Giudice sportivo: Foggia, nessun provvedimento

Giudice sportivo: Foggia, nessun provvedimento

Il Giudice Sportivo titolare Dott. Stefano Palazzi e il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistiti da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 25 e 26 Settembre 2023 hanno adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 24 e 25 SETTEMBRE 2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
I Giudici Sportivi,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO, MONOPOLI, TARANTO, TURRIS e VIRTUS FRANCAVILLA, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state msegnalate conseguenze dannose;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERANO
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra
descritto.

SOCIETA’

AMMENDA € 1.500,00
CATANIA
A) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, al 46° minuto del primo tempo, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti di tifosi di altra squadra che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale e, al termine della gara, un coro offensivo nei confronti dei tesserati della squadra avversaria;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Tribuna A, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 95° minuto della gara, una bottiglietta d’acqua semipiena e chiusa che colpiva la parte superiore della panchina occupata dai tesserati della squadra avversaria, senza conseguenze;
C) per avere uno sparuto gruppo di sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud e Nord, fischiato durante il minuto di raccoglimento in memoria di un Rappresentante delle Istituzioni, subito coperti dagli applausi di altri tifosi posizionati nei vari Settori.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e rilevato che i fischi sono stati coperti dagli applausi degli atri tifosi (r. proc. fed, r. c.c).

AMMENDA € 1.000,00
AVELLINO per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud:
1. intonato, al 23° minuto del primo tempo, per circa un minuto, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine;
2. proferito per due volte epiteti offensivi durante il minuto di raccoglimento in memoria di un Rappresentante delle Istituzioni.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

POTENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’avere lanciato, al 45° minuto del primo tempo, un accendino sul terreno di gioco all’indirizzo del portiere della squadra avversaria, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la pericolosità intrinseca della condotta posta in essere, considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 800,00
TARANTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, dal Settore Curva Nord, al 4° minuto del primo tempo all’interno dell’area di rigore un fumogeno acceso, provocando la bruciatura del manto erboso sintetico.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 500,00
CROTONE per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, intonato:
1. al 21°minuto del secondo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi di altra squadra che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale;
2. al 24°minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine ripetuto due volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).

VIRTUS FRANCAVILLA per non avere assicurato la regolare illuminazione dello stadio durante la gara, causando la sospensione della stessa per 40° minuti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6 e 13, comma 2, CGS, e art. 8 Criteri infrastrutturali, valutate le modalità complessive della condotta (referto arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 200,00
CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver imbrattato i bagni dei tifosi ospiti con sei scritte con pennarello su porte, finestre e sanitari).
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento
se richiesto).

DIRIGENTI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)
BRUNI FRANCESCO (BRINDISI)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SCOTTO FELICE (SORRENTO)
per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica gesticolando nei suoi confronti e pronunciando frasi irriguardose per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. IV ufficiale).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)
PAGLIUCA GUIDO (JUVE STABIA)
CAPUANO EZIO (TARANTO)

AMMONIZIONE (I INFR)
ANDREOLETTI MATTEO (BENEVENTO)
DI NAPOLI RAFFAELE (GIUGLIANO)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
PARABITA CHRISTIAN (VIRTUS FRANCAVILLA)
per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, usciva dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

OPERATORI SANITARI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PUGLISI ANTONINO (ACR MESSINA)
per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta in quanto entrava intenzionalmente nell’area tecnica avversaria in modo aggressivo o provocatorio.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
BERARDOCCO LUCA (GIUGLIANO)
perché a seguito di una decisione arbitrale proferiva varie frasi ingiuriose, offensive e provocatorie nei confronti dell’Arbitro.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SALVEMINI FRANCESCO PAOLO (GIUGLIANO)
perché colpiva un avversario con una gomitata sulla coscia con il pallone non a distanza di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
PANELLI TOMMASO (SORRENTO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
MARZUPIO MANUEL (FOGGIA)

AMMONIZIONE (III INFR)
BALDI MATTEO (JUVE STABIA)
MIGNANELLI DANIELE (JUVE STABIA)
ANTONINI LUI MATIAS (TARANTO)
LOLIVA ANDREA (TARANTO)
PUGLIESE SAMUEL (TURRIS)

AMMONIZIONE (II INFR)
MANETTA MARCO (ACR MESSINA)
CIONEK THIAGO RANGEL (AVELLINO)
SGARBI LORENZO (AVELLINO)
TITO FABIO (AVELLINO)
CIANO CAMILLO (BENEVENTO)
MAROTTA ALESSANDRO (BENEVENTO)
PASTINA CHRISTIAN DIEGO (BENEVENTO)
TALIA ANGELO (BENEVENTO)
D’ERRICO ANDREA (CROTONE)
CARILLO LUIGI (FOGGIA)
DI DIO FLAVIO (GIUGLIANO)
LAARIBI MOHAMED (POTENZA)
SBRAGA ANDREA (POTENZA)
BONAVOLONTA ANGELO (SORRENTO)
DE FRANCESCO ALBERTO (SORRENTO)
CALVANO SIMONE (TARANTO)

AMMONIZIONE (I INFR)
EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO (ACR MESSINA)
MARTINELLI LUCA (AUDACE CERIGNOLA)
MAISTO FRANCESCO (AVELLINO)
MASCIANGELO EDOARDO (BENEVENTO)
TELLO MUNOZ ANDRES FELIPE (BENEVENTO)
BIZZOTTO NICOLA (BRINDISI)
CEESAY WINSTON RAZEL (BRINDISI)
ANASTASIO ARMANDO (CASERTANA)
SOPRANO MARCO (CASERTANA)
BOCIC MILOS (CATANIA)
QUAINI ALESSANDRO (CATANIA)
DINI ANDREA (CROTONE)
GIANNOTTI PASQUALE (CROTONE)
NOBILE TOMMASO EMMANUE (FOGGIA)
SCHENETTI ANDREA (FOGGIA)
PAULINO DA SILVA GLADESTONY ESTE (GIUGLIANO)
RUSSO DANILO (GIUGLIANO)
LEONE GIUSEPPE (JUVE STABIA)
DE SANTIS EROS (LATINA)
DEL SOLE FERDINANDO (LATINA)
SERBOUTI ANASS (LATINA)
FERRINI MANUEL (MONOPOLI)
CINAGLIA DAVIDE (MONTEROSI TUSCIA)
FREDIANI MARCO (MONTEROSI TUSCIA)
TARTAGLIA ANGELO (MONTEROSI TUSCIA)
VANO MICHELE (MONTEROSI TUSCIA)
MERELLI DAVIDE (PICERNO)
CATURANO SALVATORE (POTENZA)
HADZIOSMANOVIC CRISTIAN (POTENZA)
SCALA SALVATORE PIO (SORRENTO)
CIANCI PIETRO (TARANTO)
KONDAJ ESMERALDO (TARANTO)
RIGGIO CRISTIAN (TARANTO)
DE MARINO DAVIDE (VIRTUS FRANCAVILLA)
DI MARCO TOMMASO (VIRTUS FRANCAVILLA)
ENYAN ELIMELECH KONDU (VIRTUS FRANCAVILLA)

Categoria: Giudice sportivo