Giudice sportivo: Foggia, ammenda alla società

Giudice sportivo: Foggia, ammenda alla società

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 9 e 10 Settembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 7, 8 e 9 SETTEMBRE 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della terza giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO, FOGGIA, GIUGLIANO, LATINA, e TARANTO e hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA’

AMMENDA € 2.000,00
ACR MESSINA
A) per avere, i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud, nella quasi totalità (circa il 90%), al 5° minuto del primo tempo, al 35° minuto del primo tempo, al 3° minuto del secondo tempo e al 7° minuto del secondo tempo, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari (ripetuti, nella prima circostanza, per tre minuti consecutivamente) che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine del primo tempo, nel recinto di gioco all’indirizzo dei calciatori della squadra avversaria, un bicchiere di plastica pieno d’acqua; senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerata la particolare odiosità della condotta sub A) e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.500,00
CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 90° minuto della gara, una bottiglietta piena d’acqua all’indirizzo di un calciatore della squadra avversaria colpendolo alla nuca senza procurargli alcun danno.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze dannose e, dall’altra, la pericolosità intrinseca del lancio dell’oggetto che ha attinto il Calciatore della Società avversaria e valutati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
FOGGIA

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:

1. nell’avere acceso, prima dell’inizio della gara, numerosi fumogeni all’interno del Settore Curva Nord determinando, con tale condotta, un ritardo di circa quattro minuti nell’avvio della gara, in attesa che tornasse una corretta visibilità;

2. nell’avere lanciato, al 52° minuto del secondo tempo, dal settore Tribuna Est anello superiore – una bottiglietta di plastica semivuota contenente liquido sul terreno di gioco in direzione dei giocatori della squadra avversaria mentre festeggiavano la segnatura di una rete, senza conseguenze;

B) per avere i suoi sostenitori presenti nel Settore Curva Sud – anello superiore:

1. al 7° minuto del secondo tempo, puntato per circa dieci secondi un raggio laser luminoso di colore verde in direzione del portiere della squadra avversaria;

2. al 45° minuto del secondo tempo, puntato un raggio laser luminoso di colore verde in direzione di un calciatore della squadra avversaria (mentre si apprestava a lasciare il terreno di gioco a seguito del provvedimento di espulsione). In entrambe le predette circostanze il fascio laser attingeva al viso i calciatori.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto al ritardo nell’avvio della gara e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.000,00
LATINA per avere, i suoi sostenitori (nella misura del 55% circa), posizionati nel Settore Distinti Ospiti A, intonato, al 34°, 35° e 90° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società disputata la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
TARANTO per avere, la totalità dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Ospiti intonato, al 6° minuto del primo tempo e al 25° minuto del secondo tempo, cori
offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante ripetuti (nella seconda circostanza), per due minuti consecutivamente.n Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

AUDACE CERIGNOLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 25° minuto del primo tempo, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00
CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver imbrattato i bagni dei tifosi ospiti con scritte su muri, porte e sanitari.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento se richiesto).

GIUGLIANO per avere, la quasi totalità (90%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Sestile Lato Sud, intonato, a fine gara, mentre le due squadre stavano facendo rientro negli spogliatoi, due cori offensivi nei confronti dell’Allenatore della squadra avversaria, ripetuti per cinque volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 17 SETTEMBRE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA FAGGIANO DANIELE (CATANIA)
per avere, al 42° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva protestando platealmente nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 17 SETTEMBRE 2024
ALLEVATO GREGORIO (CROTONE)
per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, supplemento r. Arbitrale).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

TOSCANO DOMENICO (CATANIA)
GAUTIERI CARMINE
(TARANTO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (I INFR)
YEBOAH ANKRAH PHILIP
(MONOPOLI)
per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, dopo un contrasto di gioco con quest’ultimo, reagiva colpendolo con una manata al volto, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, il tipo di colpo inferto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SABATINO SERGIO (TRAPANI)
per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con un calcio all’altezza del polpaccio, senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere e l’impossibilità di giocare il pallone (r. Assistente Arbitrale n.1, supplemento r. Arbitrale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PAPADOPOULOS CHRISTOS (JUVENTUS NEXT GEN)
per avere, al 26° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell’avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

