Giudice sportivo: le squalifiche della 3a giornata

Giudice sportivo: le squalifiche della 3a giornata

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari relative a dirigenti, allenatori e membri degli staff di Lega Pro:

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE PER DIECI GIORNI:
FERNANDEZ FARINA MARIANO ANTONIO (VITERBESE)

per essere entrato ed essersi trattenuto negli spogliatoi mentre era inibito come da decisione CU/DIV 17/DIV del 12.09.2022.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 9, 13, comma 2, e 19 codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione fra le condotte poste in essere (inibizione da scontarsi dopo il termine della sanzione in corso, r.proc.fed.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:
CAPUANO EZIO (TARANTO)

per aver, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, al triplice fischio entrava sul terreno di gioco e avvicinandosi all’arbitro pronunciava al suo indirizzo una frase irriguardosa.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti.

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E € 1000 DI AMMENDA:
SIVIGLIA SEBASTIANO (POTENZA)

per aver pronunciato:
1. all’11° minuto del secondo tempo, un’espressione blasfema;
2. al 36° minuto del secondo tempo, un’espressione blasfema per due volte; in entrambe le occasioni mentre si trovava in prossimità della panchina.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S. ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/ CSA 2021-2022 (r. proc. fed, r. c.c.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SANSONETTI MARCO (AQUILA MONTEVARCHI)
per avere fatto accesso all’interno degli spogliatoi prima dell’inizio della gara, nonostante fosse squalificato, in violazione dell’art. 21, comma 9, CGS.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 19, comma 3, C.G.S., in considerazione della modalità complessive dei fatti (r. proc.fed., r.c.c.).

AMMONIZIONE (II INFR)
ESPOSITO GIANLUCA (GELBISON)

AMMONIZIONE (I INFR)
MENICHINI LEONARDO (MONTEROSI TUSCIA)

MEDICI NON ESPULSI

AMMENDA € 500
MISURACA FERNANDO (TURRIS)

per avere tenuto un comportamento non corretto prendendo posto per un tempo sulla panchina principale e per l’altro su quella aggiuntiva in luogo della posizione riservata ai soccorritori.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessiva dei fatti (r.proc. fed, r.c.c., panchina aggiuntiva).

COLLABORATORI NON ESPULSI

AMMENDA € 500
FUNARO MARCO (AVELLINO)

per avere tenuto un comportamento non corretto, per essere entrato fra il primo ed il secondo tempo negli spogliatoi della squadra dell’Avellino senza averne titolo e senza essere inserito nella distinta gara.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 2, comma 2, 13, comma 2, e 4 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r.proc. fed.)

Categoria: Giudice sportivo