Giudice sportivo: Foggia, ammenda alla società. Garattoni una giornata di squalifica e 500 euro di multa
Diramate le decisioni del giudice sportivo dopo la 36a Giornata del girone C di Serie C.
AMMENDE SOCIETA’
€ 1500 FOGGIA per avere i suoi sostenitori intonato:
1. al 6° minuto del primo tempo (provenienza Curva Nord), ripetuto per tre volte, al 9° minuto del primo tempo (provenienza Curva Nord), per un minuto, e al 10° minuto del secondo tempo (provenienza Curva Sud), ripetuto per tre volte, cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi avversari;
2. al 22° minuto del primo tempo (provenienza Curva Nord), per tre minuti, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
€ 1500 TARANTO per avere alcuni dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord, pari a circa 300 occupanti, per cinque volte, al 27° e 29° minuto del primo tempo, all’11°, 15° e 47° minuto del secondo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale;
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti. Sanzione attenuata anche in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 600 TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 43° minuto del secondo tempo, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.S.G. (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 500 AVELLINO per avere i propri sostenitori occupanti il Settore Curva Sud intonato:
1. al 47° minuto del primo tempo, per tre volte cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari;
2. al 24° minuto del secondo tempo, per tre volte, e al 27° minuto del secondo tempo, ripetuto per oltre un minuto, cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi di altra Squadra avversaria;
3. al 49° minuto del primo tempo intonato, per tre volte, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 500 LATINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 6° minuto del primo tempo, un petardo di lieve potenza nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.S.G. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 500 PESCARA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 27° minuto del primo tempo, un bengala nel recinto di gioco, senza conseguenze;
B) per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud intonato, al 16° minuto del secondo tempo, per la durata di circa due minuti, un coro offensivo nei confronti dei tifosi avversari.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.S.G. (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 400 CATANZARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Ospiti loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 1°minuto del secondo tempo, all’interno del terreno di gioco una bottiglietta di plastica semipiena contenente acqua, senza arrecare danno a persone o a cose.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed).
€ 400 GIUGLIANO per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato una pluviale e due seggiolini posti all’interno del Settore Ospiti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c. – documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
€ 300 FIDELIS ANDRIA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti:
1 – nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro destinati;
2 – nell’avere aperto l’idrante antincendio presente in zona prossima alle scale di accesso agli spalti del Settore, sottratto la lancia antincendio presente all’interno di esso ed aperto il rubinetto dell’acqua.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r.c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
€ 200 CROTONE per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori, posizionati in Curva Sud, al 31° minuto del secondo tempo, intonato, per tre volte, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 200 MONOPOLI per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 9 MAGGIO 2023
MARCO ARTURO ROMANO (VITERBESE)
per avere, durante l’intervallo della gara, fatto accesso nell’area antistante gli spogliatoi e tenuto una condotta irriguardosa e offensiva nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto si avvicinava agli stessi e, con tono minaccioso, contestava il loro operato pronunciando frasi offensive nei loro confronti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, 36, comma 2, lett a) C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato il ruolo ricoperto dal soggetto sanzionato (referto arbitrale, r. proc. fed, r. c.c.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GALDERISI GIUSEPPE (GELBISON)
per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto protestava platealmente per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CALABRO NICOLA ANTONIO (VIRTUS FRANCAVILLA)
AMMONIZIONE (I INFR)
LA PORTA ANTONIO (AUDACE CERIGNOLA)
MEDICI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
TUCCIARONE AGOSTINO (LATINA)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
DI DIO FLAVIO (GIUGLIANO)
per avere, al 24°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, durante un contrasto aereo sgomitava in maniera violenta nei confronti del calciatore avversario colpendolo al volto.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la pericolosità intrinseca del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta e, dall’altra, che non sono derivate conseguenze a carico di quest’ultimo.
SETOLA CARMINE (PICERNO)
per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto a gioco fermo spintonava con entrambe le mani il volto dell’avversario CURIALE DAVIS.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 38 C.G. S, valutate le modalità complessive della condotta e rilevato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario.
