Foggia, allo Zaccheria niente bevande in lattina, vetro o plastica

Foggia, allo Zaccheria niente bevande in lattina, vetro o plastica

L’Ordinanza n.41, in applicazione della proposta avanzata dal Questore di Foggia, Mario Della Cioppa, dispone, in occasione delle gare casalinghe del Foggia Calcio del campionato di Serie B 2017-2018 e di tutti gli altri incontri della stagione calcistica ritenuti di particolare rilevanza, per i titolari degli esercizi pubblici e degli esercizi o rivendite commerciali, ovvero gli esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, ubicati sia all’interno che all’esterno dello stadio comunale “Pino Zaccheria” di Foggia, il divieto assoluto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche, anche con contenuto alcolico inferiore al 21% del volume, di vendita per asporto di qualsiasi bevanda in lattina, bottiglia di vetro o di plastica, consentendo la vendita e la somministrazione di bevande non alcoliche esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta.

Il divieto sarà applicato in:

via Gioberti (compreso il piazzale antistante lo stadio fino all’incrocio con via Mario Natola);

via Guido Dorso;

via Luigi Settembrini;

viale degli Aviatori (da viale Ofanto fino all’incrocio con viale I° Maggio/via Natola);

viale Ofanto (dall’incrocio con Corso Roma all’incrocio con via Napoli);

corso Roma (dall’incrocio con viale Ofanto a quello con viale I Maggio).

Il divieto avrà validità per un periodo che comprende tutta la durata dell’incontro calcistico, comprese le tre ore antecedenti l’inizio della partita e un’ora dopo la sua conclusione. Gli esercizi abilitati alla ristorazione ricadenti nelle vie indicate nell’Ordinanza sindacale potranno somministrare bevande alcoliche esclusivamente ai propri avventori durante la consumazione dei pasti serviti ai tavoli, pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini disposti dall’Ordinanza. Sarà inoltre vietato a chiunque introdurre nello stadio comunale bevande soggette ai divieti indicati, sia per uso personale che con l’intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito.

L’inottemperanza all’Ordinanza sindacale comporterà l’irrogazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 7-bis, comma I-bis del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs  18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i. da euro 25 ad euro 500. L’inosservanza dell’Ordinanza è altresì punita ai sensi dell’art. 650 del codice penale. In caso di recidiva, verrà disposta la sospensione dell’attività per un periodo di tempo compreso tra 7 e 15 giorni. Il ricorso al T.A.R. è previsto entro 60 giorni dalla notificazione, mentre quello straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il documento completo dell’Ordinanza n.41, è disponibile sul portale del Comune di Foggia.

Francesco Beccia – www.foggia.iamcalcio.it