Giudice sportivo: Foggia, nessun provvedimento

Giudice sportivo: Foggia, nessun provvedimento

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 4 dicembre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Gare del 30 novembre e 1-2-3 dicembre 2018 – Quattordicesima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA’

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quattordicesima giornata andata sostenitori delle Società Ascoli, Brescia, Foggia, Lecce, Palermo e Perugia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco un bengala e numerosi fumogeni, recidiva; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett.

b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. CARPI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere alcuni collaboratori, al termine della gara, in prossimità del tunnel che adduce agli spogliatoi, rivolto all’Arbitro espressioni ingiuriose.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, acceso due fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 12 n. 3 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

BIDAOUI Soufiane (Spezia): per avere, al 24° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con un pugno al petto un calciatore della squadra avversaria.

NINKOVIC Nikola (Ascoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere inoltre, al 4° del secondo tempo, alla notifica del provvedimento di espulsione, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell’Arbitro.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00

COLOMBI Simone (Carpi): per avere, al termine della gara, mentre usciva dal terreno di giuoco, rivolto all’Arbitro un epiteto insultante, reiterando tale comportamento dopo la notifica del provvedimento di espulsione.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CURCIO Felipe (Brescia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

MAZZOCCO Davide (Padova): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

ROMERO ESPINOZA Aristotelles (Crotone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GHIRINGHELLI Luca (Cittadella): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

JAJALO Mato (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MODOLO Marco (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Categoria: Giudice sportivo