Giudice Sportivo: ammenda di 1500 euro al Foggia, squalificati Tascone e Mazzocco

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 19 Maggio 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 17 MAGGIO 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare di ritorno dei Play Out i sostenitori della Società FOGGIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori
SOCIETA’
AMMENDA € 1.500,00
FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord e Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere:
1. lanciato, al 30° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d’acqua da mezzo litro semipiena sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. lanciato, al 24° e al 31° minuto del secondo tempo, e al termine della gara, quattro petardi di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. lanciato tre bottigliette di plastica da mezzo litro semipiene sul terreno di gioco, di cui una durante la fase di riscaldamento e un’altra al 1° minuto del tempo, senza conseguenze;
4. lanciato, al termine della gara, un fumogeno e cinque petardi di elevata intensità sul terreno di gioco, senza conseguenze;
5. lanciato, al termine della gara, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze;
6. nell’avere (dieci dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord), al termine della gara, scavalcato la recinzione ed essere entrati nel recinto di gioco per chiedere la maglia ai giocatori della propria squadra mentre festeggiavano la vittoria.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 6 GIUGNO 2025
VALENTE DIEGO (FOGGIA)
per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento reciprocamente non corretto nei confronti di un tesserato della sua società, in quanto, a gioco fermo, proferiva nei confronti del SIG. TASCONE SIMONE parole irriguardose e offensive e per aver avuto un contatto fisico con il predetto; separati dai compagni di squadra, reiterava la propria condotta proferendo ulteriori frasi offensive e ingiuriose nei confronti del SIG. TASCONE SIMONE.
Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
COSTANTINO ROCCO (ACR MESSINA)
per avere, al 52° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, senza la contesa del pallone, lo colpiva con una gomitata al volto, senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
TASCONE SIMONE (FOGGIA)
per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento reciprocamente non corretto nei confronti di un tesserato della sua società, in quanto, a gioco fermo, proferiva nei confronti del SIG. VALENTE DIEGO parole irriguardose e offensive e per aver avuto un contatto fisico con il predetto; separati dai compagni di squadra, reiterava la propria condotta proferendo ulteriori frasi offensive e ingiuriose nei confronti del SIG. VALENTE DIEGO.
Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (II INFR)
MAZZOCCO DAVIDE (FOGGIA)
AMMONIZIONE (I INFR)
CHIARELLA MARCO (ACR MESSINA)
GELLI JACOPO (ACR MESSINA)
LUCIANI PIERLUCA (ACR MESSINA)
EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO (FOGGIA)
KIYINE SOFIAN (FOGGIA)
SILVESTRO ALESSANDRO (FOGGIA)