Giudice sportivo: Foggia nessun provvedimento

Giudice sportivo: Foggia nessun provvedimento

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi, Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 3 e 4 Marzo 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 28 FEBBRAIO – 1, 2, 3 MARZO 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO, CATANIA, MONOPOLI, SORRENTO e TEAM ALTAMURA, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETÀ
AMMENDA € 2.500,00
CAVESE
A) per avere i suoi sostenitori (circa il 90%), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 40° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti della categoria dei giornalisti, ripetuto per 30 secondi.
B) per avere alcuni suoi sostenitori (individuati nel numero di tre o quattro), posizionati nel Settore Tribuna Centrale Coperta, al 48° minuto del secondo tempo, proferito cori di espressione di discriminazione razziale, intonando i versi “hu hu hu” verso un calciatore di colore della squadra avversaria, comportanti offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, colore, nazionalità, origine anche etnica.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la condotta sub B) è connotata da particolare gravità, ritenuto che nella specie non ricorre il requisito della dimensione necessario per l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 28, comma 4, C.G.S., e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.000,00
CATANIA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, posizionati nel Settore Curva Sud, consistiti nell’aver lanciato tre fumogeni nel recinto di gioco (pista di atletica) senza conseguenze;
B) per avere, un suo sostenitore, posizionato nel Settore Tribuna Centrale, al secondo minuto di recupero del primo tempo, prodotto un fischio simile a quello del fischietto in dotazione dell’Arbitro, così disturbando lo svolgimento della gara.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti [ivi compresa la antisportività del gesto sub B)], considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a seguito della condotta sub A) e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 400,00
AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 31° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00
BENEVENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, al 52° del secondo tempo della gara, un petardo nel proprio Settore senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

SORRENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato un seggiolino e bruciato due seggiolini posti nel Settore Curva Nord (micro Settore E) loro riservato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).

DIRIGENTI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)
BOSCAGLIA ROCCO (LATINA)

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PAVANEL MASSIMO (CASERTANA)
per avere, al 47° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari in quanto, al rientro negli spogliatoi, si avvicinava con fare minaccioso a un tesserato avversario rivolgendogli frasi irriguardose.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
MAIURI VINCENZO (CAVESE)

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
MASELLI SERGIO (AZ PICERNO)
NDIAYE MAISSA CODOU (TURRIS)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
BENEDETTI AMEDEO (TRAPANI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
MANETTA MARCO (AZ PICERNO)
ACAMPORA GENNARO (BENEVENTO)
GIL PUCHE JAVIER (JUVENTUS NEXT GEN)
GUARRACINO MARIANO (SORRENTO)
VITIELLO ANTONIO (SORRENTO)
DE SANTIS EROS (TEAM ALTAMURA)
PUGLIESE SAMUEL (TURRIS)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
CRIMI MARCO (ACR MESSINA)
CARRETTA MIRKO (CASERTANA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
SALVEMINI FRANCESCO PAOLO (AUDACE CERIGNOLA)
PALUMBO MARTIN (AVELLINO)
BERRA FILIPPO (BENEVENTO)
DI GENNARO MATTEO (CATANIA)
DUTU EDUARD (FOGGIA)

AMMONIZIONE (XI INFR)
CANCELLOTTI TOMMASO (AVELLINO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)
ESPOSITO EMMANUELE (AZ PICERNO)
ROLANDO EUGIO MATTIA (TEAM ALTAMURA)

AMMONIZIONE (VII INFR)
CAPOMAGGIO GALO (AUDACE CERIGNOLA)
COMENENCIA LIVANO SHYRON (JUVENTUS NEXT GEN)
BLONDETT EDOARDO (SORRENTO)
CELIENTO DANIELE (TRAPANI)

AMMONIZIONE (VI INFR)
DEMIROVIC ELIAN (GIUGLIANO)
CASTORANI MANUELE (POTENZA)

AMMONIZIONE (III INFR)
COSTANTINO ROCCO (ACR MESSINA)
MERELLI DAVIDE (AZ PICERNO)
BIANCHI SEBASTIANO (CASERTANA)
DE ROSE FRANCESCO (CATANIA)
SCIPIONI EMANUELE (MONOPOLI)
GHISOLFI MATTEO (POTENZA)
MALOMO ALESSANDRO (TRAPANI)

AMMONIZIONE (II INFR)
STARITA ERNESTO (BENEVENTO)
FABBRI ALESSANDRO (CASERTANA)
DINI ANDREA (CATANIA)
LUNETTA GABRIEL ANTONIO (CATANIA)
NEPI ALESSIO (GIUGLIANO)
GATTO EMANUELE (LATINA)
RICCARDI PASQUALE (SORRENTO)

AMMONIZIONE (I INFR)
CAGNANO ANDREA (AVELLINO)
D’AUSILIO GUADAGNO MICHELE (AVELLINO)
EVANGELISTI NICOLO (CAVESE)
DAKA DARIO (TRAPANI)

Categoria: Giudice sportivo