Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 24 e 25 marzo 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 22, 23, 24 MARZO 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quattordicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AVELLINO, CAVESE, CATANIA, FOGGIA e MONOPOLI hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
SOCIETA‘
AMMENDA € 800,00
CAVESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, posizionati nel Settore Curva, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 22° minuto del secondo tempo, tre fumogeni, nel recinto di gioco, (pista di atletica);
2. al 28° minuto del secondo tempo, due fumogeni nel recinto di gioco (pista di atletica);
rendendo necessaria, in entrambe le circostanze, l’intervenuto dei Vigili del Fuoco, per consentirne la relativa rimozione.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.- documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 700,00
SORRENTO per l’indebita presenza, ad inizio della gara, di sette persone (anziché cinque) sulla panchina aggiuntiva; grazie all’intervento dei Collaboratori della Procura Federale e del Commissario di Campo due delle predette persone non autorizzate si allontanavano dalla panchina.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 500,00
AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 1° minuto del secondo tempo, un bengala nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 1 APRILE 2025
ALOISI TOMMASO (AVELLINO)
per avere, tra il primo e secondo tempo, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un tesserato avversario in quanto con fare aggressivo urlava nei suoi confronti creando così un clima di tensione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 15 APRILE 2025
LOGIUDICE PASQUALE (CAVESE)
per avere, al termine della gara, mentre le squadre facevano rientro negli spogliatoi, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, nonostante non fosse inserito in distinta, a seguito di un alterco con quest’ultimo, gli si avvicinava tentando di colpirlo con un pugno senza riuscirvi e rendendo necessario l’intervento dei tesserati della propria squadra per allontanarlo.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la gravità della condotta posta in essere (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 1 APRILE 2025
FAGGIANO DANIELE (CATANIA)
per avere, tra il primo e secondo tempo, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, tenuto un comportamento non corretto in quanto, nonostante non fosse inserito in distinta, si avvicinava all’Arbitro e protestava ripetutamente nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, 36, comma 2, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MICALLO GIOVANNI (TRAPANI)
per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta in quanto abbandonava l’area tecnica e, avvicinatosi ad un tesserato avversario, gli strappava il pallone dalle mani così determinando la reazione del pubblico.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4,13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE ED € 500,00 DI AMMENDA
MAIURI VINCENZO (CAVESE)
A) una gara effettiva di squalifica per doppia ammonizione;
B) Euro 500 di ammenda per avere, dopo il provvedimento di espulsione, in più occasioni diretto la squadra mediante disposizioni tecniche fornite verbalmente dalla Tribuna in violazione dell’art. 21, comma 9, C.G.S.
Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed.).
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
TOSCANO DOMENICO (CATANIA)
AMMONIZIONE (I INFR)
GATTO ANTONIO (ACR MESSINA)
OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
OLIVA FRANCESCO (CASERTANA)
per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti dei tesserati avversari in quanto usciva dall’area tecnica fino ad arrivare dietro l’Assistente Arbitrale n. 2 e provocava gli stessi con parole e gesti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
BRACCIALE GIOVANNI (LATINA)
per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di alcuni tesserati avversari, in quanto usciva dall’area tecnica tentando di venire a contatto con quest’ultimi, sbracciando e urlando.
Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
COLLABORATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DE GENNARO AQUINO GUGLIELMO (SORRENTO)
per avere tenuto un comportamento non corretto in quanto:
1. all’inizio della gara, nonostante non fosse inserito in distinta, sedeva sulla panchina aggiuntiva;
2. invitato ad allontanarsi da parte dei Collaboratori della Procura Federale e del Commissario di Campo, anziché abbandonare il terreno di gioco, sostava, per tutta la durata della gara, vicino alla recinzione metallica all’altezza della bandierina del calcio d’angolo a circa quindici metri dal terreno di gioco.
Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r. c.c.).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
LIOTTI DANIELE (TRAPANI)
per avere, al 12° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone non in gioco, lo colpiva dapprima con uno schiaffo sul collo e poi, con particolare forza e violenza con uno schiaffo al volto senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere a gioco fermo e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità e la reiterazione della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DELL’AQUILA FRANCESCO (ACR MESSINA)
per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti del tesserato avversario in quanto, lo provocava creando così un clima di tensione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
PAPINI FEDERICO (AZ PICERNO)
per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
GIORGIONE CARMINE (GIUGLIANO)
per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti del tesserato avversario in quanto lo provocava creando così un clima di tensione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
PIANA LUCA (CAVESE)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
SALINES EMMANUELE (FOGGIA)
PETERMANN DAVIDE (LATINA)
ERRADI BILAL (POTENZA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
PANICO GIUSEPPE ANTONI (AVELLINO)
HEINZ JONAS (CASERTANA)
DI GENNARO MATTEO (CATANIA)
STRONATI RICCARDO (CROTONE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
SIMONETTI PIER LUIGI (BENEVENTO)
OYEWALE SULAIMAN (GIUGLIANO)
BLONDETT EDOARDO (SORRENTO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
STARITA ERNESTO (BENEVENTO)
DI TACCHIO FRANCESCO (CATANIA)
RISPOLI ANDREA (CROTONE)
PELUSO LUCIANO (GIUGLIANO)
RICCARDI ALESSIO (LATINA)
MICELI MIRKO (MONOPOLI)
SCIPIONI EMANUELE (MONOPOLI)
PANICO CIRO (SORRENTO)
AMMONIZIONE (XII INFR)
CANCELLOTTI TOMMASO (AVELLINO)
MASELLI SERGIO (AZ PICERNO)
AMMONIZIONE (XI INFR)
CRIMI MARCO (ACR MESSINA)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
AFENA-GYAN FELIX OHENE (JUVENTUS NEXT GEN)
AMMONIZIONE (VII INFR)
VITALE GAETANO (CAVESE)
CARGNELUTTI RICCARDO (CROTONE)
BULEVARDI DANILO (MONOPOLI)
VITIELLO ANTONIO (SORRENTO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
ENRICI PATRICK (AVELLINO)
IERARDI MARIO (CATANIA)
DUTU EDUARD (FOGGIA)
AMMONIZIONE (III INFR)
BARONE LUMAGA MARIO (CAVESE)
SOLCIA DANIELE (GIUGLIANO)
OWUSU AUGUSTO SEDORF (JUVENTUS NEXT GEN)
CIKO SEVO (LATINA)
AMMONIZIONE (II INFR)
DA RIVA JACOPO (FOGGIA)
SCRAVAGLIERI MAURIZIO (LATINA)
SEGBERG ERLEND (TRAPANI)
AMMONIZIONE (I INFR)
CHIRICO’ COSIMO (CAVESE)
GROPPELLI FILIPPO (CROTONE)