Giudice sportivo: Ammenda alla società

Giudice sportivo: Ammenda alla società

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE B ConTe.it
Gare del 13-14-15-16 ottobre 2017 – Nona giornata andata
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono,
con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di
gara:
Gara soc. FOGGIA – soc. PERUGIA
Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35 1.3) CGS (mail delle ore 12.24 del 14 ottobre 2017) circa la condotta (presuntivamente simulatoria) tenuta al 46° del primo tempo dal calciatore Han Kwong-Song (soc. Perugia); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale;
considerato: che le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, il calciatore perugino
nell’entrare nell’area di rigore foggiana, veniva contrastato nell’azione da un calciatore rossonero;
più precisamente nel superare l’antagonista, a seguito del contrasto, il calciatore biancorosso cadeva al suolo e l’Arbitro assegnava un calcio di rigore, ritenendo di natura fallosa l’intervento del difensore;
osserva:
che le immagini televisive acquisite consentono di escludere ogni ragionevole dubbio circa l’eventuale condotta antisportiva del calciatore Han Kwong-Song, in quanto appare evidente il contatto tra i due calciatori, e ciò indipendentemente dalla decisione arbitrale, P.Q.M.
delibera di non adottare alcun provvedimento sanzionatorio nei confronti del calciatore Han Kwong-Song (soc. Perugia) con riferimento all’ipotizzato comportamento gravemente antisportivo (art. 35 comma 1.3 punto 4 CGS) segnalato dal Procuratore federale.

a) SOCIETA’
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della nona giornata andata sostenitori delle Società Ascoli, Avellino, Brescia, Perugia, Pescara a Salernitana hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei propri sostenitori.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 27° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno che causava la sospensione della gara per circa un minuto; per avere inoltre, suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre bengala e cinque bottigliette; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. AVELLINO per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato alcune bottigliette nel recinto e sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. FOGGIA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo ed al termine della gara, intonato un coro ingiurioso nei confronti del Direttore di gara; per avere inoltre, suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso due fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso quattro fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. PRO VERCELLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto grida insultanti ad un Assistente.

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
MIGLIORINI Marco (Avellino): per avere, al termine dell’incontro, assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti di un calciatore della squadra avversaria posizionandosi alle sue spalle e cingendogli, per un paio di secondi, il collo con un braccio.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE ED
AMMENDA DI € 5.000,00
MINALA Joseph Marie (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Terza sanzione); per avere, al termine della gara, dirigendosi verso la curva occupata dalla tifoseria della squadra avversaria, assunto un comportamento gravemente provocatorio, reiterando tale atteggiamento anche verso i sostenitori presenti nella tribuna centrale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ARINI Mariano (Cremonese): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.
FERRANTE Jonathan Alexis (Brescia): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
LEZZERINI Luca (Avellino): per avere, al termine della gara, rivolto un’espressione insultante ad un calciatore della squadra avversaria.
RENZETTI Francesco (Cremonese): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
LOPEZ GASCO Walter Alberto (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
SCIAUDONE Daniele (Novara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
TERZI Claudio (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
PESCE Simone (Cremonese)

AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
TELLO MUNOZ Andres Felipe (Bari)
SECONDA SANZIONE
BENTIVOGLIO Simone (Venezia)
MARRONE Luca (Bari)
SCHENETTI Andrea (Cittadella)
PRIMA SANZIONE
UJKANI Samir (Cremonese)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
ARIAUDO Lorenzo (Frosinone)
MOLINA Salvatore (Avellino)

AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
AGAZZI Davide (Foggia)
CASTAGNETTI Michele (Empoli)
CIOFANI Matteo (Frosinone)
LANCINI Edoardo (Brescia)
MONACO Salvatore (Perugia)
VACCA Antonio Junior (Foggia)

SECONDA SANZIONE
BANDINELLI Filippo (Perugia)
COLETTI Tommaso Roberto (Foggia)
DI NOIA Giovanni (Cesena)
ERAMO Mirko (Virtus Entella)
FIRENZE Marco (Pro Vercelli)
JAJALO Mato (Palermo)
LOIACONO Giuseppe (Foggia)
MODOLO Marco (Venezia)
MOGOS Vasile (Ascoli)
MORRA Claudio (Pro Vercelli)
ODJER Moses (Salernitana)
POLI Fabrizio (Carpi)
RISPOLI Andrea (Palermo)
SCAVONE Manuel (Parma)
VALJENT Martin (Ternana Unicusano)
ZAJC Miha (Empoli)

PRIMA SANZIONE
ALMICI Alberto (Cremonese)
CARLETTI Cristian (Carpi)
FAZZI Nicolo (Cesena)
JELENIC Enej (Carpi)
KONE Moussa (Cesena)
MORLEO Archimede (Bari)
PALAZZI Andrea (Pescara)
PERRULLI Giampietro (Cremonese)
TERRANOVA Emanuele (Frosinone)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
GERBO Alberto (Foggia)

SECONDA SANZIONE
BRUGMAN DUARTE Gaston (Pescara)
FAVILLI Andrea (Ascoli)

PRIMA SANZIONE
BERETTA Giacomo (Foggia)
DE LUCA Giuseppe (Virtus Entella)
FIORILLO Vincenzo (Pescara)
FLORO FLORES Antonio (Bari)
IACOPONI Simone (Parma)
MONTIPO Lorenzo (Novara)
ORLANDI Andrea (Novara)

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA
POCHESCI Sandro (Ternana Unicusano): per avere, al 7° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale reiterando, all’atto dell’allontanamento, tale protesta con un Assistente.

AMMONIZIONE
D’AVERSA Roberto (Parma): per avere, al 17° del primo tempo, contestato platealmente l’operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
GIUNTI Federico (Perugia): per avere, al 35° del primo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata da un Assistente.
LOSETO Giovanni (Bari): per avere, al 32° del secondo tempo, a seguito della realizzazione di una rete da parte della propria squadra, abbandonato la panchina aggiuntiva entrando sul terreno di giuoco per esultare.
TESSER Attilio (Cremonese): per avere, al 50° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 27 OTTOBRE 2017
FAGGIANO Daniele (Parma): per avere, al 17° del primo tempo, contestato una decisione
arbitrale e rivolto un’espressione insultante al Direttore di gara.

Categoria: Giudice sportivo