Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 5 dicembre 2017, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
SOCIETA’
AMMENDA
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, lanciato tre fumogeni sul terreno di giuoco uno dei quali in direzione di un Assistente; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. PERUGIA per avere, all’11° del primo tempo, lanciato tre fumogeni sul terreno di giuoco che causavano la sospensione della gara per circa un minuto; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso numerosi fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. FOGGIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso un petardo e numerosi fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. AVELLINO per avere suoi sostenitori, durante la gara, lanciato due petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, acceso un fumogeno nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE
DOMIZZI Maurizio (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione); per avere, al 34° del secondo tempo, all’atto della notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto all’Arbitro, con plateale gestualità, un’espressione ingiuriosa.
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
KUPISZ Tomasz Mateusz (Cesena): per avere, al 33° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una gomitata al volto un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CACIA Daniele (Cesena): per avere, al 32° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato una decisione arbitrale assumendo un atteggiamento irrispettoso nei confronti di un Assistente.
KONATE Dramane (Pro Vercelli): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
MICAI Alessandro (Bari): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
PERROTTA Marco (Pescara): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
SIGNORINI Andrea (Ternana Unicusano): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BANDINELLI Filippo (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
BENTIVOGLIO Simone (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
JAJALO Mato (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
MURAWSKI Radoslaw Pawel (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 12 DICEMBRE 2017
FOSCHI Rino (Cesena): per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, contestato l’operato arbitrale proferendo espressioni blasfeme; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.