CURIALE DAVIS (ACR MESSINA)
per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto a gioco fermo spintonava con la mano destra il volto dell’avversario SETOLA CARMINE.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 38 C.G. S, valutate le modalità complessive della condotta e rilevato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA
GARATTONI ALESSANDRO (FOGGIA)
A) per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto pronunciava al suo indirizzo frasi irriguardose per dissentire nei confronti di una sua decisione;
B) per aver pronunciato nella stessa circostanza di cui al punto A) un’espressione blasfema ripetuta per tre volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 36, comma 1, lett. a), e 37 C.G.S.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MASTROMONACO GIANLUCA (TARANTO)
per avere, all’ 8° minuto del secondo tempo, tenuto, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CASARINI FEDERICO (AVELLINO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (XIV INFRAZIONE)
PETRICCIONE JACOPO (CROTONE)
BIZZOTTO NICOLA (MONOPOLI)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
MENDES MURILO OTAVIO (VIRTUS FRANCAVILLA)
RISOLO ANDREA (VIRTUS FRANCAVILLA)
ALTOBELLI DANIELE (JUVE STABIA)
FUMAGALLI ERMANNO (ACR MESSINA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
CRESCENZI ALESSANDRO (PESCARA)
SCACCABAROZZI JACOPO (JUVE STABIA)
CELESIA CHRISTIAN (ACR MESSINA)
GIORDANI PIETRO (MONTEROSI TUSCIA)
JALLOW SULAYMAN (VITERBESE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)
VASSALLO FRANCESCO (MONOPOLI)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
FRANCO DANIELE (TURRIS)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
SCHENETTI ANDREA (FOGGIA)
GHION ANDREA (CATANZARO)
BOVE DAVIDE (CROTONE)
KARGBO AUGUSTUS (CROTONE)
FORTE FRANCESCO (MONTEROSI TUSCIA)
LOGOLUSO GAETANO (POTENZA)
BOCCADAMO ANTONIO (TARANTO)
VANNUCCHI GIANMARCO (TARANTO)
INGEGNERI ANDREA (VITERBESE)
AMMONIZIONE (XII INFR)
PIERNO ROBERTO (VIRTUS FRANCAVILLA)
NUNZIANTE CHRISTIAN (GELBISON)
AMMONIZIONE (XI INFR)
TRASCIANI DANIELE (ACR MESSINA)
PIROLI DANILO (MONTEROSI TUSCIA)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
DIOP ABOU (PICERNO)
MAGGIONI TOMMASO (JUVE STABIA)
CARISSONI LORENZO (LATINA)
CITTADINO ANDREA (POTENZA)
MAZZA LEONARDO (TARANTO)
SEMENZATO DANIEL (VITERBESE)
AMMONIZIONE (VII INFR)
FRIGERIO MARCO ROMANO (FOGGIA)
RAFIA HAMZA (PESCARA)
DELVINO FABIO FERNANDO (FIDELIS ANDRIA)
DI MARCO TOMMASO (VIRTUS FRANCAVILLA)
PAULINO DA SILVA GLADESTONY ESTE (GIUGLIANO)
PAVLEV DANIEL (VITERBESE)
AMMONIZIONE (VI INFR)
CANCELLOTTI TOMMASO (PESCARA)
MALLAMO ANDREA (ACR MESSINA)
BOCCIA SALVATORE (TURRIS)
AMMONIZIONE (III INFR)
D’AUSILIO GUADAGNO MICHELE (AUDACE CERIGNOLA)
AMMONIZIONE (II INFR)
SARACCO UMBERTO (AUDACE CERIGNOLA)
MESIK IVAN (PESCARA)
KYEREMATENG NIGEL BRIAN (GELBISON)
PESCHETOLA LORENZO (LATINA)
LOLIVA ANDREA (TARANTO)
AMMONIZIONE (I INFR)
CARRARO MARCO (CROTONE)
NOCCHI TIMOTHY (PIACENZA)
BIFULCO ALFREDO (TARANTO)