Giudice sportivo: Foggia, ammenda alla società, una giornata a Vacca
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 9 Giugno 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DELL’8 GIUGNO 2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare di ritorno delle Semifinali Play Off i sostenitori delle Società Cesena, Foggia, Lecco e Pescara hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenza dannose; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
SOCIETA’
AMMENDA
€ 3000 FOGGIA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere provocato, a fine gara, durante il deflusso dei tifosi avversari verso l’uscita, tafferugli, lanciando al loro indirizzo un fumogeno e otto bottigliette d’acqua alcune delle quali piene e/o semipiene aperte e/o chiuse così provocando la reazione degli stessi che a loro volta rilanciavano i predetti oggetti verso il Settore Ospiti di provenienza per circa tre minuti, così rendendo necessario l’intervento delle Forze
dell’Ordine;
B) per avere i suoi sostenitori, intonato, al termine della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 1500 PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’avere lanciato, dal Settore Curva Nord, prima dell’inizio della gara e nel corso della stessa, cinque petardi e una ventina di fumogeni nel recinto di gioco e precisamente sulla pista di atletica;
2. nell’avere lanciato, dal Settore Curva Nord, al 6° minuto del primo tempo supplementare, una sigaretta elettronica dietro la porta occupata dal portiere della squadra avversaria;
3. nell’avere rilanciato, al termine della gara e precisamente alle ore 23:35, mentre defluivano verso l’uscita, verso i tifosi avversari un fumogeno ancora acceso e otto bottigliette di acqua (alcune delle quali piene e/o semipiene, aperte e/o chiuse) provenienti dalla Tribuna Adriatica occupata dai tifosi avversari medesimi. I predetti tafferugli duravano per circa tre minuti rendendo necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed., r. c.c.).254/814
€ 1000 CESENA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, dal Settore Curva Mare Superiore, in occasione del quarto calcio di rigore da parte della squadra avversaria, due accendini di cui uno nel recinto di gioco e uno al limite dell’area di rigore. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed., r. c.c.)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (II INFR)
HRAIECH SABER (CESENA)
VACCA ANTONIO JUNIOR (FOGGIA)
GIUDICI LUCA (LECCO)