Giudice sportivo: Foggia, ammenda di 4.000 euro alla società

Giudice sportivo: Foggia, ammenda di 4.000 euro alla società

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 4 e 5 ottobre 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 2, 3 e 4 OTTOBRE 2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

AMMENDA

€ 4.000,00 FOGGIA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, nel corso del 2° tempo (al 16°, al 18°, al 22°, al 31° ed al 48°), all’interno del recinto di gioco, verso il portiere della squadra avversaria e vicino alla porta di gioco, sette bottigliette d’acqua semipiene e con il tappo senza colpire alcuno. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, e 26 C.G.S. considerato che non si sono verificate conseguenze, che la società di casa è intervenuta con il suo SLO per far cessare la condotta e valutate le complessive modalità dei fatti (r. proc. fed, r. c.c.). 

€ 1.000,00 TARANTO per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., considerato che la Società Taranto giocava in trasferta (r.proc. fed.).

€ 1.000,00 JUVE STABIA per avere i suoi sostenitori, al minuto 35 del secondo tempo, intonato per due volte cori oltraggiosi nei confronti dell’arbitro.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, comma 3, C.G.S., in considerazione della modalità complessive dei fatti (r. proc. fed. r.c.c.)

€ 1.000,00 VIRTUS FRANCAVILLA per avere persone non autorizzate, ma riferibili alla Società, fatto accesso sul terreno di gioco prima della gara ed al termine della stessa, mentre le squadre e la terna arbitrale erano ivi presenti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti. (r. proc. fed., r.c.c.).

Palermo, due giornate di squalifica per Buttaro: il giudice sportivo

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Il Palermo perde Alessio Buttaro per due giornate. È questa la decisione del giudice sportivo di Serie C, che punisce il calciatore rosa per il brutto intervento compiuto nel finale del match con la Juve Stabia. Tra gli altri provvedimenti anche una multa a Baldini, tecnico del Catania.

I PROVVEDIMENTI

4.000 € FOGGIA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, nel corso del 2° tempo (al 16°, al 18°, al 22°, al 31° ed al 48°), all’interno del recinto di gioco, verso il portiere della squadra avversaria e vicino alla porta di gioco, sette bottigliette d’acqua semipiene e con il tappo senza colpire alcuno.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, e 26 C.G.S. considerato che non si sono verificate conseguenze, che la società di casa è intervenuta con il suo SLO per far cessare la condotta e valutate le complessive modalità dei fatti (r. proc. fed, r. c.c.).

4.000 € PESCARA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, all’ingresso in campo delle squadre, due petardi di enorme potenza all’interno del recinto di gioco, sulla pista, senza creare conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, e 25 C.G.S., considerata l’assenza di conseguenze (r. proc. fed, r. c.c.).

2.000 € GROSSETO per avere una persona non autorizzata, ma riferibile alla Società, fatto accesso all’interno dell’area spogliatoi e dell’area spogliatoi e pronunciato frasi ingiuriose e minacciose nei confronti di un calciatore della stessa società Grosseto, venendo allontanato dai Dirigenti di quest’ultima.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti ed il fattivo intervento dei Dirigenti della Società. (r. proc. fed., r.c.c.).

2.000 € LECCO per avere i suoi sostenitori per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi: 1. Al 5′ del primo tempo e Al 17’mo del secondo tempo nei confronti della squadra di casa e dei suoi tifosi;
2. dal 37′ del secondo tempo sino a fine gara, nei confronti dell’arbitro, dell’Assistente arbitrale, dei componenti la Procura federale, del Commissario di campo e di Istituzioni calcistiche;
3. nel corso del secondo tempo e fino a fine gara nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., considerato che la Società Lecco giocava in trasferta (r.proc. fed, r.c.c.).

1.000 € TARANTO per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., considerato che la Società Taranto giocava in trasferta (r.proc. fed.).

1.000 € JUVE STABIA per avere i suoi sostenitori, al minuto 35 del secondo tempo, intonato per due volte cori oltraggiosi nei confronti dell’arbitro.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, comma 3, C.G.S., in considerazione della modalità complessive dei fatti (r. proc. fed. r.c.c.)

1.000 € VIRTUS FRANCAVILLA per avere persone non autorizzate, ma riferibili alla Società, fatto accesso sul terreno di gioco prima della gara ed al termine della stessa, mentre le squadre e la terna arbitrale erano ivi presenti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti. (r. proc. fed., r.c.c.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DE SIMONE DOMENICO (AVELLINO)
per aver, al 12° del 1° tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto dopo essere stato ammonito pronunciava frasi irriguardose al suo indirizzo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.

