Coni: Le motivazioni delle sentenze di lunedì scorso
IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT SEZIONE CONTROVERSIE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DALLE COMPETIZIONI PROFESSIONISTICHE
composta da
Tammaro Maiello – Presidente
Paola Chirulli – Relatore
Guido Cecinelli
Monica Delsignore
Aurelio Vessichelli – Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 62/2023, presentato, in data 10 luglio 2023, dalla società Calcio Foggia 1920 s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione,
la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB), rappresentata e difesa dagli avv.ti Gabriele Nicolella, Andrea Magnanelli e Paola Pezzali,
e nei confronti
della Calcio Lecco 1912 s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatora De Lorenzis e Domenico Zinnari, per l’annullamento della delibera del Consiglio Federale della F.I.G.C., assunta nella riunione del 7 luglio 2023 e pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 10/A di pari data, con la quale, in accoglimento del ricorso della Calcio Lecco 1912 s.r.l., veniva concessa a detta Società la Licenza Nazionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 66/A del 9 novembre 2022, come modificato dai Comunicati Ufficiali n. 141/A del 14 marzo 2023 e n. 169/A del 21 aprile 2023, con conseguente ammissione del club medesimo al Campionato di Serie B 2023/2024, nonostante l’esito negativo dell’istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi in data 29 giugno 2023 e significata al Sodalizio inadempiente con nota del 30 giugno 2023, nonché di tutti gli atti prodromici, pregressi, presupposti, preliminari, contestuali e/o successivi (qualora esistenti ed anche incogniti) alla gravata pronuncia, nelle parti in cui risultino in qualche modo lesivi dei diritti e degli interessi della odierna istante, in rapporto all’oggetto del presente contendere.
Viste le difese e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell’udienza del 17 luglio 2023, tenutasi anche a mezzo di videoconferenza, mediante la piattaforma Microsoft Teams, i difensori della parte ricorrente – Foggia Calcio s.r.l. – avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone; l’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC; gli avv.ti Gabriele Nicolella e Andrea Magnanelli, per la resistente LNPB, gli avv.ti Salvatora De Lorenzis e Domenico Zinnari per la Calcio Lecco s.r.l.; udita, nella successiva camera di consiglio tenutasi lo stesso giorno, la relatrice, prof. avv. Paola Chirulli.
Premesso in fatto
1. All’esito delle finali di play-off di Serie C 2022-2023 (gara di ritorno disputata il 18 giugno 2023), la società Calcio Lecco risultava la quarta compagine promossa per la successiva stagione sportiva del campionato calcistico di Serie B a seguito della vittoria della doppia gara disputata contro la società Calcio Foggia. Ai fini dell’ammissione alla competizione in questione, la Calcio Lecco presentava dunque la domanda volta al rilascio della Licenza Nazionale in ossequio alle prescrizioni di cui al Comunicato Ufficiale FIGC n. 66/A del 9 novembre 2022, come modificato dai Comunicati n. 141/A del 14 marzo 2023 e n. 169/A del 21 aprile 2023. 1.1. In data 30 giugno 2023, la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi della FIGC pubblicava una nota con la quale giudicava non soddisfatti, sul piano documentale secondo una procedura rispettosa della normativa di riferimento, tutti i criteri infrastrutturali previsti dal predetto C.U. n. 66/A del 9 novembre 2022. In particolare, la Commissione rilevava che, dopo l’accertamento della mancata integrazione dei requisiti infrastrutturali in relazione allo stadio ‘Rigamonti-Ceppi’ di Lecco, la presentazione della documentazione afferente allo stadio ‘Euganeo’ di Padova – individuato dalla società richiedente come alternativa alla prima struttura per ospitare le proprie gare casalinghe – era avvenuta dopo la scadenza del termine del 20 giugno 2023, qualificato come ‘perentorio’ dallo stesso Comunicato Ufficiale n. 66/A. 1.2. Il successivo 5 luglio 2023, la Calcio Lecco 1912 s.r.l. presentava ricorso dinanzi alla stessa Commissione, la quale, il 6 luglio 2023, esprimeva parere favorevole, affermando che il mancato rispetto del termine perentorio avrebbe configurato una condotta non rimproverabile, in quanto adottata in circostanze anormali ed eccezionali e tali da rendere il comportamento prescritto inesigibile. L’aver omesso il deposito della documentazione richiesta sarebbe stato, infatti, “imputabile ad eventi sostanzialmente estranei alla sfera soggettiva del club”, presentando di conseguenza i tratti della giustificabilità. In particolare, la predetta Commissione esprimeva “parere favorevole all’accoglimento del ricorso da parte di codesto Consiglio Federale nel presupposto che il rispetto del termine del 20 giugno 2023 rappresentava un comportamento sostanzialmente inesigibile da parte della Società, in quanto la redazione dei documenti ufficiali, di competenza delle autorità locali, sarebbe comunque dovuta avvenire soltanto a promozione avvenuta, quindi a partire dal giorno precedente al menzionato termine … soprattutto (ed è quanto più rileva almeno secondo l’apprezzamento della Commissione) ha avviato con immediatezza la procedura per l’identificazione di un impianto alternativo … (id est 15 luglio 2023) quando la società era ancora impegnata nella fase finale dei Play Off (e quindi non avrebbe ragionevolmente potuto intraprendere l’iter di designazione di un impianto alternativo)”.
