Il dispositivo completo del Tribunale di Cagliari sulla questione Pintus-Canonico
Ecco il dispositivo completo circa la vertenza Pintus-Canonico.
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Nella causa civile iscritta al n.rg 8111/2021 promossa da: MAP CONSULTING S.R.L. (c.f. 03251780924) rappresentato e difeso dagli avv.ti MARCIALIS LUIGI e DEIDDA CRISTIANO
Attrice
contro
NICOLA CANONICO (c.f. CNNNCL72S07A662L) rappresentato e difeso dall’avv COSTANTINO LIVIO
Convenuto
nonché contro
C.N. SPORT S.R.L., (P.IVA: 04365320714), rappresentata e difesa dall’Avv. Claudia Coppi
Terzo chiamato a definizione dei sub-procedimenti cautelari iscritti al n. rg 8111-1/2021 e 8111-2/2021, assegnati allo scrivente in data 8.6.2023 e 12.5.2023,
il giudice,
letti gli atti ed esaminati i documenti,
lette le note ex art. 127 ter c.p.c. con termini assegnati in relazione ad entrambi i sub-procedimenti all’udienza del 30.5.2023, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1. In via di premessa si osserva come le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 642 del 16.1.2015 hanno ritenuto, in ordine ai requisiti richiesti nel vigente ordinamento processuale per la motivazione delle sentenze, conforme al modello normativo (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem ed, in particolare, valido il richiamo al contenuto degli atti difensivi delle parti e degli altri atti processuali.
Appare pertanto legittima l’adozione di tale schema anche per motivare l’ordinanza con cui si assume la presente decisione. Pertanto, richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della vicenda controversa, il contenuto assertivo dei ricorsi introduttivi dei sub-procedimenti riuniti e delle memorie di costituzione, si osserva per quanto rileva al fine di decidere quanto segue.
2. La vicenda.
Con contratto preliminare del 19.06.2021 la Map Consulting srl si era impegnata a cedere a Nicola Canonico (in proprio e/o per persona fisica o giuridica da nominare) il 100% delle quote sociali della Corporate Investment Group srl (a sua volta titolare dell’80% delle quote del Calcio Foggia 1920. srl) al prezzo di € 1.800.000,00 determinato sulla base della situazione patrimoniale del Foggia Calcio 1920 srl, allegata al contratto e da corrispondersi in 5 ratei mensili da € 200.000,00 ciascuno (da versarsi entro e non oltre i termini essenziali del 30/8/21, il 30/8/21, il 30/9/21, il 30/10/21 e il 30/11/21, oltre € 800.000,00 da versarsi entro il 30/05/2022), a garanzia dei quali il Canonico aveva consegnato due assegni di rispettivamente € 800.000,00 ed € 1.000.000,00.
Nel suddetto preliminare, si prevede all’art. 4.3 che: “A garanzia dell’adempimento delle rate del prezzo il dr. Nicola Canonico con la sottoscrizione del presente contratto assume l’obbligazione di garantire personalmente, a prima richiesta e senza poter opporre alcuna eccezione, le obbligazioni contrattuali assunte nell’interesse proprio e/o di persona fisica o giuridica che sarà nominata, ivi compreso il pagamento delle somme indicate nel precedente articolo 3.2, e 3.4.”
Successivamente, in data 22 giugno 2021 con atto a rogito Dott.ssa Giorgia Covelli, Notaio in Bari (repertorio 476 raccolta 376; cfr. doc.4), veniva stipulato un contratto di compravendita di quote societarie con il quale la società Map Consulting srl vendeva alla Società neocostituita C.N. Sport srl con unico socio, il 51% del capitale sociale della società “Corporate Investments Group S.R.L.”.
In tale atto di compravendita si prevede un pagamento rateale con bonifici sul conto corrente bancario della creditrice presso la Filiale di Cagliari di banca Intesa Sanpaolo s.p.a., entro termini essenziali a favore del venditore.
