In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
Gara soc. FROSINONE
soc. CREMONESE
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva (con mail delle ore 12.41 odierne) segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS circa la condotta tenuta al 32° del secondo tempo dal calciatore Danilo Soddimo (Soc. Frosinone) nei confronti del calciatore Michele Canini (Soc. Cremonese);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale;
osserva:
nelle circostanze segnalate, il calciatore frusinate, nella zona centrale del campo, dopo avere fatto sfilare il pallone favorendo l’intervento di un proprio compagno di squadra, veniva a contatto con il calciatore grigio-rosso e, nel tentativo di guadagnare una posizione di campo più favorevole per ricevere un eventuale passaggio, allargava il braccio sinistro causando la caduta dell’avversario. Dopo alcuni secondi l’Arbitro interrompeva il giuoco, concedendo un calcio di punizione in favore della soc. Cremonese nel punto in cui era avvenuto il contatto. Interpellato l’Arbitro, su richiesta di questo Ufficio, lo stesso dichiarava (con mail delle ore 14.25 odierne) “in seguito alla richiesta di chiarimenti da parte del Giudice sportivo relativamente al contrasto di gioco avvenuto al 32° del secondo tempo fra Soddimo e Canini, comunico di non aver controllato personalmente l’evento in quanto avvenuto fuori dal mio campo visivo a gioco in svolgimento; l’episodio falloso mi è stato segnalato dal Quarto Ufficiale”.
Pertanto il comportamento di Soddimo è stato “visto” da un Ufficiale di gara, e giudicato con una valutazione insindacabile nel merito da questo Giudice.
P.Q.M.
delibera di dichiarare irricevibile la segnalazione formulata dal Procuratore federale di cui alla premessa, essendo carente di ogni condizione di ammissibilità.
a)
SOCIETA’
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata andata sostenitori della Società Ascoli hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti della Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno ed acceso un fumogeno nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, al 4° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. PRO VERCELLI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere omesso di impedire la presenza e la permanenza sulla panchina aggiuntiva di un collaboratore che, al 24° del secondo tempo, a seguito della realizzazione di una rete da parte della propria squadra, abbandonava la panchina aggiuntiva entrando sul terreno di giuoco per esultare sotto la curva occupata dai propri sostenitori.
CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
SCOGNAMIGLIO Gennaro (Cesena): per avere, al 28° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito volontariamente con una ginocchiata al volto un calciatore della squadra avversaria.
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE
KRUNIC Rade (Empoli): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Seconda sanzione); per avere, al 38° del secondo tempo, all’atto della notifica dell’ammonizione, rivolto espressioni ingiuriose all’Arbitro.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CAPELLI Daniele (Spezia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
DI CESARE Valerio (Parma): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
IACOPONI Simone (Parma): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
CALCIATORI NON ESPULSI
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE TERZA SANZIONE
CECCARELLI Luca (Virtus Entella)
DOS SANTOS MACHADO Claiton (Cremonese)
IMPROTA Riccardo (Bari)
POMPEU DA SILVA Ronaldo (Novara)
SECONDA SANZIONE
PELAGATTI Carlo (Cittadella)
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00 (PRIMA SANZIONE)
BASHA Migjen (Bari): sanzione aggravata perché capitano della squadra.
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
ADDAE Bright (Ascoli)
CODA Andrea (Pescara)
SCIAUDONE Daniele (Novara)
VOLTA Massimo (Perugia)
AMMONIZIONE TERZA SANZIONE
ARIAUDO Lorenzo (Frosinone)
BUSELLATO Massimiliano (Bari)
CASCIONE Emmanuel (Cesena)
CASTALDO Luigi (Avellino)
LOPEZ GASCO Walter Alberto (Spezia)
MURAWSKI Radoslaw Pawel (Palermo)
SECONDA SANZIONE
ADORNI Davide (Cittadella)
BALZANO Antonio (Pescara)
GORI Mirko (Frosinone)
KIYINE Sofian (Salernitana)
LANCINI Edoardo(Brescia)
MANIERO Riccardo (Novara)
MARTINELLI Alessandro (Brescia)
MINALA Joseph Marie (Salernitana)
MORDINI Davide (Cesena)
NINKOVIC Nikola (Empoli)
TELLO MUNOZ Andres Felipe (Bari)
VACCA Antonio Junior (Foggia)
PRIMA SANZIONE
BOVO Cesare (Pescara)
KANOUTE Elimane Franck (Pescara)
LEGATI Elia (Pro Vercelli)
MECCARIELLO Biagio (Brescia)
MORGANELLA Michel (Palermo)
ODJER Moses (Salernitana)
SECK Moustapha (Empoli)
VOLPE Michele (Frosinone)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE SECONDA SANZIONE
JALLOW Lamin (Cesena)
MAGGIORE Giulio (Spezia)
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (PRIMA SANZIONE)
CHIRICO Cosimo (Foggia): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.
PRIMA SANZIONE
ALTOBELLI Daniele (Pro Vercelli)
DIONISI Federico (Frosinone)
MACHIN DICOMBO Jose (Brescia)
RAICEVIC Filip (Pro Vercelli)
SCAGLIA Luigi Alberto (Parma)
ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CORINI Eugenio (Novara): per avere, al 32° del secondo tempo, contestato l’operato arbitrale e successivamente, dopo il consequenziale allontanamento, rivolto un gesto irridenteabbandonando il recinto di giuoco.
AMMONIZIONE
BOSCAGLIA Rocco (Brescia): per avere, al 25° del secondo tempo, contestato platealmente l’operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
FUSCO Luca (Pro Vercelli): per avere, al 24° del secondo tempo, a seguito della realizzazione di una rete da parte dell a propria squadra, abbandonato la panchina aggiuntiva entrando sul terreno di giuoco per esultare sotto la curva occupata dai propri sostenitori.
Il Giudice Sportivo
avv. Emilio Battagli
Fonte: www.legab.it
Categoria:
Giudice sportivo