Giudice sportivo: Ammenda di euro 1.200 al Foggia, nessuna squalifica
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 13 Aprile 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciassettesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, FOGGIA, GIUGLIANO, POTENZA, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
SOCIETA’
AMMENDA € 1.200,00
FOGGIA
A) per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord Anello Superiore, esposto, per tutta la durata della gara, uno striscione (di circa 30 * 1 metri) non autorizzato;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, commessi dai suoi sostenitori consistiti nell’aver lanciato:
1. al 49° minuto del secondo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. al termine della gara, mentre la Quaterna Arbitrale ed entrambe le squadre si trovavano ancora sul terreno di gioco, un petardo di notevole potenza lanciato dalla Curva Nord sul terreno di gioco in prossimità della linea di fondo, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ivi compresa la pericolosità intrinseca delle condotte sub B, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che, con riferimento alle condotte sub B), non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 200,00
TEAM ALTAMURA per avere, i suoi sostenitori (circa la totalità dei 266 presenti) posizionati nel Settore Tribuna Supporter, intonato, al 64° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per due volte. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S., e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
ARONICA SALVATORE (TRAPANI)
per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, in occasione di una revisione FVS, usciva dall’area tecnica ed entrava nell’area di revisione, guardando lo schermo e disturbando, con la sua presenza, la revisione in corso Valutate, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DI NAPOLI RAFFAELE (GIUGLIANO)
per avere, al 36° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, usciva dall’area tecnica e protestava platealmente proferendo una frase irriguardosa nei suoi confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
TOMASELLI GIACOMO (LATINA)
per avere, al 16° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
GUDELEVICIUS ERNESTAS (SIRACUSA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
TOSCANO MARCO (CASERTANA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
GAMBALE DIEGO (AUDACE CERIGNOLA)
CUCCHIETTI TOMMASO (POTENZA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CALDORE MARCO (GIUGLIANO)
D’AVINO LUIGI (GIUGLIANO)
ERCOLANO EMANUEL (LATINA)
CAPOMAGGIO THIAGO (SIRACUSA)
IOB SIMONE (SIRACUSA)
CURCIO ALESSIO (TEAM ALTAMURA)
ORTISI PASQUALINO (TRAPANI)
AMMONIZIONE (VII INFR)
BUTTARO ALESSIO (FOGGIA)
MARENCO FILIPPO (LATINA)
RONCO DIEGO (MONOPOLI)
AMMONIZIONE (VI INFR)
GOLEMIC VLADIMIR (SALERNITANA)
QUIRINI ETTORE (SALERNITANA)
CRIMI MARCO (TEAM ALTAMURA)
MARCOLINI DIEGO (TRAPANI)
AMMONIZIONE (III INFR)
MARTINO PIETRO (CASERTANA)
BORDO LORENZO (MONOPOLI)
CAPEZZI LEONARDO (SORRENTO)
AMMONIZIONE (I INFR)
CASTORRI GIANMARCO (FOGGIA)

