Giudice sportivo: le decisioni dell’ottava giornata
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 16 Ottobre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:
GARE DEL 14 e 15 OTTOBRE 2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’ottava giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società FOGGIA e JUVE STABIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
– ovvero hanno intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
SOCIETA
AMMENDA € 800,00
JUVE STABIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’11° minuto e al 24° minuto del secondo tempo, sul terreno di gioco due bottigliette d’acqua piene, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 26 OTTOBRE 2023
FRANZESE ROBERTO (PICERNO)
A) per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti del componente della panchina avversaria Sig. CILENTO ALESSANDRO in quanto, con atteggiamento aggressivo rivolgeva (in modo reciproco) nei suoi confronti frasi offensive;
B) per avere, alla notifica del provvedimento di espulsione, mentre transitava davanti alla panchina della Squadra avversaria, tenuto una condotta non corretta nei confronti dei tesserati avversari, in quanto si avvicinava a quest’ultimi pronunciando nei loro confronti frasi minacciose.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione fra le condotte poste in essere (r. IV Ufficiale, r. proc. fed.).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 23 OTTOBRE 2023 ED € 500,00 DI AMMENDA
CARLI MARCELLO (BENEVENTO)
per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto entrava sul terreno di gioco per dissentire nei confronti di una loro decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 23 OTTOBRE 2023
CILENTO ALESSANDRO (BENEVENTO)
per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti del componente della panchina avversaria Sig. FRANZESE ROBERTO in quanto, con atteggiamento aggressivo, rivolgeva (in modo reciproco) nei suoi confronti frasi offensive.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
D’ALTERIO SALVATORE (SORRENTO)
per avere, al 4° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina protestando nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)
DANUCCI CIRO (BRINDISI)
AMMONIZIONE (I INFR)
MARINACCI VINCENZO (TARANTO)
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
MOLTENI ANDREA (BENEVENTO)
per avere, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto entrava intenzionalmente sul terreno di gioco per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (III INFR)
MAROTTA ALESSANDRO (BENEVENTO)
A) per avere, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, lo colpiva con una gomitata al volto, senza conseguenze;
B) per avere, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, mentre abbandonava il terreno di gioco all’ingresso del tunnel che conduce agli spogliatoi, pronunciava frasi offensive al loro indirizzo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, il tipo di colpo inferto e la zona del corpo dell’avversario attinta (r. arbitrale, r. proc. fed.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (II INFR)
PACCIARDI FEDERICO (ACR MESSINA)
per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
SILVESTRI TOMMASO (CATANIA)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
ALBERTINI ALESSANDRO (BRINDISI)
DI NOIA GIOVANNI (FOGGIA)
BERMAN TAMIR (GIUGLIANO)
AMMONIZIONE (III INFR)
MARTINELLI LUCA (AUDACE CERIGNOLA)
TELLO MUNOZ ANDRES FELIPE (BENEVENTO)
TRIBUZZI ALESSIO (CROTONE)
ROCCHI GABRIELE (LATINA)
BORELLO GIUSEPPE (MONOPOLI)
IACCARINO GENNARO (MONOPOLI)
CINAGLIA DAVIDE (MONTEROSI TUSCIA)
BLONDETT EDOARDO (SORRENTO)
CALVANO SIMONE (TARANTO)
AMMONIZIONE (II INFR)
POLITO VINCENZO (ACR MESSINA)
TENTARDINI ALBERTO (AUDACE CERIGNOLA)
EL KAOUAKIBI HAMZA (BENEVENTO)
CHIRICO’ COSIMO (CATANIA)
LOIACONO GIUSEPPE (CROTONE)
TUMMINELLO MARCO (CROTONE)
YABRE MOUSTAPHA (GIUGLIANO)
ERRADI BILAL (JUVE STABIA)
ERCOLANO EMANUEL (LATINA)
DE SANTIS MIRCO (MONOPOLI)
SINI SIMONE (MONTEROSI TUSCIA)
DIOP ABOU (PICERNO)
VITALI PABLO (PICERNO)
AMMONIZIONE (I INFR)
D’ANDREA FILIPPO (AUDACE CERIGNOLA)
BOLSIUS DON JOSE’ HENRICUS (BENEVENTO)
CURADO MARCOS (CATANIA)
RIZZO GIUSEPPE (CATANIA)
SARAO MANUEL (CATANIA)
D’URSI EUGENIO (CROTONE)
SALINES EMMANUELE (FOGGIA)
DI RENZO GIOVANNI PAOLO (LATINA)
CRISTALLO CLAUDIO (MONOPOLI)
FORNASIER MICHELE (MONOPOLI)
ALTOBELLI DANIELE (MONTEROSI TUSCIA)
FANTACCI TOMMASO (MONTEROSI TUSCIA)
CIKO SEVO (PICERNO)
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO (PICERNO)
MURANO JACOPO PIETRO (PICERNO)
SUMMA ELIA (PICERNO)
FUSCO FRANCESCO (SORRENTO)
CAPONE FEDERICO (TARANTO)
DE SANTIS IVAN FRANCESCO (TARANTO)