Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 25 e 26 Agosto ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 22, 23, 24 e 25 AGOSTO 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, CATANIA, CROTONE, MONOPOLI, TRAPANI hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: – introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); – intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
SOCIETA’
AMMENDA € 1.000,00
CATANIA
A) per avere, i suoi sostenitori (circa il 90%) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato: 1. al 42° minuto del primo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di altra società ripetuto per tre volte (per la durata complessiva di un minuto), che in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante; 2. al 44° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto per due volte (per la durata complessiva di un minuto);
B) per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord – anello superiore Settore Centrale – esposto, per tutta la durata dell’incontro, uno striscione non autorizzato per circa un minuto.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità della condotta sub A) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
CAMPOBASSO
per avere, al termine della gara, un soggetto non identificato ma riconducibile alla società, posto in essere un comportamento non corretto in quanto sferrava un violento calcio ad un tavolo a muro scardinandolo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., obbligo risarcimento danni se richiesto).
DIRIGENTI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
DI TORO ELIO (AUDACE CERIGNOLA)
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
LUCCHINI STEFANO (CAMPOBASSO) per avere, al 49° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale in quanto, a gioco fermo a seguito di una revisione FVS, protestava veementemente e platealmente proferendo parole irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
DE LUCA CLAUDIO (AZ PICERNO)
OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MELE GIANLUIGI (CASARANO) per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
COLLABORATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
MARINO MICHELE (TRAPANI) per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (I INFR)
LA VARDERA SALVATOREDARIO (GIUGLIANO) per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
LIMONELLI CARMELO (SIRACUSA) per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.