La Map Consulting, allegando l’inadempimento della società C.N. Sport srl al pagamento delle rate dovute, ha chiesto nel giudizio principale l’adempimento della garanzia assunta da Nicola Canonico con il preliminare citato, concludendo (in atto di citazione) nel modo seguente: “dichiarare tenuto e condannare il convenuto Dr. Nicola Canonico al pagamento in favore dell’attrice società Map Consulting srl a socio unico della somma che risulterà dovuta all’esito del giudizio, pari attualmente all’importo scaduto e non pagato dalla C.N. Sport srl secondo gli obblighi contrattuali assunti, pari ad Euro 1.304.120,00 (unmilionetrecentoquattromilacentoventi) oltre la somma di Euro 300.000,00 (trecentomila) prevista dall’art. 3.4 del contratto preliminare 17 giugno 2021, nell’eventualità che nelle more del giudizio si verifichino i presupposti per esigerne il pagamento e la C.N. Sport srl non vi abbia ancora provveduto; …”.
Il convenuto Nicola Canonico nel procedimento principale ha invece eccepito, in via preliminare, l’incompetenza territoriale del giudice adito, mentre nel merito, contestando la fondatezza delle domande avanzate dalla attrice, ha eccepito: 1) l’invalidità del contratto per dolo della Map Consulting, chiedendone in via riconvenzionale l’annullamento; 2) la mancata esecuzione del contratto, chiedendo in via riconvenzionale pronuncia di risoluzione per inadempimento della Map Consulting; 3) l’invalidità della garanzia a prima richiesta stabilita in contratto a carico del Canonico, in conseguenza della exceptio doli dallo stesso formulata.
Il convenuto ha poi richiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa della società C.N. Sport. S.r.l., al fine di esercitare l’azione di rivalsa nei suoi confronti, per ottenere il pagamento di quanto dovesse essere tenuto a versare all’attrice, anche in relazione alle spese di lite.
Il Canonico, per quanto attiene alle domande di merito, nel giudizio principale ha così concluso: “1) in via principale, per le ragioni esposte, disporre, in accoglimento della proposta domanda riconvenzionale del convenuto, l’annullamento del contratto preliminare sottoscritto il 17.6.2021 fra il Dott. Nicola Canonico e la MAP CONSULTING SRL per dolo di questa ai sensi dell’art. 1439 c.c. e, in ragione di ciò, dichiarare tale contratto invalido e privo di qualsiasi effetto;
2) in via principale, per le ragioni esposte, disporre, in accoglimento della proposta domanda riconvenzionale del convenuto, l’annullamento per dolo ex art. 1439 c.c. della stessa attrice della garanzia a prima richiesta rilasciata dal Dott. Nicola Canonico sub art. 4.3. di detto contratto e, per l’effetto, dichiarare l’invalidità e l’inefficacia di detta garanzia;
3) in via principale, per le ragioni esposte, disporre, in accoglimento della proposta domanda riconvenzionale del convenuto, l’annullamento per dolo ex art. 1439 c.c. della MAP CONSULTING SRL anche di tutte le altre obbligazioni di garanzia assunte dal Dott. Nicola Canonico nel contratto preliminare del 17.6.2021 e dunque delle obbligazioni di garanzia di cui agli artt. 3.1, 6.1, 6.2, 6.4 e 7.3 di tale contratto e, in ragione di ciò, dichiarare invalide e prive di qualsiasi effetto dette obbligazioni;
4) in via principale, per le ragioni esposte, e in conseguenza di quanto ai capi che precedono e dell’annullamento del contratto preliminare sottoscritto il 17.6.2021 fra il Dott. Nicola Canonico e la MAP CONSULTING SRL per dolo di questa ai sensi dell’art. 1439 c.c., condannare la MAP CONSULTING SRL alla restituzione, in favore del Dott. Nicola Canonico, dei 2 assegni bancari datati 22.6.2021, tratti sulla Banca Monte dei Paschi di Siena, n. 0944514896-00 di €. 800.000,00 e n. 0944514895-12 di €. 1.000.000,00, consegnati alla predetta dal Dott. Canonico in conseguenza di quanto convenuto sub. 4.3 del suddetto contratto preliminare, e cioè a garanzia dell’effettivo adempimento del pagamento del prezzo di cessione indicato sub punti 3.2. e 3.4 di tale contratto preliminare;
