GARE DEL 5, 6, 7 E DELL’8 DICEMBRE 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
GARA GIUGLIANO – TEAM ALTAMURA DEL 6 DICEMBRE 2025
Il Giudice Sportivo, in ordine alla segnalazione dell’Arbitro relativa a quanto accaduto al 22° minuto del secondo tempo, in relazione al comportamento tenuto dall’addetto tecnico al FVS messo a diposizione della società Giugliano, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di Sua eventuale ritenuta competenza in ordine all’accertamento dei fatti segnalati ed alla identificazione del soggetto autore della condotta di cui sopra e per l’eventuale seguito ai sensi dell’art. 118 C.G.S.
Il Giudice Sportivo, in ordine alla segnalazione dell’Arbitro relativa a quanto accaduto al termine della gara, in relazione al comportamento tenuto dall’addetto stampa della società Siracusa, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di Sua eventuale ritenuta competenza in ordine alla identificazione del soggetto autore della condotta di cui sopra e per l’eventuale seguito ai sensi dell’art. 118 C.G.S.
A) per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (90% circa), posizionati nel Settore Curva Ovest Anna, intonato, durante il minuto di raccoglimento e per l’intera durata dello stesso, un coro offensivo nei confronti delle Istituzioni Calcistiche;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 16° minuto del primo tempo, una bottiglietta di plastica semipiena sul terreno di gioco, senza conseguenze;
C) per avere, alcuni dei suoi sostenitori, proferito, per tutta la durata della gara e al termine della stessa, numerose frasi gravemente offensive nei confronti della Quaterna Arbitrale e, in particolare, nei confronti dell’Arbitro. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la particolare odiosità della condotta posta in essere Sub C) rilevato che con riferimento alla condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AUDACE CERIGNOLA per avere un suo tesserato causato il ritardo dell’inizio della gara di tre minuti, in quanto non si presentava con il corretto equipaggiamento all’ingresso in campo, attardandosi per regolarizzarlo. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).
POTENZA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, posizionati nel Settore Curva Ovest, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’inizio della gara, durante l’ingresso in campo delle squadre, numerosi rotoli di carta all’interno del recinto di gioco, in particolare in prossimità dell’area di rigore rendendo necessario l’intervento degli addetti al campo per la rimozione del materiale;
B) per avere determinato, con la condotta sub A) il ritardo dell’inizio della gara di circa due minuti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo per la condotta sub B), rilevato che, con riferimento alla condotta sub A), non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto al ritardato inizio della gara e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (recidiva, r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
TEAM ALTAMURA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato:
1. quattro seggiolini posti nel Settore loro riservato;
2. una porta posta all’interno dei servizi igienici loro riservati. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. – documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
per avere, al 46° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, in occasione di una revisione FVS si alzava dalla panchina e proferiva una frase irriguardosa nei suoi confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva).
per avere, al 4° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, a gioco in svolgimento, in occasione di una revisione FVS, usciva dall’area tecnica per protestare nei suoi confronti; successivamente rientrato nella propria area tecnica reiterava le proteste nei confronti della Quaterna Arbitrale. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (r. IV Ufficiale, supplemento r. Arbitrale).
BUFFA ANTONINO (TRAPANI)
per avere, al 46° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, in occasione di una revisione FVS entrava nell’area di revisione e proferiva una frase irriguardosa nei suoi confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS.
per avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, in occasione di una revisione FVS, mentre quest’ultimo si avvicinava all’area di revisione, proferiva frasi irriguardose e ingiuriose nei suoi confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva).
A) per avere, al 25° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, in occasione di una revisione FVS, abbandonava l’area tecnica e si avvicinava all’area di revisione proferendo parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato;
B) per avere, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto:
1. sbatteva la card in suo possesso contro il terreno di gioco in segno di dissenso e proferiva parole irriguardose nei confronti della Quaterna;
2. mentre si stava dirigendo verso l’uscita del terreno di gioco, sferrava un violento calcio alla copertura del tunnel che conduce agli spogliatoi, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (r. IV Ufficiale, r. proc. fed.).
per avere, al 25° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, in occasione di una revisione FVS, dapprima protestava nei confronti dell’Arbitro e poi entrava sul terreno di gioco determinando un clima di confusione. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS.
