Giudice sportivo: Tascone una giornata di squalifica

Giudice sportivo: Tascone una giornata di squalifica

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 14 e 15 Aprile 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DELL’11, 12, 13 E 14 APRILE 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciassettesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO, BENEVENTO, CAVESE, CROTONE, POTENZA e TEAM ALTAMURA, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa

SOCIETA’
AMMENDA € 500,00
AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 34° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

CAVESE per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto, al 30° minuto del primo tempo, per circa quattro minuti due striscioni di circa 1 metro per 12 metri ciascuno, non autorizzati, contenenti una frase oltraggiosa nei confronti delle Istituzioni dello Stato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 29 APRILE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
CACACE DAVIDE (SORRENTO)
per avere, al 45° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, proferiva nei loro confronti una frase irriguardosa per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 22 APRILE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
SALVATI FERDINANDO (GIUGLIANO)
per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva protestando platealmente nei loro confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva).

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
PICCOLO ANTONIO (LATINA)
per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto in quanto, lanciava un secondo pallone in campo per impedire una rapida ripresa del gioco.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2 C.G.S., valutate le modalità complessive e la riprovevolezza della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
TOMEI FRANCESCO (AZ PICERNO)
per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva ripetutamente dall’area tecnica e, entrato sul terreno di gioco, protestava nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
RAFFAELE ADDAMO GIUSEPPE (AUDACE CERIGNOLA)

AMMONIZIONE (II INFR)
LONGO EMILIO (CROTONE)

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
GUADAGNI GIUSEPPE (SORRENTO)
per avere, al 1° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento ma con il pallone lontano, lo colpiva con un pugno all’addome.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerate, da una parte, la natura del gesto (pugno) posto in essere e la perpetrazione della condotta con il pallone lontano e, dall’altra, la circostanza che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MERELLI DAVIDE (AZ PICERNO)
per avere, al 45° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (XIV INFR)
MASELLI SERGIO (AZ PICERNO)
QUAINI ALESSANDRO (CATANIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
CAPOMAGGIO GALO (AUDACE CERIGNOLA)
SIMONETTI PIER LUIGI (BENEVENTO)
TASCONE SIMONE (FOGGIA)
NJAMBE MOUSSADJA (GIUGLIANO)
BLONDETT EDOARDO (SORRENTO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
BERMAN TAMIR (LATINA)
CRECCO LUCA (LATINA)
MICELI MIRKO (MONOPOLI)
VIOLA ANTONINO (TEAM ALTAMURA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)
SILVESTRI LUIGI (TRAPANI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
FRISENNA GIULIO (CATANIA)
NOVELLA MATTIA (POTENZA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
GRAZIANI VITTORIO (AZ PICERNO)
MANCONI JACOPO (BENEVENTO)
SCALA SALVATORE PIO (SORRENTO)

AMMONIZIONE (XI INFR)
OYEWALE SULAIMAN (GIUGLIANO)
PETERMANN DAVIDE (LATINA)
ROLANDO EUGIO MATTIA (TEAM ALTAMURA)

AMMONIZIONE (VIII INFR)
VITALE GAETANO (CAVESE)
SILVA PERTINHES JONATHAN (CROTONE)

AMMONIZIONE (VII INFR)
CAPELLINI RICCARDO (BENEVENTO)
CELEGHIN ENRICO (GIUGLIANO)

AMMONIZIONE (VI INFR)
VIVIANI MATTIA (BENEVENTO)
HEINZ JONAS (CASERTANA)
VIGLIOTTI GIANLUCA (CAVESE)
PACE FEDERICO (MONOPOLI)

AMMONIZIONE (III INFR)
ROMANO RAFFAELE (AUDACE CERIGNOLA)
IANNARILLI ANTONY (AVELLINO)
RUSSO RAFFAELE (AVELLINO)
VOLPICELLI EMILIO (AZ PICERNO)
EGHAREVBA DESTINY EFOSA (CASERTANA)
CITARELLA FRANCESCO (CAVESE)
GROPPELLI FILIPPO (CROTONE)
ZACCHI GIOELE (LATINA)
RIGGIO CRISTIAN (POTENZA)

AMMONIZIONE (II INFR)
PAPINI FEDERICO (AZ PICERNO)
NUNZIANTE ALESSANDRO (BENEVENTO)
CAPASSO CIRO (CASERTANA)
CHIRICO’ COSIMO (CAVESE)
SACCANI MATTEO (LATINA)
ZUPPEL DIEGO (LATINA)

AMMONIZIONE (I INFR)
SAINZ MAZA LOPEZ MIGUEL ANGEL (AUDACE CERIGNOLA)
CALVANO SIMONE (MONOPOLI)
KRAGL OLIVER (TRAPANI)

Categoria: Giudice sportivo