5) in subordine, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte, l’infondatezza delle domande proposte dall’attrice MAP CONSULTING S.r.l. nei riguardi del convenuto Dott. Nicola Canonico, a causa della mancata esecuzione del contratto preliminare del 17.6.2021 stipulato fra la MAP CONSULTING S.r.l. e il Dott. Nicola Canonico, imputabile a fatto, responsabilità e grave inadempimento della stessa attrice;
6) in accoglimento della proposta domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto preliminare del 17.6.2021 stipulato fra la MAP CONSULTING S.r.l. e il Dott. Nicola Canonico per fatto, responsabilità e grave inadempimento della predetta odierna attrice e, per l’effetto, condannare la MAP CONSULTING SRL alla restituzione, in favore del Dott. Nicola Canonico, dei 2 assegni bancari datati 22.6.2021, tratti sulla Banca Monte dei Paschi di Siena, n. 0944514896-00 di €. 800.000,00 e n. 0944514895-12 di €. 1.000.000,00, consegnati alla predetta dal Dott. Canonico in conseguenza di quanto convenuto sub. 4.3 del suddetto contratto preliminare, e cioè a garanzia dell’effettivo adempimento del pagamento del prezzo di cessione indicato sub punti 3.2 e 3.4 di tale contratto preliminare;
7) in conseguenza di quanto ai capi che precedono e per tutte le eccezioni e le domande riconvenzionali formulate e le ragioni esposte dal convenuto, accertare e dichiarare l’invalidità, l’inefficacia e l’estinzione della garanzia a prima richiesta rilasciata dal Dott. Nicola Canonico sub art. 4.3 del detto contratto preliminare del 17.6.2021 e che nessuna somma è dovuta dal predetto nei riguardi dell’attrice in forza di tale garanzia e, comunque, a qualsiasi titolo; per l’effetto, rigettare la domanda dell’attrice di condanna del convenuto al pagamento degli importi di Euro 1.304.120,00 (unmilionetrecentoquattromilacentoventi) e di Euro 300.000,00 (trecentomila) come indicati nella conclusione sub A) a pag. 9 dell’atto di citazione e, in conseguenza di tanto, rigettare anche la domanda degli interessi moratori formulata dall’attrice nella conclusione sub B) a pag. 9 dell’atto di citazione;
8) sempre in conseguenza di quanto ai capi che precedono e per tutte le eccezioni e le domande riconvenzionali formulate e le ragioni esposte dal convenuto, accertare e dichiarare che il Dott. Nicola Canonico non è obbligato ad acquistare, dalla MAP CONSULTING S.R.L., il 49% del capitale sociale della Corporate Investments Group S.r.l. e, per l’effetto, rigettare la domanda proposta dalla MAP CONSULTING S.r.l. intesa a far disporre dall’adito Tribunale tale trasferimento;
9) in estremo subordine, per la denegata eventualità in cui non dovessero essere accolte le domande riconvenzionali e le eccezioni tutte formulate dal convenuto, e le domande dell’attrice dovessero trovare accoglimento in tutto o in parte, condannare la terza chiamata in causa C.N. Sport. S.r.l., C.F. e P. Iva 04365320714, con sede legale in Foggia alla via A. Gramsci n. 107, in persona del legale rappresentante pro tempore e Amministratore Unico, dott. Silvestro Carbotti, a rifondere e a pagare al Dott. Nicola Canonico quanto dovesse essere tenuto a versare all’attrice, anche in relazione alle spese di lite, in conseguenza dell’accoglimento della sua domanda; …”.
3. I sub-procedimenti cautelari riuniti.
3.1 Con ricorso in corso di causa ex art. 700 c.p.c. depositato in data 21.7.2022 (Rg 8111-1/2021) il convenuto, per quanto di rilievo ai fini della presente decisione – rinviandosi al ricorso per tutte le ulteriori contestazioni e deduzioni – ha allegato: “La Map Consulting s.r.l. ha nelle proprie mani n. 2 assegni bancari per la complessiva somma di € 1.800.000,00 sottoscritti personalmente dal dr. Nicola Canonico e lasciati al momento della sottoscrizione dell’atto di compravendita del 22/06/2021, a garanzia di tutte le obbligazioni assunte, con la predetta scrittura, dalla società acquirente (C.N. Sport s.r.l.), che la stessa Map Consulting s.r.l. potrebbe mettere all’incasso.”
