Giudice sportivo: ammenda di 1500 euro al Foggia, squalificato Parodi

Giudice sportivo: ammenda di 1500 euro al Foggia, squalificato Parodi

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi, Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 17 e 18 marzo 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 15, 16 E 17 MARZO 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della tredicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, FOGGIA, SORRENTO, TRAPANI, TEAM ALTAMURA e POTENZA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA’
AMMENDA € 1.700,00
ACR MESSINA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara, mentre i calciatori rientravano nel tunnel che conduce agli spogliatoi, numerosi oggetti (sei pezzi di intonaco, due accendini, un bicchiere di plastica semipieno, sei tubetti di fumogeni che erano stati precedentemente accesi e un succo di frutta Brick semipieno) sul terreno di gioco, senza conseguenze;
B) per avere i suoi sostenitori (circa il 75%), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato:
1. al 30°, 31° e al 32° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti delle Istituzioni ripetuto in ciascuna delle circostanze per tre volte e per la durata di quindici secondi per ogni coro;
2. al 15° minuto del primo tempo e al 45° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti dei tifosi avversari, ripetuti per circa dieci secondi;
C) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 2 minuti e 40 secondi, presentandosi in ritardo per l’ingresso in campo.
Misura della sanzione in cumulo materiale [€ 1.200 per le condotte sub A) e B), ritenuta la continuazione fra le stesse, e € 500 per la condotta sub C)] in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (supplemento r. arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.500,00
CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari e violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna all’altezza della panchina avversaria, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’aver lanciato, all’indirizzo dei componenti della panchina avversaria, quattro bottigliette di plastica semipiene di cui due che cadevano sul terreno di gioco e due nel recinto di gioco, senza conseguenze e così provocando la reazione del Sig. Raffaele Addamo.
2. nell’aver lanciato numerosi sputi all’indirizzo di alcuni tesserati avversari, senza attingerli.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la particolare riprovevolezza della condotta sub 2., e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

FOGGIA
A) per avere, la totalità dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud e Curva Nord, fischiato per l’intera durata del minuto di raccoglimento e intonato un coro offensivo nei confronti delle Istituzioni Calcistiche, ripetuto per tre volte;
B) per avere, la totalità dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, intonato un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di altra squadra, che direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ripetuto per circa un minuto.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive, considerata la particolare odiosità della condotta sub B) e considerate le misure previste e poste in essere in esecuzione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 600,00
TEAM ALTAMURA per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (circa l’85%) posizionati nel Settore Ospiti, prima dell’inizio della gara, fischiato per l’intera durata del minuto di raccoglimento e intonato un coro offensivo nei confronti delle Istituzioni Calcistiche, ripetuto per tre volte.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00
CATANIA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 2 minuti e 40 secondi, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 25 MARZO 2025
MATARAZZO GIUSEPPE (CATANIA)
per avere, al 49° minuto del secondo tempo, a gioco fermo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari, in quanto usciva dall’area tecnica e si avvicinava a quella avversaria per discutere con un tesserato avversario.
Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Assistente Arbitrale n. 1).

DIRIGENTI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BOSCAGLIA ROCCO (LATINA)

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
CORCIONE DOMENICO (CAVESE)
per avere, al 43° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Assistente Arbitrale in quanto proferiva ripetutamente una frase irrispettosa nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Assistente Arbitrale n. 1, panchina aggiuntiva).

ALLENATORI NON ESPULSI
AMMENDA € 500,00
RAFFAELE ADDAMO GIUSEPPE (AUDACE CERIGNOLA)
per avere, al 64° minuto della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tifosi avversari, in quanto, dopo aver evitato di essere colpito dal lancio di bottiglie da parte dei tifosi avversari e dopo essere stato oggetto di insulti da parte di un tifoso, reagiva proferendo frasi minacciose nei suoi confronti.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
TASCONE MATTIA (AUDACE CERIGNOLA)
PUCZKA DAVID (JUVENTUS NEXT GEN)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
BACCHETTI LORIS (CASERTANA)
ROLANDO EUGIO MATTIA (TEAM ALTAMURA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
VIGLIOTTI GIANLUCA (CAVESE)
NEGRO DI STEFANO VINICIUS (CROTONE)
PARODI GIULIO (FOGGIA)
BOCIC MILOS (LATINA)
CRISTALLO CLAUDIO (MONOPOLI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
KIYINE SOFIAN (FOGGIA)
DEL SOLE FERDINANDO (GIUGLIANO)
GIORGIONE CARMINE (GIUGLIANO)
PADULA CRISTIAN (GIUGLIANO)
SCAGLIA FILIPPO (JUVENTUS NEXT GEN)
MARENCO FILIPPO (LATINA)

AMMONIZIONE (XII INFR)
SILVESTRI LUIGI (TRAPANI)

AMMONIZIONE (XI INFR)
DI PASQUALE DAVIDE (CROTONE)
BENEDETTI AMEDEO (TRAPANI)

AMMONIZIONE (VIII INFR)
VANO MICHELE (CASERTANA)
COMENENCIA LIVANO SHYRON L (JUVENTUS NEXT GEN)

AMMONIZIONE (VII INFR)
AFENA-GYAN FELIX OHENE (JUVENTUS NEXT GEN)

AMMONIZIONE (VI INFR)
PETRUCCI DAVIDE (ACR MESSINA)
CARGNELUTTI RICCARDO (CROTONE)
VITIELLO ANTONIO (SORRENTO)

AMMONIZIONE (III INFR)
GELLI JACOPO (ACR MESSINA)
D’ANDREA FILIPPO (AUDACE CERIGNOLA)
VERDE FRANCESCO (CAVESE)
PELLEGRINI JACOPO (MONOPOLI)
VERRENGIA BRUNO (POTENZA)
PALERMO RYDUAN (TEAM ALTAMURA)
TOSCANO MARCO (TRAPANI)

AMMONIZIONE (II INFR)
RAIMO ALESSANDRO (CATANIA)
OVISZACH ENRICO (CROTONE)
RUSSO DANILO (GIUGLIANO)
PIOVANELLO ENRICO (TRAPANI)

AMMONIZIONE (I INFR)
DE SENA CARMINE (ACR MESSINA)
ZUPPEL DIEGO (LATINA)

Categoria: Giudice sportivo