IERARDI MARIO (CATANIA)
SCAGLIA FILIPPO
(JUVENTUS NEXT GEN)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

BACCHETTI LORIS (CASERTANA)
MASELLI SERGIO
(GIUGLIANO)

AMMONIZIONE (II INFR)


FALASCA MATTEO
(CASERTANA)
MAFFEI MATTIA
(CAVESE)
PEZZELLA SALVATORE
(CAVESE)
CARGNELUTTI RICCARDO
(CROTONE)
DE ROSA ROBERTO
(GIUGLIANO)
MACCA FEDERICO
(JUVENTUS NEXT GEN)
DI LIVIO LORENZO
(LATINA)
CUCCURULLO MARCO
(SORRENTO)
SABBATANI ANTONIO (TEAM ALTAMURA)
KARIC NERMIN
(TRAPANI)
PUGLIESE SAMUEL (TURRIS)

AMMONIZIONE (I INFR)


FRISENNA GIULIO (ACR MESSINA)
ORTISI PASQUALINO
(ACR MESSINA)
GONNELLI LORENZO
(AUDACE CERIGNOLA)
PARIGINI VITTORIO
(AUDACE CERIGNOLA)
TASCONE MATTIA
(AUDACE CERIGNOLA)
ARMELLINO MARCO
(AVELLINO)
LLANO MASSA MANUEL TADEO
(AVELLINO)
ROCCA MICHELE
(AVELLINO)
ENERGE ANTONIO
(AZ PICERNO)
FRANCO DOMENICO
(AZ PICERNO)
VITALI PABLO
(AZ PICERNO)
CAPELLINI RICCARDO
(BENEVENTO)
GATTI RICCARDO
(CASERTANA)
BUTANO DAMIANO
(CATANIA)
DI GENNARO MATTEO
(CATANIA)
LUPERINI GREGORIO
(CATANIA)
SAIO PIETRO
(CAVESE)
TROPEA LORENZO
(CAVESE)
VITALE GAETANO
(CAVESE)
ARMINI NICOLO
(CROTONE)
GIRON MAXIME FRANCOIS
(CROTONE)
KOLAJ ARISTIDI
(CROTONE)
KOSTADINOV DIMITAR
(CROTONE)
LUCIANI ALESSIO
(FERALPISALO’)
ORLANDO FRANCESCO
(FOGGIA)
OYEWALE SULAIMAN (GIUGLIANO)
STIVANELLO RICCARDO
(JUVENTUS NEXT GEN)
BERMAN TAMIR
(LATINA)
CRISTALLO CLAUDIO
(MONOPOLI)
PACE FEDERICO
(MONOPOLI)
VITALE SAMUELE
(MONOPOLI)
VITERITTI ORLANDO
(MONOPOLI)
CASTORANI MANUELE
(POTENZA)
FELIPPE NASCIMENTO LUCAS
(POTENZA)
RILLO FRANCESCO
(POTENZA)
DE FRANCESCO ALBERTO
(SORRENTO)
DE SANTIS IVAN FRANCESCO (TARANTO)
DEL FAVERO MATTIA
(TARANTO)
FIORANI MARCO
(TARANTO)
SHIBA CRISTIAN
(TARANTO)
BUMBU JONATHAN
(TEAM ALTAMURA)
DIPINTO NICOLA
(TEAM ALTAMURA)
GIGLIOTTI GUILLAUME RENE
(TEAM ALTAMURA)
PESCHETOLA LORENZO
(TEAM ALTAMURA)
POGGESI ANDREA
(TEAM ALTAMURA)
BENEDETTI AMEDEO
(TRAPANI)
CRIMI MARCO
(TRAPANI)
SILVESTRI LUIGI
(TRAPANI)
BOLI JORDAN
(TURRIS)

Categoria: Giudice sportivo