In relazione al periculum il convenuto ha spiegato che: “qualora non venisse emesso un provvedimento inaudita altera parte di sospensione dei pagamenti a venire per la restante somma di € 1.300.000,00 e di inibizione all’incasso degli assegni rilasciati a garanzia pari ad € 1.800.000,00 vi è il rischio concreto che, finché si concluda il giudizio di merito, questa possa depauperare le somme e non essere più in grado di restituirle, al punto da compromettere gravemente l’operatività dell’odierna ricorrente ed essere potenzialmente foriera di gravi danni economici per la stessa nonché per il Dr. Canonico.”
Ha quindi concluso affinché il Tribunale emettesse un provvedimento di inibizione alla Map Consulting s.r.l. in relazione alla possibilità di “azionare, negoziare e/o portare all’incasso gli assegni bancari datati 22/06/2021 tratti sulla Banca Monte dei Paschi di Siena e rispettivamente il n. 0944514896-00 di € 800.000,00 ed il n. 0944514895-12 di € 1.000.000,00 rilasciati in garanzia dal Dr. Nicola Canonico”.
3.2 Con ricorso in corso di causa depositato in data 25.7.2022 (Rg 8111-2/2021) la Map Consulting ha, in primo luogo, instato per l’emissione di ordinanza ex art. 186 ter cpc, provvisoriamente esecutiva ex art. 642 cpc nei confronti Canonico Dr. Nicola, per l’importo di €.1.304.120,00, oltre interessi; in via subordinata ha chiesto di essere autorizzata ex artt. 671 cpc, 669 sexies cpc al sequestro dei beni mobili ed immobili del debitore e delle somme e cose a lui dovute sino all’importo di Euro 1.600.000,00.
Per quanto di rilievo al fine di decidere, la Map Consulting ha in punto di periculum allegato che: “34) L’ammontare del credito della Map Consulting nella somma di €.1.304.120,00 in linea capitale, oltre interessi moratori e salva premialità di €.300.000,00*, è come detto indiscutibile, ma la tutela delle ragioni del creditore è stata di fatto bloccata dalla temporanea inibizione all’incasso degli assegni bancari emessi a garanzia per il periodo dal 26 novembre 2021 sino al 20 luglio 2022, per effetto della temporanea provvisoria esecutività dei tre decreti cautelari del Tribunale di Bari di cui al capo 16 che precede.
35) Di fatto si è pertanto verificato che, con provvedimenti giudiziari poi revocati, la Map Consulting è stata privata dei titoli esecutivi di cui aveva la legittima disponibilità e, nelle more del giudizio, corre il rischio che si disperda il patrimonio del debitore.
36) Posto che neanche l’inizio dell’azione giudiziale ha indotto il debitore a far fronte alle sue obbligazioni e che il Dr. Canonico ha promosso azioni palesemente dilatorie e che inducono al fondato sospetto che cerchi di eludere le ragioni del creditore, la società Map Consulting fa presente che sussistono i presupposti per l’emanazione di provvedimenti immediati e/o cautelari.
37) A prescindere da quanto sopra esposto, per dimostrare l’evidente fondamento delle pretese di Map Consulting srl nei confronti del dr. Canonico è comunque sufficiente la previsione del contratto preliminare 17 giugno 2021 per cui è causa (doc. 4) che prevede “art. 4.3 A garanzia dell’adempimento delle rate del prezzo il dr. Nicola Canonico con la sottoscrizione del presente contratto assume l’obbligazione di garantire personalmente, a prima richiesta e senza poter opporre alcuna eccezione, le obbligazioni contrattuali assunte nell’interesse proprio e/o di persona fisica o giuridica che sarà nominata, ivi compreso il pagamento delle somme indicate nel precedente articolo 3.2, e 3.4…” Detta previsione contrattuale è da sola sufficiente a integrare il presupposto del fumus boni iuris, trattandosi di previsione che, si ribadisce, obbliga il Dr. Nicola Canonico a pagare a prima richiesta e senza possibilità di poter opporre alcuna eccezione.
