Giudice sportivo: Foggia nessun provvedimento
GARE DEL 15, 16, 17 e 18 NOVEMBRE 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare della quindicesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AVELLINO, CATANIA, CAVESE, MONOPOLI, TRAPANI, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa
SOCIETA’
AMMENDA € 300,00
LATINA per avere, i suoi sostenitori (circa il 90%), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 23° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per sette volte, a seguito del quale lo speaker invitava i tifosi a cessare la predetta condotta.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 19 DICEMBRE 2024 ED
€ 500,00 DI AMMENDA
GRECO VINCENZO (AZ PICERNO)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa:
1. nei confronti dell’Arbitro in quanto gli si avvicinava con fare minaccioso e pronunciava frasi irrispettose e offensive nei suoi confronti per contestarne l’operato;
2. nei confronti di un Collaboratore della Procura Federale, in quanto, nella medesima circostanza, proferiva frasi irriguardose e offensive anche al suo indirizzo, provocando altresì anche la reazione dei tifosi della propria squadra, i quali inveivano nei confronti dei Collaboratori della Procura Federale;
3. successivamente, all’ingresso degli spogliatoi, sempre nei confronti del Collaboratore della Procura Federale, in quanto reiterava la sua condotta e cercava il contatto fisico, senza riuscirci solo grazie all’intervento degli Steward.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, la gravità della condotta posta ed il ruolo dirigenziale apicale ricoperto dal GRECO (r. Arbitro, r. proc. fed., r. c.c., panchina aggiuntiva).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 28 NOVEMBRE 2024
COSTA ANGELO (ACR MESSINA)
per avere, al termine della gara, nei pressi del tunnel che conduce agli spogliatoi, tenuto una condotta non corretta nei confronti del tesserato avversario in quanto, avvicinatosi a quest’ultimo, lo spingeva con entrambe le mani sul petto proferendo frasi irriguardose nei suoi confronti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. c.c.).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 25 NOVEMBRE 2024
ANTONINI VALERIO (TRAPANI)
per avere tenuto una condotta non corretta in quanto faceva acceso negli spogliatoi nonostante il provvedimento di inibizione in corso di esecuzione, in violazione delle disposizioni di cui all’art. 19 C.G.S. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 19 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r. c.c.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
VISCONTI PASQUALE (AVELLINO)
per avere, al termine del primo tempo, durante il rientro negli spogliatoi, tenuto una condotta non corretta nei confronti di due tesserati avversari in quanto, nel corso di uno scontro, li spingeva con le mani all’altezza della spalla, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la perpetrazione della stessa nel corso di un confronto fra più persone (supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
TOMEI FRANCESCO (AZ PICERNO)
per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, usciva dall’area tecnica e calciava una bottiglietta d’acqua sul terreno di gioco in segno di protesta verso una decisione arbitrale. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
MODICA GIACOMO (ACR MESSINA)
AUTERI GAETANO (BENEVENTO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
TRIBUZZI ALESSIO (AVELLINO)
per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di uncalciatore avversario, in quanto, subito dopo il fischio finale a gioco fermo, tentava di colpirlo con un calcio all’altezza del gluteo senza riuscirci. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario, attesa l’integrazione di un mero tentativo e, dall’altra, le modalità della condotta tenuta e la perpetrazione della stessa a gioco fermo.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
VITALI PABLO (AZ PICERNO)
A) una gara effettiva di squalifica per doppia ammonizione;
B) € 500,00 di ammenda, per aver tenuto un comportamento non corretto, in quanto, alla notifica del provvedimento di espulsione, mentre usciva dal terreno di gioco colpiva tabellone LED posto dietro la porta danneggiandolo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
LIA DAMIANO BIAGIO (ACR MESSINA)
TAVCAR ALJAZ (ASCOLI)
POLIZZI MATTEO (PERUGIA)
CALABRESE NICOLO’ (VIRTUS VERONA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
BERTINI MARCO (ASCOLI)
GONNELLI LORENZO (AUDACE CERIGNOLA)
ESPOSITO EMMANUELE (AZ PICERNO)
GALLO ANDREA (CROTONE)
CALDORE MARCO (GIUGLIANO)
PETERMANN DAVIDE (LATINA)
ERRADI BILAL (POTENZA)
GUADAGNI GIUSEPPE (SORRENTO)
MASTROMONACO GIAN LUCA (TARANTO)
LEONETTI VITO (TEAM ALTAMURA)
CELIENTO DANIELE (TRAPANI)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
DE SANTIS IVAN FRANCESCO (TARANTO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
PALMIERO LUCA (AVELLINO)
CAPELLINI RICCARDO (BENEVENTO)
PEZZELLA SALVATORE (CAVESE)
VEZZONI FRANCO ORLANDO (FOGGIA)
CELEGHIN ENRICO (GIUGLIANO)
SCHIMMENTI EMANUELE (POTENZA)
CONTESSA SERGIO (TARANTO)
DAMETTO PAOLO (TORRES)
AMMONIZIONE (VI INFR)
SALINES EMMANUELE (FOGGIA)
VONA EDOARDO (LATINA)
AMMONIZIONE (III INFR)
PEDICILLO LEONARDO (ACR MESSINA)
FRASCATORE PAOLO (AVELLINO)
OUKHADDA SHADY (BENEVENTO)
MILLICO VINCENZO (FOGGIA)
SABATINO SERGIO (TRAPANI)
AMMONIZIONE (II INFR)
SARACCO UMBERTO (AUDACE CERIGNOLA)
DE CRISTOFARO ANTONIO (AVELLINO)
PITARRESI FRANCESCO (AZ PICERNO)
DIOP ABOU (CAVESE)
ERCOLANO EMANUEL (LATINA)
MARENCO FILIPPO (LATINA)
BIZZOTTO NICOLA (MONOPOLI)
CATURANO SALVATORE (POTENZA)
FERRO LORENZO (POTENZA)
DEL SORBO LUDOVICO (SORRENTO)
LESCANO FACUNDO (TRAPANI)
AMMONIZIONE (I INFR)
LAMESTA DAVIDE (BENEVENTO)
TOSCA ALIN DORINEL (BENEVENTO)
PAZIENZA ORAZIO MARCO (FOGGIA)
RIGGIO CRISTIAN (POTENZA)
ANDREOLI LORENZO (TEAM ALTAMURA)
UDOH KING (TRAPANI)