Giudice sportivo: Foggia, ammenda alla società

Giudice sportivo: Foggia, ammenda alla società

Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta dell’11 Febbraio 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 10 FEBBRAIO 2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, CATANIA, CAVESE, FOGGIA e SALERNITANA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: – introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); – considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.

GARA CASERTANA – CROTONE DEL 10.02.2026  

Il Giudice Sportivo Sostituto,  in ordine alla segnalazione della Procura Federale, relativa ad un asserito comportamento di discriminazione razziale posto in essere da parte di un tesserato della Società Crotone nei confronti di un tesserato avversario, invita la Procura Federale ad effettuare tutti gli ulteriori ed eventuali accertamenti utili alla puntuale ricostruzione dei fatti. Ivi compreso l’ascolto dell’autore dell’asserita condotta.  Con riserva di adottare i più opportuni provvedimenti.

SOCIETA’

AMMENDA € 1.000,00

CATANIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, posizionati nel Settore Tribuna A Inferiore Azzurro, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante il rientro degli Arbitri negli spogliatoi, tre palle di carta arrotolata delle dimensioni di una pallina da tennis e un accendino in prossimità del tunnel di ingresso degli spogliatoi, senza colpire alcuno.  Ritenuta la continuazione, misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la pericolosità dei lanci effettuati) rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 100,00

CAVESE per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto, per tre minuti, uno striscione non autorizzato (di 20 metri per 1,5 metri).  Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 18 FEBBRAIO 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA

DI TORO ELIO (AUDACE CERIGNOLA) perché, dopo una decisione arbitrale si alzava dalla panchina aggiuntiva proferendo una frase irriguardosa nei confronti dell’Arbitro. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

DIBIASE FRANCESCO (AUDACE CERIGNOLA) protestava contro una decisione arbitrale alzandosi dalla panchina aggiuntiva e proferendo una frase irriguardosa nei confronti dell’Arbitro. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

INDIVERI GIOVANNI (CASARANO) in quanto, prima di una revisione FVS, teneva un comportamento minaccioso nei confronti dell’Arbitro cercando di influenzarne la decisione.  Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

CESARETTI ALESSANDRO  (LATINA) perché, a seguito di una decisione arbitrale, si alzava dalla panchina aggiuntiva, usciva dall’area tecnica gesticolando e protestando nei confronti dell’Arbitro. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DI BARI VITO (CASARANO) in quanto, teneva un atteggiamento provocatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LUNETTA GABRIEL ANTONIO (CATANIA) perché, al termine della gara, si avvicinava all’Arbitro proferendo una frase irriguardosa nei suoi confronti per contestarne l’operato.

VINCIGUERRA ALESSANDRO (MONOPOLI) per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

BENEDETTI AMEDEO (TRAPANI) per aver commesso un grave fallo di gioco nei confronti di un avversario a gioco in svolgimento ma con il pallone non a distanza di gioco.

LA SORSA CRISTIANO (TRAPANI) in quanto, calciatore di riserva, protestava contro una decisione arbitrale proferendo una frase irriguardosa.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
FUSCO GERARDO (CAVESE)
GALLO ANDREA (CROTONE)
CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
PROIA FEDERICO (CASERTANA)
CORBARI ANDREA (CATANIA)
DAMETTO PAOLO (COSENZA)
SYLLA CHEIKH YOUSSOUP (LATINA)
COLOMBINI LORENZO (SORRENTO)

Categoria: Giudice sportivo