Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 4 settembre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco quattro fumogeni; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso delle gara, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno ed un petardo ed acceso alcuni fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. PADOVA per avere suoi sostenitori, al 44° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. PERUGIA per avere suoi sostenitori, all’ingresso delle squadre sul terreno di giuoco, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. VENEZIA per avere ingiustificatamente causato il ritardato inizio della gara di circa quattro minuti.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. PALERMO per avere ingiustificatamente causato il ritardato inizio della gara di circa due minuti.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
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