38) La società Map Consulting, inoltre, conferma che le domande attrici riguardano un credito per una somma liquida e certa di danaro e che è fondato su esauriente prova scritta, costituita dal contratto preliminare 17 giugno 2021 (doc.4) e dagli assegni bancari del 22 giugno 2021 (docc.6-
7). A fronte di un corrispettivo dovuto di €.1.800.000,00*, come detto la CN Sport ed il Dr Canonico si sono, di fatto, limitati a versare la sola somma di €.495.880,00*, pari al mero 27,55% del capitale dovuto, in un contesto di grave e profonda iniquità, nel quale è rimasto senza riscontro anche il sollecito inviato per scrupolo il 21 luglio 2022 ai difensori della CN Sport e del Dr. Canonico dopo l’ultima ordinanza del Tribunale di Bari (doc. 26).”
In entrambi i sub-procedimenti si sono costituite le rispettive controparti, reiterando in diritto le difese già sviluppate nel procedimento principale.
3.3 I due sub-procedimenti, implicando la trattazione e la valutazione della medesima vicenda contrattuale intercorsa tra le medesime parti, vengono qui riuniti.
4. La domanda cautelare del convenuto. Al fine di decidere sulla istanza cautelare avanzata dal convenuto, è dirimente osservare quanto segue.
La qualificazione di “assegno in garanzia” attribuita dal Canonico agli assegni emessi in favore della attrice risulta in atti pacifica, essendo pienamente condivisa dalla Map Consulting ed anzi discendendo dalla stessa lettera del contratto che, all’art. 5, prevedeva appunto che quale garanzia per il pagamento dilazionato del corrispettivo, il convenuto rilasciasse due assegni bancari.
E’ noto che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’assegno non può mai essere emesso a garanzia di un debito, non essendo consentito alle parti modificare la funzione tipica del titolo, che è quella di un normale mezzo di pagamento. Il patto con cui due soggetti si accordano per il rilascio di un assegno bancario a scopo di garanzia è dunque nullo, in quanto contrario alle norme imperative dell’ordinamento. Il vizio di nullità colpisce tuttavia solo l’accordo delle parti, ma non anche l’assegno o il contratto nell’ambito del quale tale accordo è stato raggiunto, con la conseguenza pratica che l’assegno vale comunque come promessa di pagamento.
La giurisprudenza è peraltro consolidata nel ritenere che «la condotta del prenditore che ponga all’incasso un assegno bancario ricevuto in garanzia, appropriandosi della somma riscossa, in violazione dell’accordo concluso con l’emittente» integra il reato di appropriazione indebita (Cass. Pen. 12577/2018; Cass. Pen. 5643/2014; Cass. Pen. 1151/2000; Cass. Pen. 5499/1997).
Nel caso di specie – anche in disparte la suddetta questione – è assorbente evidenziare che gli assegni in questione, emessi in data 22.6.2021, non possono essere più portati all’incasso, essendo decorsi i termini stabiliti dalla normativa al riguardo (8 giorni, per gli assegni cosiddetti su piazza, ovvero pagabili nello stesso Comune in cui il titolo è stato emesso; e 15 giorni, per quei titoli pagabili in un Comune diverso da quello di emissione) e l’azione cartolare fondata sugli stessi risulterebbe comunque prescritta.
Ciò determina l’assenza di periculum in mora (sì come richiamato al punto 3.1, fondato sul rischio che la Map Consulting incassi gli assegni in questione) ed il rigetto della domanda cautelare formulata dal convenuto.
5. L’istanza ex art. 186 ter c.p.c. formulata da Map Consulting.
Risulta infondata anche la richiesta di emissione di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c..
Come riportato nell’art. 2 del contratto preliminare, il prezzo della cessione delle quote del capitale sociale di “Corporate Investments Group S.r.l.” veniva determinato nella somma di €. 1.800.000,00, “tenuto conto della situazione patrimoniale della controllata Calcio Foggia 1920 s.r.l., allegata al presente contratto e sottoscritta dalla Map Consulting s.r.l. in calce e dalla parti a margine (allegato A)”.
Tale situazione patrimoniale presentava, su dichiarazione della stessa attrice (parte promittente venditrice), una passività della Calcio Foggia 1920 srl pari a € 1.566.758,00.
