Giudice sportivo: Ammenda alla società Foggia Calcio

Giudice sportivo: Ammenda alla società Foggia Calcio

Ammenda alla società rossonera.

Gara Soc. FOGGIA – Soc. VENEZIA
Il Giudice sportivo,
visto il rapporto dei collaboratori della Procura federale in cui si riportano le dichiarazioni dei signori Dante Scibilia e Davide Brendolin rispettivamente Direttore Generale e Segretario Generale della società Venezia, oltre a quanto sottolineato negli spogliatoi dal Presidente della società Foggia sig. Lucio Fares, in merito a quanto accaduto in Tribuna d’Onore a seguito della realizzazione della reta del pareggio da parte del Foggia avvenuta al 48° del secondo tempo; ritenuto che dette dichiarazioni, allo stato, appaiono contraddittorie tra loro e tali da non consentire un esatto ed univoco accertamento degli accadimenti,
dispone
ogni opportuno accertamento a cura della medesima Procura federale in relazione all’effettiva dinamica dei fatti ed all’effettive responsabilità.

SOCIETA’
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata andata sostenitori delle Società Avellino, Pescara e Salernitana hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. CARPI per avere, al 41° del primo tempo, lanciato due bottigliette sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. PESCARA per avere, nel corso della gara, lanciato alcuni petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso alcuni fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. FOGGIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso alcuni bengala nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. VIRTUS ENTELLA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere un petardo nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

SABBIONE Alessio (Carpi): per avere, al 34° del primo tempo, a giuoco fermo, colpito con una violenta gomitata il viso di un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MINALA Joseph Marie (Salernitana): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CASCIONE Emmanuel (Cesena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

IORI Manuel (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

LANCINI Edoardo (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MAGGIORE Giulio (Spezia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

MARTINELLI Alessandro (Brescia): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

PERROTTA Marco (Pescara): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

Categoria: Giudice sportivo