Giudice sportivo: Ammenda alla società, una giornata a Ercolani
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO, CATANIA, FOGGIA, LATINA, POTENZA, TARANTO e TURRIS hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
SOCIETA’
AMMENDA € 2.000,00
FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord e Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato:
1. tra il primo e secondo tempo, al 93° e al 94° minuto della gara, tre petardi di elevata intensità sul terreno di gioco, uno di questi veniva lanciato all’interno dell’area di rigore cadendo vicino al portiere della squadra avversaria senza colpirlo e causando una sospensione della gara di circa un minuto;
2. al 92° minuto della gara, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze;
3. all’89°, al 92° minuto della gara e al termine della stessa, sette bottigliette d’acqua semipiene e cinque accendini sul terreno di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi comprese la sospensione della gara e la pericolosità del lancio del petardo nei pressi del portiere) e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c.).
AMMENDA € 1.500,00
TARANTO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato al 12° minuto del primo tempo, due fumogeni nel recinto di gioco (pista di atletica), senza conseguenze;
B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, intonato:
1. al 14° e 34° minuto del primo tempo, cori offensivi nei confronti dei tifosi avversari;
2. al 39° minuto del primo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.000,00
CASERTANA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, dal Settore Distinti, al 9° minuto del secondo tempo, cinque fumogeni in direzione del Settore Curva Nord Ospiti occupato dai tifosi avversari, tre di questi si fermavano all’interno del recinto di gioco (pista di atletica) e venivano prontamente spenti dai Vigili del Fuoco, due si fermavano all’interno del Settore “cuscinetto” vuoto posto a divisione delle due tifoserie, senza conseguenze;
B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti, al 14° e 34° minuto del primo tempo, intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi avversari.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S. valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 500,00
ACR MESSINA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’aver:
1. lanciato, al 50° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. danneggiato la saldatura del cancello di accesso alla parte inferiore dell’impalcatura del Settore Ospiti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificati danni a seguito della condotta sub B) e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., integrazione r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 200,00
CATANIA per avere i suoi sostenitori (50% circa), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 77° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto per due volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
NOVELLA MATTIA (POTENZA)
per avere, al 12° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
ERCOLANI LUCA (FOGGIA)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CANCELLOTTI TOMMASO (AVELLINO)
DE SANTIS IVAN FRANCESCO (TARANTO)
AMMONIZIONE (III INFR)
SOUNAS DIMITRIOS (AVELLINO)
FALASCA MATTEO (CASERTANA)
ANASTASIO ARMANDO (CATANIA)
QUAINI ALESSANDRO (CATANIA)
CARGNELUTTI RICCARDO (CROTONE)
SALINES EMMANUELE (FOGGIA)
BERMAN TAMIR (LATINA)
AMMONIZIONE (II INFR)
PEDICILLO LEONARDO (ACR MESSINA)
PETRUCCI DAVIDE (ACR MESSINA)
PALMIERO LUCA (AVELLINO)
VANO MICHELE (AVELLINO)
GUGLIELMOTTI DAVIDE (CATANIA)
DIARRASSOUBA ADAMA IBRAHIM (CAVESE)
PIANA LUCA (CAVESE)
SORRENTINO DANIELE GIOVANNI (CAVESE)
DI PASQUALE DAVIDE (CROTONE)
GIRON MAXIME FRANCOIS (CROTONE)
BLONDETT EDOARDO (SORRENTO)
BOLSIUS DON JOSE’ HENRICUS (SORRENTO)
DEL FAVERO MATTIA (TARANTO)
ROLANDO EUGIO MATTIA (TEAM ALTAMURA)
SADIKI KOSOVAR (TEAM ALTAMURA)
CIOTTI PIETRO (TRAPANI)
MARTINA ALESSANDRO (TRAPANI)
AMMONIZIONE (I INFR)
MANETTA MARCO (ACR MESSINA)
FAGGIOLI ALESSANDRO (AUDACE CERIGNOLA)
VISENTIN SANTIAGO GUIDO (AUDACE CERIGNOLA)
OVISZACH ENRICO (CROTONE)
RISPOLI ANDREA (CROTONE)
ROMANO ANTONIO (GIUGLIANO)
CRECCO LUCA (LATINA)
ERCOLANO EMANUEL (LATINA)
VONA EDOARDO (LATINA)
GHISOLFI MATTEO (POTENZA)
RICCARDI PASQUALE (SORRENTO)
GUARRACINO MARIANO (TARANTO)
MASTROMONACO GIAN LUCA (TARANTO)
VERDE FRANCESCO (TARANTO)
SILLETTI ENRICO (TEAM ALTAMURA)