Giudice sportivo: Foggia, nessuna ammenda, Botticella due giornate
GARE DEL 28 FEBBRAIO E DEL 1 MARZO 2026 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società CAVESE, FOGGIA, MONOPOLI, POTENZA, SALERNITANA, e SORRENTO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società, di propri tesserati o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
– considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori
SOCIETA’
AMMENDA € 800,00
CAVESE
A) per avere, i suoi sostenitori (80% dei 931 presenti), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 79° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine ripetuto per tre volte;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 67° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 G.C.S., rilevato che con riferimento alla condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex. art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 200,00
BENEVENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, al 2° e all’8° minuto del primo tempo, due petardi nel proprio Settore, senza conseguenze.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).
SALERNITANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, un aeroplanino di cartone sul terreno di gioco (il quale si conficcava sul terreno) in prossimità della porta avversaria, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 24 MARZO 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA
ROMA DOMENICO (COSENZA)
per avere, al 7° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta aggressiva e irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto:
1. in occasione di una revisione FVS, protestava platealmente nei loro confronti per contestarne l’operato;
2. dopo la notifica del provvedimento di espulsione, mentre usciva dal terreno di gioco per raggiungere gli spogliatoi, reiterava la propria condotta proferendo frasi irriguardose nei confronti dell’Arbitro.
Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed.).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 2 APRILE 2026
FAGGIANO DANIELE (SALERNITANA)
A) per avere, a fine primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del IV Ufficiale, in quanto, mentre la Quaterna Arbitrale stava rientrando negli spogliatoi, urlava frasi irrispettose nei confronti del medesimo per contestarne l’operato;
B) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, attendeva la squadra arbitrale mostrando loro le immagini di un’azione sul cellulare e proferendo ripetute espressioni irrispettose e ingiuriose per contestarne l’operato;
C) per avere, successivamente, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto impediva alla stessa di rientrare negli spogliatoi e, solo dopo che il IV Ufficiale riusciva ad aprire la porta e che tutta la squadra arbitrale era entrata, ne sbatteva con forza il battente. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ivi comprese, da una parte, la gravità della condotta tenuta e, dall’altra, le scuse porte dal SIG. FAGGIANO nell’immediatezza dei fatti, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma, 2 lett. a) G.C.S.
AMMONIZIONE (I INFR)
LANERI GIUSEPPE (SIRACUSA)
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
BOTTICELLA DOMENICO (FOGGIA)
per avere, al 39° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, protestava platealmente gesticolando e proferendo una frase irrispettosa e offensiva nei loro confronti per contestarne l’operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
BUSCE ANTONIO (COSENZA)
per avere, al 26° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, già precedentemente richiamato, in occasione di una revisione FVS, protestava platealmente e in modo aggressivo nei loro confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
COLLABORATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
CONTE BRUNO (SORRENTO)
per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale e dei componenti la panchina avversaria in quanto, in occasione di una revisione FVS, usciva dall’area tecnica e protestava platealmente nei confronti della Quaterna Arbitrale per contestarne l’operato e nei confronti dei tesserati avversari. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
COLLABORATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CALABRESE LUIGI (SIRACUSA)
per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, in occasione di una revisione FVS, urlava nei suoi confronti frasi irrispettose e offensive. Acquisito l’elenco dei raccattapalle della Società Siracusa dal Delegato di Lega, valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, misura della sanzione in applicazione degli artt. 2 e 4 C.G.S. (persona addetta a servizi della società e che svolge attività all’interno o nell’interesse della stessa, attività comunque rilevante per l’ordinamento federale in quanto responsabile dei raccattapalle).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE DI CUI UNA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
KALLON YAYAH (CASERTANA)
per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriose nei confronti dell’Arbitro in quanto, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, proferiva nei suoi confronti frasi irrispettose ed offensive per contestarne l’operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ivi compresa l’allusione ad un asserito pregiudizio da parte dell’Arbitro, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma, 1 lett. a) G.C.S.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PACE FEDERICO (LATINA)
per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto proferiva frasi irrispettose ed offensive nei suoi confronti. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
MISITANO GIULIO (ATALANTA U23)
CASTORANI MANUELE (POTENZA)
SABBATANI ANTONIO (SORRENTO)
WINKELMANN TILL (TRAPANI)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
MANZONI ALBERTO (ATALANTA U23)
MANCONI JACOPO (BENEVENTO)
SALVEMINI FRANCESCO PAOLO (BENEVENTO)
MACCHI MATTIA (CAVESE)
GALLO ANDREA (CROTONE)
AMMONIZIONE (XII INFR)
CALABRESE BERNARDO (LATINA)
AMMONIZIONE (XI INFR)
MICELI MIRKO (CATANIA)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
CIOTTI PIETRO (COSENZA)
DE ROSA ROBERTO (GIUGLIANO)
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO (LATINA)
PUZONE MATTIA (SIRACUSA)
CELEGHIN ENRICO (TRAPANI)
AMMONIZIONE (VII INFR)
LANGELLA CHRISTIAN (COSENZA)
DI PASQUALE DAVIDE (CROTONE)
DIMARCO CHRISTIAN (FOGGIA)
CANDIANO MAIKO (SIRACUSA)
AMMONIZIONE (VI INFR)
VITALE GAETANO (AUDACE CERIGNOLA)
GEGA ERTIJON (CASARANO)
AMMONIZIONE (III INFR)
ARMINI NICOLO (CROTONE)
VOLPE GIOVANNI (GIUGLIANO)
PELLITTERI ALESSANDRO (LATINA)
DEL SORBO LUDOVICO (SORRENTO)
PAGLINO STEFANO (SORRENTO)
DIPINTO NICOLA (TEAM ALTAMURA)
AMMONIZIONE (II INFR)
BALLABILE ERNESTO (AUDACE CERIGNOLA)
MIGNANI GUGLIELMO (BENEVENTO)
UBANI MARLON NNAMDI (CAVESE)
BERETTA GIACOMO (COSENZA)
PIOVANELLO ENRICO (CROTONE)
ZAZZA MATTEO (TEAM ALTAMURA)
ARONICA GIOVANNI (TRAPANI)
AMMONIZIONE (I INFR)
CARDONI KARIM (AZ PICERNO)
FEDEL GIACOMO (MONOPOLI)
VINCIGUERRA ALESSANDRO (MONOPOLI)
ARENA MATTEO (SALERNITANA)
PERRI MARCO (TRAPANI)

