Giudice sportivo: Foggia ammenda alla società e una giornata a Tonucci
Stangata alla società Foggia Calcio, 20.000 euro di ammenda.
Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 7 maggio 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
SERIE BKT
Gare del 4-5-6 maggio 2019
Diciottesima giornata ritorno
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
Gara Soc. ASCOLI–Soc. PALERMO
Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 12.53 del 6 maggio 2019) in merito alla condotta del calciatore Giuseppe Bellusci (Soc. Palermo) consistente nell’aver pronunciato espressione blasfema al 14° del primo tempo;
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale;
considerato che le immagini televisive non consentono di raggiungere un sufficiente grado di certezza in ordine all’uso di un’espressione blasfema da parte del calciatore Bellusci;
P.Q.M.
delibera di non sanzionare il calciatore Giuseppe Bellusci (Soc. Palermo) in ordine alla segnalazione del Procuratore federale.
SOCIETA’
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciottesima giornata ritorno sostenitori delle Società Ascoli, Brescia, Cremonese e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 20.000,00: alla Soc. FOGGIA
a titolo di responsabilità oggettiva, per avere, al 32° del secondo tempo, un componente della propria panchina lanciato sul terreno di giuoco un pallone al fine d’impedire un’azione della squadra avversaria, tale comportamento creava un clima di tensione che costringeva il Direttore di gara ad interrompere il giuoco per circa due minuti; per avere inoltre, dal 30° del secondo tempo, non reso più disponibili i palloni ai propri raccattapalle determinando, di conseguenza, un ritardo nelle riprese di giuoco.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. COSENZA
per avere suoi sostenitori, nel corso del la gara, acceso tre bengala ed un petardo nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 12 n. 3 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LIVORNO
per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
FARAONI Marco Davide (Hellas Verona): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
TONUCCI Denis (Foggia): per avere, al 32° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina ed entrando sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un calciatore avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BONAZZOLI Federico (Padova): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
CASARINI Federico (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
DANZI Andrea (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
DIAMANTI Alessandro (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
MOREO Stefano (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PERROTTA Marco (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
SABBIONE Alessio (Carpi): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quindicesima sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00 (DODICESIMA SANZIONE)
JAJALO Mato (Palermo): sanzione aggravata perché capitano della squadra.
AMMONIZIONE SETTIMA SANZIONE
DEL GROSSO Cristiano (Pescara)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE UNDICESIMA SANZIONE
VOLTA Massimo (Benevento)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
CAPPELLETTI Daniel (Padova)
OTTAVA SANZIONE
D’ORAZIO Tommaso (Cosenza)
RAJKOVIC Slobodan (Palermo)
SETTIMA SANZIONE
BOCALON Riccardo (Venezia)
MORA Luca (Spezia)
VAISANEN Sauli Aapo (Crotone)
VALIANI Francesco (Livorno)
SESTA SANZIONE
LEE Seungwod (Hellas Verona)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
DIAW Davide Djily (Cittadella)
POLI Fabrizio (Carpi)
VIDO Luca (Perugia)
ZANELLATO Niccolo (Crotone)
TERZA SANZIONE
BALKOVEC Jure (Hellas Verona)
COPPOLARO Mauro (Venezia)
KRESIC Anton (Carpi)
SZYMINSKI Przemyslaw M (Palermo)
SECONDA SANZIONE
GORI Gabriele (Livorno)
IEMMELLO Pietro (Foggia)
MILIC Hrvoje (Crotone)
SGARBI Filippo Lorenzo (Perugia)
PRIMA SANZIONE
BIANCHETTI Matteo (Hellas Verona)
CROCIATA Giovanni (Carpi)
DE MIGUEL Rodriguez (Brescia)
ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
SICIGNANO Vincenzo (Palermo): per avere, al 21° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale, rivolgendo al Direttore di gara un’espressione ingiuriosa; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
AMMONIZIONE
BENVENUTO Vincenzo (Perugia): per essersi, al 42° del secondo tempo, alzato dalla panchina aggiuntiva; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
CINCIONE Pierluca (Foggia): per essersi, al 32° del secondo tempo, alzato dalla panchina aggiuntiva; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
DI MAURO Vincenzo (Foggia): per essersi, al 32° del secondo tempo, alzato dalla panchina aggiuntiva; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
LO MONACO Massimo (Perugia): per essersi, al 38° del secondo tempo, alzato dalla panchina aggiuntiva; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
NESTA Alessandro (Perugia): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, contestato l’operato arbitrale.
DIRIGENTI
AMMONIZIONE
D’AMICO Fabio (Foggia): per essersi, al 32° del secondo tempo, alzato dalla panchina aggiuntiva; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
FOSCHI Rino (Palermo): perché, seppure invitato dal Quarto Ufficiale, si rifiutava di sedersi in panchina.
Fonte: www.legab.it