COPPITELLI FEDERICO (CASERTANA)
CAPUANO EZIO (GIUGLIANO)
INDIVERI GIOVANNI (CASARANO)
CESARETTI ALESSANDRO (LATINA)
per avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, in occasione di una revisione FVS, mentre quest’ultimo si avvicinava all’area di revisione, proferiva una frase irriguardosa nei suoi confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva).
per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto proferiva frasi irrispettose ed offensive nei loro confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
AMMONIZIONE (I INFR)
RIZZO PAOLO (MONOPOLI)
VITERITTI ORLANDO (MONOPOLI)
per avere, al 3° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
BONACCHI CHRISTIAN (SIRACUSA)
per avere, al 16° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
ZAMMARINI ROBERTO (GIUGLIANO)
CALCIATORI NON ESPULSI
MARTINELLI LUCA (AUDACE CERIGNOLA)
CANDIANO MAIKO (SIRACUSA)
MAIORINO PASQUALE (AZ PICERNO)
SCOGNAMILLO STEFANO (BENEVENTO)
CORBARI ANDREA (CATANIA)
LUCIANI ALESSIO (CAVESE)
KOUAN OULAI CHRISTIAN (COSENZA)
RICCIARDI MANUEL (COSENZA)
GAROFALO VINCENZO (FOGGIA)
PAZIENZA ORAZIO MARCO (FOGGIA)
PICCININI STEFANO (MONOPOLI)
SILLETTI ENRICO (TEAM ALTAMURA)
AMMONIZIONE (VI INFR)
BACCHETTI LORIS (CASERTANA)
QUAINI ALESSANDRO (CATANIA)
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO (LATINA)
CELEGHIN ENRICO (TRAPANI)
GAMBALE DIEGO (AUDACE CERIGNOLA)
PAOLUCCI LORENZO (AUDACE CERIGNOLA)
PUGLIESE SAMUEL (AZ PICERNO)
MAITA MATTIA (BENEVENTO)
MANCONI JACOPO (BENEVENTO)
LANCINI EDOARDO (CAMPOBASSO)
DINI ANDREA (CATANIA)
LANGELLA CHRISTIAN (COSENZA)
MAGGIO MATTEO (CROTONE)
MILAN MATTEO (GIUGLIANO)
RIGGIO CRISTIAN (POTENZA)
D’URSI EUGENIO (SORRENTO)
POLI FABRIZIO (TEAM ALTAMURA)
CARRIERO GIUSEPPE MATTIA (TRAPANI)
AMMONIZIONE (II INFR)
GASBARRO ANDREA (AUDACE CERIGNOLA)
GRAZIANI VITTORIO (AZ PICERNO)
CHIRICO’ COSIMO (CASARANO)
LULIC KARLO (CASARANO)
ROLFINI ALEX (CATANIA)
AWUA THEOPHILUS (CAVESE)
GALLO ANDREA (CROTONE)
OLIVA MARCO (FOGGIA)
PREZIOSO MARIO FRANCESCO (GIUGLIANO)
FELIPPE NASCIMENTO LUCAS (POTENZA)
ACHIK ISMAIL (SALERNITANA)
LIGUORI MICHAEL (SALERNITANA)
FARRONI ALESSANDRO (SIRACUSA)
AMMONIZIONE (I INFR)
DELLA MORTE MATTEO (BENEVENTO)
SIMONETTI PIER LUIGI (BENEVENTO)
MINELLI ALESSANDRO (FOGGIA)
GHISOLFI MATTEO (POTENZA)
FROSALI JACOPO (SIRACUSA)
SHAW KURT (SORRENTO)
SIMONE GIUSEPPE (TEAM ALTAMURA

