Giudice sportivo: Foggia, ammenda alla società

Giudice sportivo: Foggia, ammenda alla società

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 30 e 31 marzo 2026, ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 28, 29 E 30 MARZO 2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società,, AUDACE CERIGNOLA, FOGGIA  e  SORRENTO, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.

DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

SOCIETA’

AMMENDA € 600,00

SORRENTO
A) per avere, la totalità dei suoi sostenitori (100% dei 31 presenti) posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, intonato, al 7° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 63° minuto della gara, quattro fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 G.C.S., rilevato che con riferimento alla condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 500,00

SIRACUSA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da uno dei suoi tesserati, consistiti nell’aver dato, al termine della gara, un calcio alla porta dello spogliatoio loro riservato provocandone la rottura. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25, comma 3, e 26 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 200,00

CASERTANA per avere i suoi sostenitori (circa il 50% dei 541 presenti), posizionati nel Settore Distinti, intonato, al 64° minuto della gara, un coro offensivo nei confronti dei tifosi avversari. Valutate, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., le modalità complessive dei fatti, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 G.C.S., (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 7 APRILE 2026

VRENNA RAFFAELE (CROTONE)
per avere, al 33° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, già precedentemente richiamato, protestava platealmente proferendo frasi di dissenso nei suoi confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

INDIVERI GIOVANNI (CASARANO) per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento reciprocamente non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto abbandonava l’area tecnica con atteggiamento provocatorio nei suoi confronti. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, misura della sanzione in applicazione dell’art. 4 C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

TULINO LUCA (GIUGLIANO)
per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento reciprocamente non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto abbandonava l’area tecnica con atteggiamento provocatorio nei suoi confronti. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, misura della sanzione in applicazione dell’art. 4 C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MANZI CLAUDIO (MONOPOLI)
per avere, al 34° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone in gioco e a distanza di gioco, toccava il pallone, colpiva con i tacchetti la testa dell’avversario (il quale a sua volta cercava di colpire di testa il pallone) e così gli provocava un taglio alla testa, rendendo necessario l’intervento dei sanitari, a seguito del quale il calciatore proseguiva regolarmente la gara. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ivi compreso il tipo di colpo inferto con i tacchetti esposti, e considerato, da una parte, che il calciatore colpito ha potuto proseguire la gara e dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere, misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

MASTRANTONIO DAVIDE (LATINA)
per avere, al termine della gara, durante i saluti a centrocampo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto gli si avvicinava puntando il dito nella sua direzione e proferendo parole irrispettose e offensive nei suoi confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)

DI PASQUALE DAVIDE (CROTONE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

MANCONI JACOPO (BENEVENTO)
CRECCO LUCA (SORRENTO)
FLORIO MATTIA (TEAM ALTAMURA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

TOSCANO MARCO (CASERTANA)
SOLCIA DANIELE (SORRENTO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MORESO ARJONA OSCAR (AUDACE CERIGNOLA)
LAMESTA DAVIDE (BENEVENTO)
BENTIVEGNA ACCURSIO (CASERTANA)
BRUZZANITI GIOVANNI (CATANIA)
CICERELLI EMANUELE PIO (CATANIA)
GROPPELLI FILIPPO (CROTONE)
BEVILACQUA MARCO (FOGGIA)
VAGLICA GIOVANNI (GIUGLIANO)
TOMASELLI GIACOMO (LATINA)
FRISENNA GIULIO (SIRACUSA)
VIMERCATI ALESSANDRO (TRAPANI)

AMMONIZIONE (XI INFR)

DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO (LATINA)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

BELLODI GABRIELE (AZ PICERNO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

GALLO ANDREA (CROTONE)
PICCININI STEFANO (MONOPOLI)
RONCO DIEGO (MONOPOLI)
SIATOUNIS ANTONIOS (POTENZA)
ANASTASIO ARMANDO (SALERNITANA)

AMMONIZIONE (III INFR)

CRETELLA CARMINE (AUDACE CERIGNOLA)
HEINZ JONAS (CASERTANA)
BERETTA GIACOMO (COSENZA)
FLORENZI ALDO (COSENZA)
BIASIOL ERIC (FOGGIA)
ROMEO FEDERICO (FOGGIA)
D’AVINO LUIGI (GIUGLIANO)
IOB SIMONE (SIRACUSA)

AMMONIZIONE (II INFR)
SPALTRO RICCARDO (AUDACE CERIGNOLA)
CARFORA LORENZO (BENEVENTO)
PEREZ LEONARDO (CASARANO)
GIRELLI STEFANO (CASERTANA)
MARTINO PIETRO (CASERTANA)
MENEGAZZO LORENZO (FOGGIA)
DIOP SAER (SORRENTO)
COZZOLI FRANCESCO (TRAPANI)

AMMONIZIONE (I INFR)

IERARDI MARIO (CATANIA)
PERLINGIERI MARIO (COSENZA)
PORTANOVA DENIS (SORRENTO)

Categoria: Giudice sportivo