Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 15 e 16 Dicembre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 12, 13, 14 E 15 DICEMBRE 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo Sostituto, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciottesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società CAVESE, GIUGLIANO, POTENZA, SIRACUSA, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
– considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori
SOCIETA‘
AMMENDA € 1.300,00
AUDACE CERIGNOLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, consistititi nell’aver lanciato, durante la gara, cinque petardi e tre fumogeni sul terreno di gioco e tre fumogeni nel recinto di gioco, provocando la bruciatura del manto sintetico e di un cartellone pubblicitario e costringendo l’Arbitro a sospendere la gara per un minuto circa.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi comprese la sospensione della gara e la pericolosità dei lanci operati) rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto al danneggiamento del manto sintetico e del cartellone pubblicitario, considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 500,00
POTENZA per avere, alcuni dei suoi sostenitori, proferito, durante quasi tutta la durata della gara, numerose frasi gravemente offensive nei confronti dell’Arbitro e dell’Assistente Arbitrale n. 2 e di tutta la Quaterna Arbitrale. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la particolare odiosità della condotta posta in essere) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Assistente Arbitrale n. 2).
SALERNITANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara, due fumogeni nel recinto di gioco, provocando la bruciatura del manto erboso. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso, che la società disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c. – documentazione fotografica – obbligo risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 400,00
CAVESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzioneì in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 200,00
CASERTANA per avere, i suoi sostenitori (70% circa), posizionati nel Settore Distinti, intonato, all’83° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine ripetuto per cinque volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 23 DICEMBRE 2025
CARRIERO DAVIDE (AZ PICERNO)
abbandonava l’area tecnica dirigendosi verso la panchina avversaria proferendo frasi irriguardose nei confronti dei tesserati avversari.
FAGGIANO DANIELE (SALERNITANA) per comportamento antisportivo in quanto, al fine di ritardare la ripresa di gioco, calciava intenzionalmente il pallone sul terreno di gioco.
COLLABORATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
MONTICCIOLO ALESSANDRO (BENEVENTO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
BRUSCHI NICOLO’ (POTENZA)
per grave fallo di gioco nei confronti di un avversario in quanto lo colpiva con i tacchetti esposti sulla fronte, rendendo necessario l’intervento dei sanitari; il calciatore proseguiva regolarmente la gara.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
GEMIGNANI ANDREA (AZ PICERNO)
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO (LATINA)
MOGENTALE TOBIA (TEAM ALTAMURA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
DI GENNARO MATTEO (CATANIA)
LUCIANI ALESSIO (CAVESE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
PAOLUCCI LORENZO (AUDACE CERIGNOLA)
GEGA ERTIJON (CASARANO)
ROCCHI GABRIELE (CASERTANA)
CASASOLA TIAGO MATIAS (CATANIA)
CELLI ALESSANDRO (CATANIA)
EVANGELISTI NICOLO (CAVESE)
SORRENTINO DANIELE GIOVANN (CAVESE)
DAMETTO PAOLO (COSENZA)
LANGELLA CHRISTIAN (COSENZA)
FORCINITI LUIGI (GIUGLIANO)
LAEZZA GIULIANO (GIUGLIANO)
MARENCO FILIPPO (LATINA)
MASTRANTONIO DAVIDE (LATINA)
SOLCIA DANIELE (SORRENTO)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
VANO MICHELE (CASERTANA)
AMMONIZIONE (VII INFR)
LOGOLUSO GAETANO (CASARANO)
BACCHETTI LORIS (CASERTANA)
CALABRESE BERNARDO (LATINA)
AMMONIZIONE (VI INFR)
ESPOSITO EMMANUELE (AZ PICERNO)
DI TACCHIO FRANCESCO (CATANIA)
RICCARDI ALESSIO (LATINA)
AMMONIZIONE (III INFR)
GASBARRO ANDREA (AUDACE CERIGNOLA)
CHIRICO’ COSIMO (CASARANO)
GOMEZ GUIDO (CROTONE)
MORELLI GABRIELE (FOGGIA)
TIRELLI MATTIA (MONOPOLI)
MARCOLINI DIEGO (TRAPANI)
PIRRELLO ROBERTO (TRAPANI)
AMMONIZIONE (II INFR)
PISTOLESI FRANCESCO (AZ PICERNO)
PERUCCHINI FILIPPO (FOGGIA)
BORDO LORENZO (MONOPOLI)
CASCELLA RENATO (MONOPOLI)
DE MARCO ANTONINO (POTENZA)
PETRUNGARO LUCA (POTENZA)
SELLERI GABRIELE (POTENZA)
QUIRINI ETTORE (SALERNITANA)
TASCONE MATTIA (SALERNITANA)
POTENZA ANTONIO (SORRENTO)
SABBATANI ANTONIO (SORRENTO)
CANOTTO LUIGI (TRAPANI)
AMMONIZIONE (I INFR)
GUASTAMACCHIA ANTONIO (CASARANO)
GALLETTA UMBERTO (CASERTANA)
NUNZIATA FRANCESCO (CAVESE)
CUCCHIETTI TOMMASO (POTENZA)
VALENTE NICOLA (SIRACUSA)
DEL SORBO LUDOVICO (SORRENTO)

