Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 18 dicembre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
Gare del 14-15-16-17 dicembre 2018 – Sedicesima giornata andata In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
COMUNICATO UFFICIALE N. 80 DEL 18 dicembre 2018
a) SOCIETA’ Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata andata sostenitori delle Società Ascoli, Brescia, Crotone, Foggia, Hellas Verona, Perugia, Pescara e Salernitana hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, al 47° del secondo tempo, lanciato un bengala sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BENEVENTO per avere suoi sostenitori, al 45° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al 11° del primo tempo, lanciato un bengala nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
b) CALCIATORI CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BANDINELLI Filippo (Benevento): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
TERZI Claudio (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
VAISANEN Sauli Aapo (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA AMMONIZIONE
OTTAVA SANZIONE BELLUSCI Giuseppe (Palermo)
TERZA SANZIONE DJURIC Milan (Salernitana)
PRIMA SANZIONE D’ELIA Salvatore (Ascoli)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE MODOLO Marco (Venezia)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
AKPA AKPRO Jean Daniel D (Salernitana)
MACHIN DICOMBO Jose (Pescara)
MARTINELLI Luca (Foggia)
TONALI Sandro (Brescia)