Nella presente sede, trattandosi di decidere sulla base di una cognizione sommaria (e fermo restando l’ulteriore eventuale approfondimento istruttorio sul punto), la contestazione del Canonico in relazione alla presenza di maggiori debiti (effettivi e potenziali) per € 900.000,00 circa, non risultanti nella situazione patrimoniale di cui all’allegato A del preliminare, nonché minori crediti (per circa € 165.000,00 rispetto ai crediti verso sponsor che in detto allegato A risultavano e risultano indicati come pari ad € 208.000,00), non appare allo stato manifestamente infondata (neppure all’esito dell’esame della consulenza di parte prodotta dalla Map Consulting srl).
Si legge sul punto, nella memoria di costituzione del convenuto: “La reale situazione patrimoniale della società calcistica Calcio Foggia 1920 S.r.l., controllata dalla Corporate Investments Group S.r.l., è emersa dalla PERIZIA GIURATA che si allega, datata 19.11.2021, redatta dalla Tax, Legal e Wealth Consulting S.r.l., società specializzata in consulenza alle imprese, alla quale la C.N. Sport S.r.l ha conferito l’incarico di esaminare la documentazione contabile della società “Corporate Investments Group S.r.l.” e della sua controllata Calcio Foggia 1920 S.r.l., al fine di verificare, attraverso la documentazione a disposizione, la reale situazione della debitoria e dei crediti della detta società controllata rispetto alla situazione riportata nell’allegato A del ridetto contratto preliminare del 17.6.2021 .
Ebbene, dalla verifica contabile eseguita sono emersi sia maggiori debiti (effettivi e potenziali) per € 900.000,00 circa, non risultanti nella situazione patrimoniale di cui all’allegato A del preliminare – vedasi la pag. 54 di tale perizia da cui risultano sopravvenienze passive per complessivi €. 898.198,26 -, nonché minori crediti per circa € 165.000,00 rispetto ai crediti verso sponsor che in detto allegato A risultavano e risultano indicati come pari ad € 208.000,00.
Di tutta evidenza, quindi, si appalesa al riguardo, una causa di annullabilità contrattuale ai sensi dell’art. 1439 c.c., stante le consapevoli, omesse e artificiose dichiarazioni dell’odierna attrice sulla reale situazione economico-finanziaria della Calcio Foggia 1920 S.r.l. (…)
La grave situazione patrimoniale della società Calcio Foggia 1920 S.r.l., non dichiarata dalla MAP CONSULTING S.r.l., risulta certificata dal verbale di assemblea del 3.2.2022 di approvazione del bilancio dell’esercizio al 30.6.2021 della detta società Calcio Foggia 1920 S.r.l.: difatti, l’esercizio chiuso al 30/6/2021 evidenzia un risultato di esercizio negativo di € 2.735.865,00.
A conferma di tanto, leggasi la Relazione del Revisore Unico dott. Marangelli Michele al Bilancio del 30.6.2021 della Società Calcio Foggia srl (all. verbale di assemblea), di cui si riportano i seguenti passaggi:
Pag. 13: “L’esercizio chiuso al 30/06/2021 evidenzia un risultato d’esercizio negativo di Euro 2.735.865,00 e si riassume nei seguenti valori: Attività Euro 750.077 Passività (lordo patrimonio netto) Euro 2.671.655 – Patrimonio netto (esclusa la perdita dell’esercizio) Euro 814.287 – Utile (perdita) dell’esercizio Euro (2.735.865);”;
Pag. 14: “11. Come si evince dalla esposizione del passivo dello Stato Patrimoniale alla data del 30.06.2021 il bilancio espone una perdita di €. 2.735.865 Il Patrimonio Netto della Società al 30 giugno 2021 evidenzia, al netto della suindicata perdita, un valore negativo di €. 1.921.578 in virtù del Capitale Sociale di €. 10.000 e di altre riserve per €. 804.287. Per effetto di ciò la società versa nella fattispecie di cui all’articolo 2482 ter del Codice Civile”.
Alla luce delle ragioni sopra esposte, il convenuto eccepisce e deduce che le domande proposte dall’attrice sono infondate e ne chiede l’integrale rigetto in quanto il suddetto contratto preliminare su cui sono fondate merita di essere annullato per essere stato il consenso dell’esponente carpito con il dolo di cui all’art. 1439 c.c..
In effetti, il convenuto domanda, in via riconvenzionale, l’annullamento del ridetto contratto preliminare, ai sensi dell’art. 1439 c.c., per dolo della MAP CONSULTING SRL, per avere questa usato, ai fini della sua stipulazione con il convenuto, artifizi tali senza i quali il convenuto stesso non avrebbe contrattato e sottoscritto tale contratto.”
