Giudice sportivo: Foggia, ammenda alla società
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 2 e 3 Febbraio 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società CATANIA CAVESE, CROTONE, FOGGIA, MONOPOLI, SALERNITANA, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società, di propri tesserati o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
– considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.
SOCIETA’
AMMENDA € 1.500,00
FOGGIA
A) per avere, i suoi sostenitori, durante la gara, puntato ripetutamente (da diversi Settori occupati dalla tifoseria locale) un raggio laser luminoso in direzione dei giocatori della squadra avversaria;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, posizionati nel Settore Tribuna Ovest e Curva Nord, consistiti nell’aver lanciato, a fine gara:
1. una bottiglietta d’acqua semipiena sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. un rotolo di scotch (proveniente dalla Curva Nord) sul terreno di gioco, senza conseguenze;
3. numero quattro album di figurine Panini (dal Settore Tribuna Ovest) uno dei quali attingeva alla testa un giornalista di un emittente presente a bordo campo durante l’intervista all’allenatore della squadra avversaria.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, in particolare la riprovevolezza delle condotte sub A) e sub B) n. 3, e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 700,00
CAVESE
A) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto:
1. dall’inizio della gara al 5° minuto del primo tempo, uno striscione di circa 20 metri per 1, non autorizzato; 58/3072. per tutta la durata della gara, uno striscione di circa 25 metri per 1, non autorizzato;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 63° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco e, al 94° minuto della gara, una bottiglietta di plastica semivuota nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che per la condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose e considerati le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 400,00
MONOPOLI
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 10° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 200,00
SIRACUSA
per avere, i suoi sostenitori posizionati nel Settore Gradinata B (circa il 50% dei 943 presenti), intonato, all’85° e all’89° minuto della gara, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuti, per due volte, nella prima circostanza e, per tre volte, nella seconda. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 100,00
CATANIA
per avere, i suoi sostenitori (il 50% circa dei 460 presenti) posizionati nel Settore Ospiti, intonato, al 34° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per venti volte. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
POTENZA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver imbrattato i bagni dei tifosi ospiti con scritte sui muri. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 17 FEBBRAIO 2026
PESSOTTO VANNI (ATALANTA U23)
per avere, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, durante una revisione FVS, si alzava dalla panchina, usciva dall’area tecnica e protestava nei loro confronti con parole e gesti. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (r. Assistente Arbitrale n. 1).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 10 FEBBRAIO 2026
PETRUZZELLA LEANDRO (TEAM ALTAMURA)
per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento reciprocamente non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto si alzava dalla panchina e proferiva parole irrispettose nei suoi confronti. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 10 FEBBRAIO 2026
PAGNOTTA ORLANDO (SALERNITANA)
per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto nei locali spogliatoi, si avvicinava proferendo parole irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere.
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
DI GIACOMO UMBERTO ANTONIO (CAVESE)
per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti 58/310del IV Ufficiale, in quanto, in occasione di una revisione FVS, prima dell’effettuazione della revisione, protestava, proferendo parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (r. IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
ARONICA SALVATORE (TRAPANI)
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
MAGGIONI DANIELE (ATALANTA U23)
per avere, al 22° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, durante una revisione FVS, si alzava dalla panchina, usciva dall’area tecnica e protestava nei loro confronti con parole e gesti. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, 58/311comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (r. Assistente Arbitrale n. 1, panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
COPPOLA GIANLUCA (TRAPANI)
per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento reciprocamente non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto si alzava dalla panchina e proferiva parole irrispettose nei suoi confronti. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
COLLABORATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
MONTICCIOLO ALESSANDRO (BENEVENTO)
per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto usciva dall’area tecnica per protestare platealmente nei loro confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere (panchina aggiuntiva).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MARENCO FILIPPO (LATINA)
per avere, al 3° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
GRANDOLFO FRANCESCO (CASARANO)
SACO COLI (CASERTANA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
MICELI MIRKO (CATANIA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (VINFR)
VITALE GAETANO (AUDACE CERIGNOLA)
CELIENTO DANIELE (CASARANO)
MAIELLO RAFFAELE (CASARANO)
PICCININI STEFANO (MONOPOLI)
LONGOBARDI GIANLUCA (SALERNITANA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
GUADAGNI GIUSEPPE (AZ PICERNO)
SIMONETTI PIER LUIGI (BENEVENTO)
LLANO MASSA MANUEL TADEO (CASERTANA)
CAPORALE ALESSANDRO (COSENZA)
NOVELLA MATTIA (CROTONE)
RIZZO FRANCESCO (FOGGIA)
GRANDE MICHELE (TEAM ALTAMURA)
KIRWAN NIKO (TRAPANI)
AMMONIZIONE (VII INFR)
CIONEK THIAGO RANGEL (CAVESE)
ZAMMARINI ROBERTO (GIUGLIANO)
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO (LATINA)
PACCIARDI FEDERICO (SIRACUSA)
SOLCIA DANIELE (SORRENTO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
CHIRICO’ COSIMO (CASARANO)
D’ALENA ANTONIO (CASARANO)
AMMONIZIONE (III INFR)
PIEROZZI EDOARDO (BENEVENTO)
AWUA THEOPHILUS (CAVESE)
BA RACINE (COSENZA)
NEGRO DI STEFANO VINICIUS (CROTONE)
TOMMASINI CHRISTIAN (FOGGIA)
CALDORE MARCO (GIUGLIANO)
GRECO STEFANO (GIUGLIANO)
CALCAGNI RICCARDO (MONOPOLI)
FELIPPE NASCIMENTO LUCAS (POTENZA)
ACHIK ISMAIL (SALERNITANA)
POTENZA ANTONIO (SORRENTO)
AMMONIZIONE (II INFR)
BERGONZI FEDERICO (ATALANTA U23)
DI TOMMASO LEONARDO (AUDACE CERIGNOLA)
CAJAZZO ISMAEL TOM DOMINIQUE (CASARANO)
MINELLI ALESSANDRO (FOGGIA)
DEL SORBO LUDOVICO (SORRENTO)
CURCIO ALESSIO (TEAM ALTAMURA)
ESPOSITO MATTIA (TEAM ALTAMURA)
AMMONIZIONE (I INFR)
FRANCO DANIELE (AZ PICERNO)
VETTOREL THOMAS (COSENZA)
BRANCOLINI FEDERICO (SALERNITANA)

