Giudice sportivo: nessun provvedimento per il Foggia calcio
A seguito della trentaseiesima giornata di campionato e in base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari riguardanti i tre gironi di Lega Pro.
Si precisa che, per problemi tecnici al sistema informatico, i provvedimenti relativi alle ammonizioni e alle squalifiche per somma di ammonizioni verranno resi noti con successivo Comunicato Ufficiale.
AMMENDE:
€ 3.000,00 U.S. VIBONESE CALCIO S.R.L. per comportamento gravemente antisportivo in quanto, con la propria squadra in vantaggio nel risultato, venivano rallentate le operazione di restituzione dei palloni da parte dei raccattapalle; inoltre, in due occasioni, veniva lanciato in campo un pallone a gioco in svolgimento, costringendo l’arbitro ad interrompere il gioco (r.cc. e proc.fed.).
€ 1.500,00 U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.R.L. per comportamento gravemente antisportivo in quanto, con la propria squadra in vantaggio nel risultato, venivano rallentate le operazione di restituzione dei palloni da parte dei
raccattapalle.
€ 1.500,00 U.S. LECCE S.P.A. perché propri sostenitori introducevano e facevano esplodere un petardo di notevole potenza lanciandolo sul terreno di gioco, senza conseguenze (r.cc. e proc. fed.).
€ 1.500,00 MANTOVA F.C. S.R.L. perché propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore alcuni petardi di notevole potenza, senza conseguenze (r.cc. e proc. fed.).
€ 1.000,00 F.C. FORLI S.R.L. perché propri sostenitori durante la gara intonavano un coro offensivo verso l’istituzione calcistica (r.cc.).
€ 1.000,00 A.C. GUBBIO 1910 S.R.L. perché propri sostenitori durante la gara intonavano un coro offensivo verso l’arbitro (r.proc.fed.).
€ 500,00 S.S. AKRAGAS CITTA’ DEI TEMPLI S.R.L. per aver provocato ritardo sull’orario d’inizio della gara.
€ 500,00 CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L. perché propri sostenitori in campo avverso, durante la gara, lanciavano sul terreno di gioco una bottiglietta piena d’acqua e una bandierina, senza conseguenze.
€ 500,00 COSENZA CALCIO S.R.L. per aver provocato ritardo sull’orario d’inizio della gara.
€ 300,00 TARANTO F.C. 1927 S.R.L. perché propri tesserati danneggiavano la porta dello spogliatoio a loro riservato (obbligo risarcimento danni, se richiesto, r.cc. e proc. fed.).
DIRIGENTI:
INIBIZIONE FINO AL 30 SETTEMBRE 2017:
CECCHETTI ANTONIO (A.S. GUBBIO 1910 S.R.L.) per gravi e reiterate offese rivolte all’arbitro durante la gara (espulso, sanzione aggravata per la qualifica di dirigente addetto all’arbitro).
INIBIZIONE FINO AL 31 MAGGIO 2017:
GIANNI ANDREA (S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L.) per comportamento offensivo verso l’arbitro al termine della gara negli spogliatoi.
AMMONIZIONE:
CIGNARALE GERARDO (A.S. MELFI S.R.L.) per comportamento non regolamentare durante la gara (espulso).
CALIFANO GIANNI (A.C. PRATO S.P.A.) per comportamento non regolamentare durante la gara (espulso).
ALLENATORI:
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE:
SANDERRA LUCA (S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L.) per comportamento offensivo verso l’arbitro negli spogliatoi al termine della gara.
AMMONIZIONE:
MAGI GIUSEPPE (A.S. GUBBIO 1910 S.R.L.) per proteste verso l’arbitro durante la gara (espulso).
BROCCHI NADIR (A.C. LUMEZZANE S.P.A.) per proteste nei confronti della terna arbitrale durante la gara (espulso).
FOSCHI LUCIANO (A.C. RENATE S.R.L.) per reiterate proteste nei confronti della terna arbitrale durante la gara (espulso, r.A.A.).
MARCOLINI MICHELE (S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L.) per comportamento non regolamentare in campo durante la gara (espulso).
MASSAGGIATORE:
AMMONIZIONE:
CROCI MARCELLO (MANTOVA F.C. S.R.L.) per comportamento non regolamentare in campo durante la gara (espulso).
CALCIATORI ESPULSI:
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE:
DAMONTE LORIS (S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L.) per aver colpito con una gomitata al volto un avversario; inoltre, al termine della gara, negli spogliatoi rivolgeva all’arbitro una frase offensiva.
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE:
PATTI MATTEO (CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L.) per aver colpito con una gomitata al volto un avversario provocandogli fuoriuscita di sangue.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE:
BENSAJA NICHOLAS (CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L.) per atto di violenza verso un avversario (r.A.A. e proc.fed.).
CALABRESE ANTONIO (RACING CLUB ROMA SRL) per comportamento offensivo verso la terna arbitrale (r.A.A.).
CARLINI MASSIMILIANO (A.C. REGGIANA 1919 S.P.A.) per atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco.
SABATINO ALESSANDRO (S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L.) per aver volontariamente colpito un avversario con un pugno allo stomaco.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:
FABBRO MICHAEL (BASSANO VIRTUS 55 S.T. S.P.A.) per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo in reazione.
RICCI MATTEO (OLBIA CALCIO 1905 S.R.L.) per atteggiamento irriguardoso verso l’arbitro.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE:
PICCINNI MATTEO (A.S. GUBBIO 1910 S.R.L.) per condotta non regolamentare e per condotta scorretta verso un avversario.
MARANO FRANCESCO (A.S. MELFI S.R.L.) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.