Lo scrivente ritiene che le suddette circostanziate allegazioni siano meritevoli dell’approfondimento (eventualmente anche istruttorio) proprio della fase di merito e che allo stato facciano venir meno i presupposti per la richiesta ordinanza ex art. 186 ter c.p.c..
6. La domanda cautelare formulata da Map Consulting.
E’ infine infondata anche la richiesta di sequestro conservativo avanzata dalla Map Consulting.
Oltre alla perplessità che, in relazione al fumus boni juris, suscita allo stato quanto sopra richiamato circa le contestazioni del convenuto sulla “scoperta” della “reale” situazione debitoria della società Calcio Foggia 1920 S.r.l., occorre evidenziare che rispetto al richiesto sequestro conservativo, difetta totalmente la prova del periculum in mora.
L’art. 671 c.p.c. subordina il potere del creditore di apporre un vincolo di indisponibilità funzionale al successivo pignoramento dei beni del proprio debitore a ciò che sussista un fondato timore di perdere la garanzia del credito.
In sede di elaborazione giurisprudenziale dell’istituto è stato chiarito che l’espressione perdere la garanzia va intesa nel senso che, nell’autorizzare il sequestro conservativo, il giudice di merito possa fare riferimento alternativamente a criteri oggettivi, rappresentati dalla capacità patrimoniale (la consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio del debitore) in relazione all’entità del credito o a criteri soggettivi rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente temere atti di depauperamento del patrimonio, con l’unico obbligo di motivare adeguatamente il suo convincimento (cfr., per tutte, Cass. 13 febbraio 2002, n. 2081, e, nello senso 26 febbraio 1998, n. 2139).
La stessa giurisprudenza di legittimità ha censurato, peraltro, il ricorso ad astratte petizioni di principio e palesi tautologie che si darebbero ogni qualvolta manchi nei motivi del ricorso e correlativamente nel provvedimento di accoglimento alcun accenno a precisi, concreti fattori oggettivi o soggettivi che facciano fondatamente temere, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, l’imminenza della dispersione del patrimonio (Cass. n. 2081/2002 cit.).
Un pericolo derivante da fattori oggettivi può ammettersi quando i beni che costituiscono il patrimonio del debitore siano già stati oggetto di atti di esecuzione (o di atti a questa prodromici) da parte di altri creditori o quando la natura di siffatti beni (costituiti, ad es., da liquidità depositate su un conto corrente, da titoli o da beni mobili facilmente alienabili, quali preziosi e simili) sia tale da farne presumere la comoda sottrazione alla garanzia generica, attraverso atti di disposizione immediatamente attuabili e non sottoposti ad alcuna forma di pubblicità.
Un pericolo derivante da fattori soggettivi può, viceversa, desumersi o da un comportamento pregresso sistematicamente volto all’elusione di norme cogenti ed al consapevole depauperamento della garanzia patrimoniale ovvero dal compimento, medio tempore, di atti dispositivi.
Ebbene, nel caso di specie, nulla di tutto ciò è stato neppure allegato – si rinvia sul punto al paragrafo 3.2 del presente provvedimento, in cui viene riportato integralmente quanto dedotto dalla Map Consulting circa la attuale asserita presenza di un pericolo di pregiudizio per il credito oggetto di domanda – con la conseguenza che anche la richiesta di sequestro conservativo appare infondata.
P.Q.M.
dispone la riunione dei sub-procedimenti 8111-1/2021 e rg 8111-2/2021;
rigetta le domande cautelari formulate da Nicola Canonico;
rigetta l’istanza ex art. 186 ter c.p.c. formulata da Map Consulting;
rigetta la domanda cautelare avente ad oggetto l’autorizzazione ad iscrivere sequestro conservativo
formulata da Map Consulting s.r.l.;
spese al merito.
Dispone che la Cancelleria proceda a lavorare telematicamente la presente ordinanza in entrambi i sub-procedimenti riuniti (annotando nel fascicolo telematico di entrambi l’evento “procedimento definito”).
Si comunichi.
Cagliari 26/07/2023
Il Giudice designato
Bruno Malagoli