CAU ROBERTO (SEREGNO)
per avere, al 7° del 2° tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro e ingiuriosa nei confronti della terna arbitrale in quanto, dopo una decisione arbitrale, si alzava dalla panchina, e pronunciava parole irriguardose nei confronti del primo e offensive nei confronti della terna arbitrale. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta, con particolare riferimento alle parole utilizzate (r. IV uff.).

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CANEO BRUNO (TURRIS)
per aver pronunciato un’espressione blasfema al 18 del 1 tempo. Sanzione in applicazione dell’art 37 C.G.S. (r.proc. fed.).

AMMENDA EURO 1.000,00

BALDINI FRANCESCO (CATANIA)
per avere, al termine del primo tempo, fornito verbalmente dagli spalti indicazioni ad alcuni suoi calciatori nonostante fosse squalificato, in violazione dell’art. 21, comma 9, CGS.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 19, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed.), valutate le modalità complessive dei fatti.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

MATINO EMANUELE (POTENZA)

per avere tenuto, al 43° del 1° tempo, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario colpendolo, a gioco fermo, con una testata all’altezza del mento.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, considerati, da una parte, le modalità complessive della condotta, il tipo di gesto posto in essere, l’aver attinto l’avversario in una zona delicata del corpo, e la circostanza di avere inferto il colpo a gioco fermo e, dall’altra, la mancanza di conseguenze a carico dell’avversario.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CIOTTI PIETRO (VIBONESE)
per aver tenuto, al 35° del 1° tempo regolamentare, una condotta violenta nei confronti di un

calciatore avversario colpendolo, con forza sproporzionata, con il pallone a distanza di gioco e con i tacchetti all’altezza della tibia.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, considerati, da una parte, le modalità complessive della condotta ed il tipo di gesto posto in essere e, dall’altra, la mancanza di conseguenze a carico dell’avversario.

ROSAFIO MARCO (REGGIANA)
per aver tenuto, al 47° del 2° tempo, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario intervenendo, con il pallone a distanza di gioco, con entrambe le gambe sulla tibia dell’avversario e con forza sproporzionata, così mettendone a rischio l’incolumità fisica ma senza provocare conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, considerati, da una parte, le modalità complessive della condotta ed il tipo di gesto posto in essere e, dall’altra, la mancanza di conseguenze a carico dell’avversario.

RICCI MANUEL (POTENZA)
per aver tenuto, al 34° del 1° tempo regolamentare, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario colpendolo con forza sproporzionata, con il pallone a distanza di gioco, con la gamba alta all’altezza del costato e con i tacchetti esposti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, considerati, da una parte, le modalità complessive della condotta ed il tipo di gesto posto in essere e, dall’altra, la mancanza di conseguenze a carico dell’avversario.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BUTTARO ALESSIO (PALERMO)
per avere tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario contrastandolo, a gioco in svolgimento, con forza sproporzionata e colpendolo alla caviglia con la suola dello scarpino, senza conseguenze fisiche.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, considerato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario.

BANFI STEFANO (PRO PATRIA)
per avere tenuto, al 36° del 2 ° tempo, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario intervenendo, con il pallone a distanza di gioco, da tergo in gamba tesa sul polpaccio dell’avversario eccedendo nell’uso della forza.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell’avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 1.000 DI AMMENDA

BIANCONI ALESSANDRO (ANCONA MATELICA)
per aver tenuto, al 38° del 2° tempo, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario colpendolo con una manata all’altezza del collo a gioco fermo senza provocare conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S. considerato che non sono derivate conseguenze e il tipo di colpo inferto a carico dell’avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RICCI LUCA (PISTOIESE)
per aver tenuto, al 43° del 2° tempo Regolamentare, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un’evidente opportunità di segnare una rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

DI GENNARO RAFFAELE (PESCARA)
per aver tenuto, al 16 ° del 1° Tempo regolamentare, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un’evidente opportunità di segnare una rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

LORA FILIPPO (LECCO) ACELLA CHRISTIAN (GIANA ERMINIO) DIAMBO AMADOU (PESCARA) SILVESTRI TOMMASO (MODENA) POLITO VINCENZO (MONTEROSI)  CLEUR GABRIEL ISA (VIRTUS ENTELLA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SALVEMINI FRANCESCO PAOLO
per aver pronunciato un’espressione blasfema al 92°, alzandosi dalla panchina. Sanzione in applicazione dell’art. 37 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.)

BARITTI DAVIDE (PERGOLETTESE)

per aver pronunciato un’espressione blasfema al 35’ del 2° tempo. Sanzione in applicazione dell’art. 37 C.G.S. (r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

CALAPAI LUCA (CATANIA) ARENA MATTEO (MONTEROSI) COPPOLA MARIO (VIS PESARO)

 

Categoria: Giudice sportivo