2. Con delibera del 7 luglio 2023, pubblicata nella stessa data, il Consiglio Federale della FIGC rilasciava dunque al Lecco la Licenza Nazionale, ammettendo la compagine a partecipare al Campionato di Serie B per la stagione sportiva 2023-2024.
3. Con ricorso del 10 luglio 2023, depositato via PEC nella stessa data, la società Calcio Foggia 1920 ha adito questo Collegio per chiedere l’accertamento dell’illegittimità della delibera del Consiglio Federale e il suo conseguente annullamento o riforma. La società ricorrente ha argomentato in via preliminare, intorno alla propria legittimazione attiva e al proprio interesse a ricorrere, affermando di trovarsi in una posizione qualificata in quanto, avendo partecipato alla predetta finale play off, in caso di esclusione della società Calcio Lecco dal prossimo Campionato di Serie B, avrebbe titolo a prenderne il posto. Nel merito, con un primo motivo di ricorso, il Foggia ha sostenuto la illegittimità della impugnata delibera del Consiglio Federale, attesa la lampante e comprovata carenza, da parte del Calcio Lecco 1912 s.r.l., al momento della scadenza dei termini perentori previsti, di alcuni dei caratteri infrastrutturali necessari al rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato di Serie B per la stagione sportiva 2023/2024, così come prescritti dal Comunicato Ufficiale n. 66/A del 9 novembre 2022, anche in considerazione dell’iniziale accertamento negativo operato dalla competente Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi. Con un secondo motivo di ricorso, il Foggia insiste sulla natura perentoria del termine del 20 giugno 2023, ripetutamente e sistematicamente inosservato dal Calcio Lecco in relazione a più adempimenti documentali. La ricorrente critica, inoltre, la posizione espressa dalla predetta Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi della FIGC a seguito del ricorso – poi accolto – della Calcio Lecco 1912, in quanto verrebbero così superate linee giurisprudenziali stabilmente consolidate da molti anni circa l’inderogabilità dell’esclusione dalle competizioni sportive in caso di inosservanza del termine, e richiama in tal senso la decisione delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia n. 45 del 2018, in cui si esclude vi sia spazio alcuno per un sindacato di scusabilità di eventuali errori delle società nel procedimento di iscrizione.
4. Si è costituita in giudizio la FIGC. La FIGC, preliminarmente, eccepisce l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse a ricorrere, in considerazione del fatto che l’art. 49, comma 4, NOIF impone di colmare le eventuali vacanze di organico (per effetto del C.U. n. 191/A del 1° giugno 2023), “attraverso la procedura di riammissione delle migliori classificate tra le società retrocesse della stessa Lega B”, platea dalla quale è, dunque, esclusa la ricorrente. Nel merito, la Federazione, premessa la normativa regolamentare rilevante per il caso di specie (Titolo II “Criteri infrastrutturali”, lett. A), ha rilevato che nella vicenda de qua il Sistema delle Licenze Nazionali per la Lega Pro prevede un doppio termine:
• un primo termine, con scadenza al 15 giugno 2023, per comprovare la disponibilità dell’impianto;
• un secondo termine, con scadenza al 20 giugno 2023, per “sanare” tale inadempimento e ferma restando la comminazione di una sanzione pecuniaria di € 20.000,00. Il Lecco, tuttavia, a seguito dello slittamento della gara di ritorno dei play off al 18 giugno (dall’11 giugno), si trovava impossibilitato a rispettare il predetto termine del 15 – non essendoci a quella data ancora una vincitrice del play off – e disponeva di soli due giorni (dal 18 al 20 giugno) per rispettare il secondo termine del 20 giugno 2023. E così, acquisito solo in data 18 giugno 2023 il diritto a partecipare al Campionato di Lega B, per la stagione sportiva 2023-2024, il Lecco, nel termine del 20 giugno 2023, inoltrava la domanda per l’ammissione al Campionato di Serie B. Con tale domanda il Lecco dimostrava il possesso, alla data del 20 giugno 2023, di tutti i requisiti richiesti relativamente ai “criteri legali ed economico- finanziari” (per tali requisiti il Sistema delle Licenze prevedeva un solo termine di adempimento individuato nel 20 giugno 2023). Al contrario, la domanda non risultava assistita dai requisiti relativi ai “criteri infrastrutturali” di cui alla lett. A) punti 1), 2), 3) e 4). Tuttavia, di tali requisiti il Lecco risultava pienamente in possesso soltanto alla data del 23 giugno 2023. Correttamente, dunque, la Commissione Criteri Infrastrutturali e il Consiglio Federale hanno preso atto di tale circostanza non imputabile e hanno rilasciato la Licenza Nazionale al Lecco, con la conseguente infondatezza del ricorso.
