Giudice sportivo: ammenda alla società, una giornata a Costa

Giudice sportivo: ammenda alla società, una giornata a Costa

Diramate le decisioni del Giudice Sportivo dopo la diciottesima giornata di ritorno del campionato di Serie C girone C. Ecco di seguito i provvedimenti più significativi in vista del prossimo turno:

SOCIETA’

AMMENDA

€ 2000 FIDELIS ANDRIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, prima dell’inizio della gara e precisamente all’arrivo del pullman della Squadra dell’Avellino, all’ingresso del cancello presidiato dalle Forze dell’Ordine: A) attinto il pullman con numerosi sputi sulle vetrate e pugni sulla fiancata destra dello stesso; B) lanciato, mentre il pullman faceva manovra per entrare nel parcheggio dello stadio quattro fumogeni verso lo stesso e verso le persone designate all’ingresso del cancello, senza colpire alcuno; C) fatto esplodere, nella medesima circostanza di cui al punto B) un petardo di elevato rumore, senza colpire alcuno; D) lanciato, al 47° minuto del secondo tempo, una bottiglietta semipiena di acqua, nel recinto di gioco. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 300 CATANZARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 45° minuto del primo tempo, all’interno del recinto di gioco, cinque bottigliette di caffè Borghetti vuote. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).
€ 300 VIRTUS FRANCAVILLA per avere la quasi totalità (85% circa) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud (nel numero complessivo di 186), intonato, al 37° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per tre volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 150 FOGGIA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato, all’interno del Settore Ospiti, un seggiolino. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., supplemento r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA

STALTERI MASSIMO (MONTEROSI TUSCIA) per avere, al 34° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LOPEZ GIOVANNI (VITERBESE) per avere, al 40° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva dall’area tecnica e protestava platealmente per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BERARDOCCO LUCA (JUVE STABIA) per avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento e con il pallone a distanza, mentre si rialzava a seguito di un contatto di gioco, lo colpiva con un calcio ad una gamba. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell’avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

D’ANGELO SONNY (AVELLINO) per avere, al 41° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone a distanza di gioco, interveniva in scivolata con la gamba tesa colpendolo all’altezza della tibia. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S. (referto arbitrale, supplemento referto arbitrale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

SALVEMINI FRANCESCO PAOLO (GIUGLIANO)
CELLI ALESSANDRO (LATINA)
BOCCADAMO ANTONIO (TARANTO)
MEGELAITIS LINAS (VITERBESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ZIGONI GIANMARCO (JUVE STABIA) per avere, al termine della gara, mentre si trovava nei pressi dell’accesso al tunnel che conduce agli spogliatoi, tenuto un comportamento non corretto, consistito nell’aver indirizzato degli sputi verso la vetrata della Curva riservata ai tifosi della Squadra avversaria, senza attingerli. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G. S, ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).
MIGNANELLI DANIELE (JUVE STABIA) per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto in quanto, mentre si trovava nel tunnel di accesso che conduce agli spogliatoi, con lo sguardo rivolto ai tifosi della Squadra avversaria proferiva un’espressione blasfema e una frase offensiva verso gli stessi. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, 36, comma 2, lett. a) e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive della condotta e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (XIV INFR)

GILLI MATTEO (GELBISON)
VASSALLO FRANCESCO (MONOPOLI)
MBENDE EMMANUEL (MONTEROSI TUSCIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)

COSTA FILIPPO (FOGGIA)
VERDE FRANCESCO (MONTEROSI TUSCIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

FELIPPE NASCIMENTO LUCAS (GIUGLIANO)
VERSIENTI LEANDRO (ACR MESSINA)
GUIDA MICHELE (TURRIS)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

MATERA ANTONIO (AVELLINO)
GOLEMIC VLADIMIR (CROTONE)
CARGNELUTTI RICCARDO (GELBISON)
GIRASOLE DOMENICO (POTENZA)
MANIERO RICCARDO (TURRIS)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

VITALE MATTIA (CROTONE)
DE FRANCO CIRO (FIDELIS ANDRIA)
CISCO ANDREA (VIRTUS FRANCAVILLA)
INFANTINO SAVERIANO (GELBISON)
TUMMINELLO MARCO (GELBISON)

Categoria: Giudice sportivo