Giudice sportivo: Foggia nessuna ammenda e nessuna squalifica
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 9 e del 10 Marzo 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 7, 8 E 9 MARZO 2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dodicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ASCOLI, CATANIA, CAVESE, MONOPOLI, SALERNITANA, SIRACUSA, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre Società, di propri tesserati o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
SOCIETA’
AMMENDA € 300,00
CATANIA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (il 70% circa dei 4500 presenti), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 33° e al 34° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti di tifosi di altra squadra. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S. e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
CAVESE
A) per avere, i suoi sostenitori (il 70% circa dei 950 presenti) posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 15° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine;
B) per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud e Distinti, esposto, per tutta la durata della gara:
1. uno striscione (nel Settore Curva Sud) non autorizzato di circa 50 metri di lunghezza per 1 metro di larghezza;
2. uno striscione (nel Settore Curva Sud) non autorizzato di circa 10 metri di lunghezza per 1 metro di larghezza;
3. uno striscione (nel Settore Distinti) non autorizzato di circa 10 metri di lunghezza per 1 metro di larghezza.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S., considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 200,00
BENEVENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, al 1° e all’11° minuto della gara, due petardi nel proprio Settore, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).
TEAM ALTAMURA per avere, la totalità dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, intonato:
1. al 25° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti di tifosi di altra squadra avversaria;
2. dal 34° al 40° minuto e dal 44° al 45° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto in maniera continuativa. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S., considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 20 MARZO 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA
CACACE DAVIDE (SORRENTO)
per avere, al 25° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto:
1. mostrava all’Arbitro le immagini di un’azione sul cellulare e proferiva nei suoi confronti una frase irrispettosa per contestarne l’operato;
2. alla notifica del provvedimento di espulsione e prima di lasciare il terreno di gioco, proferiva ulteriori frasi irrispettose nei confronti di tutta la Quaterna Arbitrale per contestarne l’operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma, 2 lett. a) G.C.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
VOLPE GENNARO (LATINA)
AMMONIZIONE (III INFR)
TURATI MARCO (SIRACUSA)
AMMONIZIONE (II INFR)
COLONNA GIANCARLO (SORRENTO) per avere, al 25° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto ripetute parole irrispettose e offensive nei loro per contestarne l’operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1 lett. a) C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
COLLABORATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
ANTONINI SANDRO (SALERNITANA)
per avere, al 39° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, entrava sul terreno di gioco, per protestare veementemente nei loro confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CAPOMAGGIO GALO (SALERNITANA)
per avere, al 22° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S. e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell’avversario.
GOLEMIC VLADIMIR (SALERNITANA)
per avere, al 16° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S. e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell’avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
DE ROSA ROBERTO (GIUGLIANO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
CAPORALE ALESSANDRO (COSENZA)
RONCO DIEGO (MONOPOLI)
ANASTASIO ARMANDO (SALERNITANA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
CELEGHIN ENRICO (TRAPANI)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
LEVAK SERGEJ (ATALANTA U23)
BIANCHI SEBASTIANO (AZ PICERNO)
CERBONE SALVATORE (CASARANO)
ALMEIDA GOMES PEDRO JUSTINIAN (GIUGLIANO)
ACHIK ISMAIL (SALERNITANA)
QUIRINI ETTORE (SALERNITANA)
DIPINTO NICOLA (TEAM ALTAMURA)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
CIONEK THIAGO RANGEL (CAVESE)
DI PASQUALE DAVIDE (CROTONE)
MUSSO ANTONINO (CROTONE)
DIMARCO CHRISTIAN (FOGGIA)
AMMONIZIONE (VII INFR)
PAOLUCCI LORENZO (AUDACE CERIGNOLA)
AMMONIZIONE (VI INFR)
MISITANO GIULIO (ATALANTA U23)
LUCIANI ALESSIO (CAVESE)
PORRO MATTIA (LATINA)
CASTORANI MANUELE (POTENZA)
AMMONIZIONE (III INFR)
DJIBRIL MALIK (AZ PICERNO)
SALVO GIUSEPPE (AZ PICERNO)
MIGNANI GUGLIELMO (BENEVENTO)
BOFFELLI VALERIO (CAVESE)
PALMIERI RICCARDO (COSENZA)
BALZANO MARCO (POTENZA)
FRISENNA GIULIO (SIRACUSA)
DOUMBIA CHEC BEBEL (TEAM ALTAMURA)
NICOLAO GIUSEPPE (TEAM ALTAMURA)
NICOLI SIMONE (TRAPANI)
AMMONIZIONE (II INFR)
COPPOLA GIUSEPPE (AZ PICERNO)
CALDIROLA LUCA (BENEVENTO)
ROMEO FEDERICO (FOGGIA)
FORTE RICCARDO (TRAPANI)
AMMONIZIONE (I INFR)
MARTINO PIETRO (CASERTANA)
BIASIOL ERIC (FOGGIA)
NOCERINO LUCA FABIO (FOGGIA)

