Brindisi, Montaldi vince il ricorso: società condannata a pagare

Con reclamo datato 21/02/2020, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici e tramite Racc. A.R. alla S.S.D.BRINDISI FBC il sig. Daniel Anibal MONTALDI, chiedeva la condanna alla società controinteressata al pagamento della somma di €6.500,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2019/20.
La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall’art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.
A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni adotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla strgua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del comprenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D. BRINDISI FBC al pagamento in favore del sig. Daniel Anibal MONTALDI della somma di €6.500,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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