Giudice sportivo: Foggia nessuna ammenda

Giudice sportivo: Foggia nessuna ammenda

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 13 e 14 Ottobre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 10, 11, 12 E 13 OTTOBRE 2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della nona giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società CATANIA, CAVESE, MONOPOLI, SIRACUSA, SORRENTO, TEAM ALTAMURA, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
– considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

SOCIETA’

AMMENDA € 2.000,00
SIRACUSA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Gradinata Nord Settore N, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 18° minuto del primo tempo, dopo un lancio analogo effettuato dai tifosi avversari che non oltrepassava la rete di recinzione fra i Settori, un fumogeno all’interno della Curva Est ove erano posizionati i predetti, senza conseguenze;
2. al termine della gara, un petardo e un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi comprese la intrinseca pericolosità della condotta), rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 1.000,00
SORRENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 18° minuto del primo tempo, un fumogeno in direzione del Settore occupato dalla tifoseria avversaria (Gradinata Nord), che, tuttavia, non oltrepassava il proprio Settore di appartenenza, impattando contro la recinzione di separazione.
Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi comprese la intrinseca pericolosità della condotta, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 400,00
CAVESE
A) per avere, i suoi sostenitori (50%), presenti nel Settore Curva Sud, intonato, al 14° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti di istituzioni pubbliche;
B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Lato Nord Superiore, esposto, per tutta la durata della gara, due bandiere di circa 1,50 metri per 0,70 contenenti simboli, emblemi o simili non autorizzati. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 200,00
CATANIA per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (90%), posizionati nel Settore Ospiti, intonato:
1. dal 21° al 22° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine;
2. al 29° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per dieci volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
CESARETTI ALESSANDRO (LATINA)
per avere, al 44° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, protestava proferendo parole irrispettose ed offensive nei loro confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
DE LUCIA ALFONSO (GIUGLIANO)
per avere tenuto una condotta non corretta in quanto, nonostante il provvedimento di. squalifica in corso di esecuzione (C.U. n. 24/DIV del 7.10.2025), in violazione delle disposizioni di cui all’art. 19 C.G.S.:
1. prima dell’inizio della gara, faceva accesso nell’area spogliatoi e nel recinto di gioco per dirigere il riscaldamento dei portieri della propria squadra e, identificato dai Collaboratori della Procura Federale, veniva inviato a lasciare il recinto di gioco;
2. al termine della gara, faceva nuovamente accesso negli spogliatoi. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 19 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (squalifica da scontarsi dopo il termine della sanzione in corso; r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
NEGRO DI STEFANO VINICIUS (CROTONE)
per avere, al 20° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell’avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
VISENTIN SANTIAGO GUIDO (AUDACE CERIGNOLA)
MASELLI SERGIO (AZ PICERNO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
DI PASQUALE DAVIDE (CROTONE)
PUZONE MATTIA (SIRACUSA)

AMMONIZIONE (III INFR)
LOGOLUSO GAETANO (CASARANO)
BACCHETTI LORIS (CASERTANA)
KALLON YAYAH (CASERTANA)
CORBARI ANDREA (CATANIA)
DAMETTO PAOLO (COSENZA)
RICCIARDI MANUEL (COSENZA)
MASTRANTONIO DAVIDE (LATINA)
PACCIARDI FEDERICO (SIRACUSA)
SALINES EMMANUELE (TRAPANI)
STRAMACCIONI DIEGO (TRAPANI)

AMMONIZIONE (II INFR)
FRISON FILIPPO (AZ PICERNO)
MARINO ANDREA (AZ PICERNO)
ROCCHI GABRIELE (CASERTANA)
DI TACCHIO FRANCESCO (CATANIA)
DINI ANDREA (CATANIA)
FERRARA ANTONIO (COSENZA)
ZUNNO MARCO (CROTONE)
SYLLA CHEIKH YOUSSOUP (FOGGIA)
TIRELLI MATTIA (MONOPOLI)
COLOMBINI LORENZO (SORRENTO)
CELEGHIN ENRICO (TRAPANI)

AMMONIZIONE (I INFR)
CAMARA HENRY NABY JUNI (ATALANTA U23)
CISSE MOUSTAPHA ELHAD (ATALANTA U23)
SIMONETTO FEDERICO (ATALANTA U23)
VISMARA PAOLO (ATALANTA U23)
TODISCO GIANMARCO (AUDACE CERIGNOLA)
MILLICO VINCENZO (CASARANO)
LUCIANI ALESSIO (CAVESE)
GALLO ANDREA (CROTONE)
PELLEGRINO GIUSEPPE (FOGGIA)
VALIETTI FEDERICO (FOGGIA)
BRUSCHI NICOLO (POTENZA)
ANASTASIO ARMANDO (SALERNITANA)
FARRONI ALESSANDRO (SIRACUSA)
FRANCO DOMENICO (SORRENTO)

Categoria: Giudice sportivo