Giudice Sportivo: ammenda di 1800 euro al Foggia, squalificati Silvestro e il tecnico Lucchini

Giudice Sportivo: ammenda di 1800 euro al Foggia, squalificati Silvestro e il tecnico Lucchini

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 20 e 21 Aprile 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 18 E 19 APRILE 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciottesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AVELLINO, AUDACE CERIGNOLA, FOGGIA, MONOPOLI e  TEAM ALTAMURA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa

SOCIETA’
AMMENDA € 1.800,00
FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari e violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord e Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 16° e al 17° minuto del primo tempo, due rotoli di carta, sul terreno di giuoco, senza conseguenze;
2. al 20° minuto del primo tempo, venti rotoli di carta che causavano l’interruzione della gara per circa 4 minuti da parte dell’Arbitro;
3. durante la predetta interruzione, un petardo di media potenza e un fumogeno sul terreno di giuoco, senza conseguenze;
4. al 28° minuto del primo tempo, due bottigliette semipiene sul terreno di giuoco, senza conseguenze;
5. al 40° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di giuoco, che veniva prontamente rimosso dai Vigili del Fuoco;
5. durante i minuti di recupero al termine del secondo tempo, due petardi e due fumogeni sul terreno di gioco senza conseguenze;
6. durante i minuti di recupero al termine del secondo tempo, quattro bottigliette semipiene all’indirizzo del portiere avversario senza colpirlo;
7.durante il secondo tempo, alcuni fumogeni sul terreno di gioco che determinavano l’interruzione della gara rispettivamente per circa quaranta secondi e per un minuto.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi comprese la sospensione della gara e la pericolosità del lancio delle bottigliette nei pressi del portiere), rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alle sospensioni della gara e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 900,00
AUDACE CERIGNOLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Scoperta, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver:
1. lanciato, al 1° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, così provocando la bruciatura del manto erboso sintetico;
2. lanciato, all’8° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 500,00
MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 23° minuto del primo tempo un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 300,00
AVELLINO per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Ospiti e nel Settore Tribuna Laterale Centrale e Sinistra, all’11° minuto del primo tempo e al 3° minuto del secondo tempo, intonato un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di altra squadra avversaria, ripetuto in entrambe le circostanze per tre volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00
BENEVENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, al 23° minuto del secondo tempo, un petardo di forte intensità nel proprio Settore senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO L’ 8 MAGGIO 2025
PICCIRILLO GIOVANNI (GIUGLIANO)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto pronunciava frasi irrispettose ed offensive nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 29 APRILE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
LAMBERTI ALESSANDRO (CAVESE)
per avere, al 45° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto e irriguardoso nei confronti dell’Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva e si spostava sulla panchina principale e, invitato a sedersi, proferiva frasi irriguardose nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

ESPINOSA LUCA (GIUGLIANO)
per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, a seguito di una rete annullata, si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire nei suoi confronti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

FRACCHIOLLA DOMENICO (GIUGLIANO)
per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, a seguito di una rete annullata, si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire nei suoi confronti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
MANGANARO MAURO (ACR MESSINA)
per avere, al 44° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento reciprocamente non corretto nei confronti dei tesserati avversari, in quanto proferiva frasi offensive e minacciose nei loro confronti.
Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Assistente Arbitrale n. 1, panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
LUCCHINI STEFANO (FOGGIA)
per avere, al 44° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento reciprocamente non corretto nei confronti di tesserati avversari, in quanto proferiva frasi offensive e minacciose nei loro confronti.
Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Assistente Arbitrale n. 1).

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
LA PORTA PIETRO (CROTONE)
per avere, al 49° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

GAROFALO LUIGI (GIUGLIANO)
per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, a seguito di una rete annullata, si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire nei suoi confronti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

TULINO LUCA (GIUGLIANO)
per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, a seguito di una rete annullata, si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire nei suoi confronti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 1, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DI BIASE DAVIDE (GIUGLIANO)
per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, a seguito di una rete annullata, si alzava dalla panchina, usciva dall’area tecnica per dissentire platealmente nei suoi confronti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
VELTRI ANGELO (BENEVENTO)
per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con una testata sulla fronte provocandogli dolore.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la perpetrazione della condotta a gioco e fermo.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SCHIMMENTI EMANUELE (POTENZA)
per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, da terra, lo colpiva con un calcio sulla gamba, senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la perpetrazione a gioco fermo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
INGROSSO GABRIELE (ACR MESSINA)
per avere, al 44° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari, in quanto lasciava l’area tecnica e con atteggiamento aggressivo urlava nei loro confronti provocandoli e minacciandoli.
Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Assistente Arbitrale n. 1, calciatore di riserva).

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (XIV INFR)
SILVESTRI LUIGI (TRAPANI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
CARRETTA MIRKO (CASERTANA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
SANNIPOLI DANIEL (CAVESE)
SILVESTRO ALESSANDRO (FOGGIA)
GIORGIONE CARMINE (GIUGLIANO)
TOSCANO MARCO (TRAPANI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)
CRIMI MARCO (ACR MESSINA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
FELLA GIUSEPPE (CAVESE)
AFENA-GYAN FELIX OHENE (JUVENTUS NEXT GEN)
IMPROTA RICCARDO (LATINA)
CASTORANI MANUELE (POTENZA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
LUCIANI PIERLUCA (ACR MESSINA)
LAMESTA DAVIDE (BENEVENTO)
LLANO MASSA MANUEL TADEO (CASERTANA)
PROIA FEDERICO (CASERTANA)
FRANCO DANIELE (TEAM ALTAMURA)

AMMONIZIONE (XII INFR)
BACCHETTI LORIS (CASERTANA)
OYEWALE SULAIMAN (GIUGLIANO)
ROLANDO EUGIO MATTIA (TEAM ALTAMURA)

AMMONIZIONE (XI INFR)
BUCHEL MARCEL (ACR MESSINA)
GALLO ANDREA (CROTONE)

AMMONIZIONE (VIII INFR)
CARGNELUTTI RICCARDO (CROTONE)
GUERINI ALESSIO (CROTONE)

AMMONIZIONE (VII INFR)
PIANA LUCA (CAVESE)
EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO (FOGGIA)
SABATINO SERGIO (TRAPANI)

AMMONIZIONE (VI INFR)
KRAPIKAS TITAS (ACR MESSINA)
TALIA ANGELO (BENEVENTO)
GUARRACINO MARIANO (SORRENTO)

AMMONIZIONE (III INFR)
RIGIONE MICHELE (AVELLINO)
VALDESI ANDREA (GIUGLIANO)
GRANDE MICHELE (TEAM ALTAMURA)

AMMONIZIONE (II INFR)
CIANO CAMILLO (CASERTANA)
PAZIENZA ORAZIO MARCO (FOGGIA)
CALVANO SIMONE (MONOPOLI)
ANATRIELLO GENNARO (TRAPANI)

AMMONIZIONE (I INFR)
GIUGNO LUCA (CASERTANA)
MINELLI ALESSANDRO (GIUGLIANO)
BAROSI DAVIDE (TRAPANI)

Categoria: Giudice sportivo