Giudice sportivo: Ammenda alla società Foggia Calcio
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
SOCIETA’
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della ventunesima giornata sostenitori delle Società Avellino, Bari, Brescia, Cremonese e Palermo hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei propri sostenitori.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. FOGGIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso ripetutamente nel proprio settore numerosi fumogeni; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, al 22° del primo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. PALERMO per avere ingiustificatamente causato il ritardato inizio della gara di circa tre minuti.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
DA CRUZ Alessio Sergio (Novara): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione), e per avere, al 40° del secondo tempo, all’atto dell’ammonizione, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti dell’Arbitro.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CASCIONE Emmanuel (Cesena): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
LUCARELLI Alessandro (Parma): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.
VITALE Luigi (Salernitana): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
DE LUCA Giuseppe (Virtus Entella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
ERAMO Mirko (Virtus Entella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
FAZZI Nicolo (Cesena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
GORI Mirko (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
MINALA Joseph Marie (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PAOLUCCI Andrea (Ternana Unicusano): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.000,00 (NONA SANZIONE)
PESCE Simone (Cremonese): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Nona sanzione).
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
ZITO Antonio (Salernitana)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
OTTAVA SANZIONE
COLOMBATTO Santiago (Perugia)
DI TACCHIO Francesco (Avellino)
SETTIMA SANZIONE
CODA Andrea (Pescara)
TERZI Claudio (Spezia)
VIVES Giuseppe (Pro Vercelli)
SESTA SANZIONE
CASTAGNETTI Michele (Empoli)
GASTALDELLO Daniele (Brescia)
IORI Manuel (Cittadella)
MAGGIORE Giulio (Spezia)
MURAWSKI Radoslaw Pawel (Palermo)
PASCIUTI Lorenzo (Carpi)
PERROTTA Marco (Pescara)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
DI MARIANO Francesco (Novara)
MARCONI Ivan (Cremonese)
ORLANDI Andrea (Novara)
TERRANOVA Emanuele (Frosinone)
TERZA SANZIONE
AGNELLI Cristian Antoni (Foggia)
BIANCO Raffaele (Perugia)
BOLZONI Francesco (Spezia)
CASTIGLIA Luca (Pro Vercelli)
CHIARETTI COSSENZO Lucas (Cittadella)
DE COL Filippo (Spezia)
DI CESARE Valerio (Parma)
DONKOR Isaac (Cesena)
ROMAGNOLI Simone (Empoli)
SECONDA SANZIONE
BRUSCAGIN Matteo (Venezia)
CERNUTO Francesco (Venezia)
SIMIC Lorenco (Empoli)
VESELI Frederic (Empoli)
PRIMA SANZIONE
BIFULCO Alfredo (Pro Vercelli)
SIERRALTA CARVALLO Francisco Andre (Parma)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
BENTIVOGLIO Simone (Venezia)
TERZA SANZIONE
LANNI Ivan (Ascoli)
ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
NAVA Paolo (Frosinone): per avere, al 40° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
AMMONIZIONE
VITRANI Alessandro (Novara): per essersi, al 39° del primo tempo, benché richiamato precedentemente, alzatosi dalla panchina; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
d) OPERATORI SANITARI
AMMONIZIONE
BOLLA Roberto (Novara): per essersi, al 39° del primo tempo, benché richiamato precedentemente, alzatosi dalla panchina; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
DE MANI Lorenzo (Novara): per avere, al 39° del primo tempo, contestato una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
Il Giudice Sportivo: avv. Emilio Battaglia