, divenuta definitiva a seguito della rinuncia al reclamo. (sanzione da scontarsi, quanto alla squalifica, nella prima gara utile dopo il termine della squalifica in corso, r.proc.fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E AMMENDA € 500,00

BARBERIO VITO (AVELLINO)
per aver, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro protestando e facendo gesti plateali di dissenso nei confronti del suo operato, entrando all’interno del terreno di gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione (r. quarto ufficiale, panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PANTANELLI ARMANDO (CATANIA)
per essersi trattenuto durante tutto il primo tempo nel tunnel che conduce agli spogliatoi senza essere inserito in distinta di gara e, comunque, permanendo in un luogo non consentito; e per avere al termine del primo tempo, mentre si trovava in tale posizione, proferito parole offensive nei confronti di un calciatore avversario (r.proc. fed.).

SCIENZA GIUSEPPE (PRO VERCELLI)
per aver pronunciato ripetutamente un’espressione blasfema nel corso della gara; sanzione in applicazione dell’art. 37 C.G.S. (r. proc. fed.)

DIRIGENTI ESPULSI

sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed, r.c.c.).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 26 OTTOBRE 2021

CORDA NINNI (SEREGNO)
1) per aver tenuto una condotta irriguardosa, ingiuriosa e minacciosa nei confronti dell’arbitro. Nel corso ed al termine del 1° tempo: gesticolando ed urlando contro il suo operato; rivolgendogli parole minacciose ed ingiuriose; così rendendo necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine che evitavano la possibilità di contatti fisici. Al termine della gara: prendendo a pugni la porta dello spogliatoio degli arbitri.
2) per avere tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un Componente della Procura Federale e per averlo accusato di parzialità.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), codice giustizia sportiva, valutate le giustificazioni fornite dopo il termine della gara e ritenuta la continuazione fra le condotte poste in essere. (r. proc. fed., r.c.c.)

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE PER VENTI GIORNI E AMMENDA € 1.000,00

ERBA DAVIDE (SEREGNO)
1) per essere entrato ed essersi trattenuto nei locali antistanti gli spogliatoi ed all’interno del recinto di gioco mentre era inibito come da decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 19 del 4.08.2021; 2) per aver tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti della quaterna arbitrale, rivolgendo verso di loro parole ingiuriose mentre si trovava in Tribuna.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 9, 13, comma 2, 19 e 36, comma 2, lett. a), codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione fra le condotte poste in essere. (inibizione da scontarsi dopo il termine della sanzione in corso, r.proc.fed.; r. c.c.).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 SETTEMBRE 2021

FRACASSI STEFANO (LUCCHESE)
per avere fatto accesso all’interno degli spogliatoi, nonostante fosse squalificato. In violazione degli artt. 9 e 19 CGS

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 15 SETTEMBRE 2021

PACITTO LUCA FERDINA (SEREGNO)
per aver tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro al termine del 1° tempo, gesticolando ed urlando contro il suo operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive della condotta posta in essere. (r. proc. fed).

LE AMMENDE

CATANIA (1000 €) perché quattro soggetti riferibili alla Società, non inseriti in distinta di gara, stazionavano durante il primo tempo nel tunnel che conduce agli spogliatoi (r.proc. fed).

GROSSETO (1000 €) per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni Calcistiche. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r. proc. fed.).

JUVE STABIA(1000 €)  per avere i suoi sostenitori commesso fatti violenti, consistiti nell’aver acceso all’interno del settore di pertinenza due fumogeni senza colpire alcuno e senza recare danni, e per avere intonato nei confronti della Società avversaria cori oltraggiosi. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25 C.G.S (r. proc. fed.).

MODENA (1000 €) per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato in area di rigore, in direzione del portiere avversario, due bicchieri pieni, senza colpirlo e senza arrecare danni. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. Comma 2, considerato che non si sono verificate conseguenze, e 26 C.G.S. (r. c.c.).

VIS PESARO (1000 €) per avere i suoi sostenitori commesso fatti violenti, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco una bottiglietta d’acqua aperta e una ciabatta in direzione dell’assistente dell’arbitro n. 2 senza colpire alcuno e senza recare danni, e per avere intonato nei confronti di quest’ultimo cori oltraggiosi. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25 C.G.S (r. proc. fed.)

MANTOVA (500 €) per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi nei confronti di un tesserato della squadra avversaria. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed, r.c.c.).

REGGIANA (500€) per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi nei confronti di un tesserato della squadra avversaria. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed, r.c.c.).

Categoria: Giudice sportivo