4.1 Si sono costituite in giudizio la Lega Nazionale Professionisti Serie B e la società Lecco concludendo, con argomentazioni pressoché analoghe, per l’inammissibilità ed in ogni caso per il rigetto del ricorso.
5. Il contraddittorio processuale si è ulteriormente articolato mediante il deposito, da parte del Foggia Calcio e del Calcio Lecco, delle memorie ex art. 3, comma 4, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche (come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1736 del 23 maggio 2023). All’udienza del 17 luglio 2023, le parti, dopo ampia discussione orale, hanno insistito per l’accoglimento delle richieste riportate ciascuna nei propri scritti difensivi. Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
6. La ricorrente Foggia basa la sua legittimazione e il suo interesse a ricorrere sul fatto di aver preso parte alla finale di play off di Serie C, s.s. 2022/2023, con la consorella Lecco, risultatane vincitrice. E tuttavia, anche a voler concedere che, in quanto partecipante alla finale del play off di Serie C, essa vanterebbe una posizione differenziata tale da integrare il requisito della legittimazione attiva, non altrettanto può dirsi ai fini dell’interesse al ricorso. Sostiene a questo proposito la ricorrente che, qualora il Calcio Lecco dovesse risultare escluso dalla Serie B per non aver presentato in tempo la domanda corredata dai prescritti documenti, le spetterebbe automaticamente l’ammissione. E ciò in quanto l’art. 49, co. 1, delle N.O.I.F. stabilisce che “le squadre classificate al primo posto di ciascun girone del Campionato di serie C sono promosse direttamente alla serie B. È promossa in serie B, come quarta squadra, la vincitrice dei play-off.” In sostanza, secondo la ricorrente, oltre alle tre società che verrebbero promosse in Serie B in quanto classificate al primo posto per ciascuno dei tre gironi, sarebbe automaticamente promossa quale quarta squadra la vincitrice del play off. Di qui, il sicuro interesse al ricorso, il cui accoglimento, con la conseguente esclusione del Lecco dalla Serie B, determinerebbe per il Foggia l’immediato e tangibile conseguimento del bene della vita.
7. Tuttavia, un esame attento della normativa vigente, e segnatamente delle N.O.I.F., dimostra che l’interesse vantato dalla Foggia, anziché essere diretto, concreto e attuale, è al contrario meramente eventuale, indiretto e del tutto astratto. Il Foggia si limita infatti a richiamare il solo primo comma dell’art. 49 N.O.I.F., e tuttavia, se di tale disposizione si legge anche il comma 4, si ricava agevolmente che il ricorso del Foggia non supera la c.d. prova di resistenza. Dispone infatti tale norma che: “In caso di vacanza di organico nei campionati professionistici rispetto al numero che ogni Lega ha individuato in conformità al comma 3 determinatasi all’esito delle procedure di rilascio delle Licenze Nazionali o determinatasi per revoca o decadenza dalla affiliazione o mancanza di requisiti per la partecipazione al Campionato, gli organici si integreranno attraverso la procedura di riammissione (sottolineato nostro) delle migliori classificate tra le società retrocesse dalla stessa Lega.” A nulla vale, da parte della ricorrente Foggia Calcio, il richiamo del Comunicato Ufficiale n. 202/A, recante i requisiti per il c.d. “ripescaggio”.
8. Detto Comunicato, sin dalle premesse, stabilisce infatti che la sua disciplina si esaurisce nel dettare i criteri e le procedure per l’integrazione delle vacanze di organico che eventualmente permanessero all’esito della procedura di riammissione, necessitando quindi del c.d. ripescaggio. Che l’iter per l’integrazione dell’organico in caso di vacanza si compia dapprima attraverso la riammissione ed eventualmente – e solo dopo – attraverso il ripescaggio, viene ripetuto anche nell’incipit della delibera che precede l’elencazione dei criteri. Di ciò, del resto, è consapevole la stessa Foggia Calcio, la quale, nella memoria di replica presentata in vista dell’udienza, ha spontaneamente ammesso di avere un interesse al (solo) ripescaggio che farà seguito alla riammissione. Se ne ricava dunque che il provvedimento impugnato è solo indirettamente lesivo dell’interesse del Foggia, giacché il suo eventuale annullamento in nessun caso porterebbe all’automatico subentro dello stesso in Serie B. Solo una volta effettuata la procedura di riammissione (alla quale risultano poter aspirare almeno quattro società), e in caso di ulteriore vacanza di organico, si darà infatti corso all’eventuale “ripescaggio”. Evidente, pertanto, è la carenza di interesse del Foggia Calcio rispetto all’esperito ricorso, il cui accoglimento non comporterebbe per la ricorrente il conseguimento di alcuna utilità sostanziale. Gli aspetti sin qui descritti assorbono ogni ulteriore profilo circa le ulteriori doglianze della ricorrente.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche