Giudice sportivo: Due giornate a Costa, una a Malomo, ammenda alla società
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 3 e 4 Ottobre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
SOCIETA’
AMMENDA
€ 2500 ACR MESSINA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti ingiuriosi ed antiregolamentari commessi, alla fine del primo tempo, durante la fase di rientro negli spogliatoi da parte delle squadre, da un suo sostenitore, posizionato all’altezza del tunnel posto sul lato destro della Curva Sud, lato tribuna denominata “b”, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’essersi aggrappato ad una ringhiera posta sulla vetrata divisoria del campo, nell’avere inveito ed offeso un calciatore della società ACR Messina, scusandosi con lo stesso al termine della gara;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti ingiuriosi ed antiregolamentari commessi, al 20° minuto del primo tempo, da un suo sostenitore, posizionato nella curva sud, lato tribuna “a”, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’essere salito sul tetto del tunnel in materiale plastico, saltandovi sopra, ed avere inveito contro il portiere della Squadra avversaria;
C) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti ingiuriosi ed antiregolamentari commessi, al 44° minuto del secondo tempo, da un suo sostenitore, posizionato nella Curva Sud, lato tribuna “a”, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’essere salito sul tetto del tunnel in materiale plastico, ed avere inveito contro i Giocatori della Squadra avversaria; D) per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva loro riservato, intonato, al 46° minuto del primo tempo, per cinque volte in pochi secondi, cori oltraggiosi nei confronti dell’Arbitro; E) per avere una persona non autorizzata, ma riconducibile alla società ACR Messina, addetta all’intrattenimento del pubblico con un potente impianto stereo, sostato all’interno del recinto di giuoco, dalla fase di riscaldamento delle squadre fino a fine gara, ivi rimanendo nonostante gli inviti ad allontanarsi rivolti dal Commissario di Campo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti. Misura ulteriormente attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c., supplemento c.c.).
€ 2000 CROTONE
A) per avere la quasi totalità dei sostenitori posizionati nel settore Curva Sud intonato, dal 30° minuto al 32° minuto del primo tempo, cori oltraggiosi nei confronti della Città 38/106 dei tifosi ospiti, comportanti offesa, denigrazione e insulto per motivi di origine territoriale;
B) per avere la quasi totalità dei sostenitori posizionati nel settore Curva Sud e alcuni sostenitori posizionati nella Tribuna coperta, al 30° minuto del secondo tempo, intonato cori oltraggiosi nei confronti della Città dei tifosi ospiti, comportanti offesa, denigrazione e insulto per motivi di origine territoriale;
C) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco nove bottigliette d’acqua. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non sono state causate conseguenze dannose dal lancio degli oggetti sopra. Misura ulteriormente attenuata in considerazione delle misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. indicati (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 1000 FOGGIA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel settore loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco, dopo il termine dell’incontro, un petardo di media intensità e due fumogeni;
B) per avere i suoi sostenitori intonato, al 30° minuto e per tre volte, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta. Misura ulteriormente attenuta in considerazione delle misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 1000 TARANTO
per fatti per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari e violenti commessi da un suo sostenitore, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, alle ore 17:10 circa, durante il riscaldamento delle squadre e della terna arbitrale, scavalcato la vetrata perimetrale che divide il recinto di gioco dalla gradinata e nell’essere entrato nel recinto di gioco, venendo fermato ed allontanato dopo pochi minuti da due steward. 38/107 Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato l’intervento fattivo del personale addetto alla sicurezza. Misura ulteriormente attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 800 AUDACE CERIGNOLA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato al 69° minuto all’interno del terreno di gioco un fumogeno. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato (r. proc. fed.).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
COSTA FILIPPO (FOGGIA) per aver, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo spinge con due mani sul petto con foga e vigoria facendolo cadere a terra. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell’avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MALOMO ALESSANDRO (FOGGIA) per aver, al 37° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un’evidente opportunità di segnare una rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S. VAGHI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
GYABUAA MANU EMMANUEL (PESCARA)
DI CAIRANO DAVIDE (VITERBESE)