Giudice sportivo: una giornata a Salines e Felicioli
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 4 e 5 Novembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 2, 3 e 4 NOVEMBRE 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare della tredicesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO, CATANIA, CAVESE e POTENZA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa
SOCIETA’
AMMENDA € 2.500,00
CATANIA
A) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud (circa il 90%) intonato:
1. al 1° minuto del primo tempo, al 16° minuto del secondo tempo e al 49° minuto del secondo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari ripetuti, in ognuna delle predette circostanze, consecutivamente per circa un minuto, coro che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;
2. al 10° minuto e al 12° minuto del primo tempo, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari ripetuti, in ognuna delle predette circostanze, consecutivamente per circa un minuto, che in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;
B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord (circa il 90%), intonato, al 35° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per circa un minuto;
C) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 31° minuto del primo tempo, quattro bicchieri di plastica semipieni, nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità delle condotte sub A) e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 12 NOVEMBRE 2024
DE CARNE FABIO (MONOPOLI)
per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 14 GENNAIO 2025
TREVISAN TREVOR (CASERTANA)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto:
1. entrava sul terreno di gioco nonostante non fosse inserito in distinta e gli si avvicinava proferendo nei suoi confronti frasi irrispettose per contestarne l’operato;
2. reiterava il predetto comportamento mentre l’Arbitro percorreva il tragitto che dal centrocampo conduce agli spogliatori e inoltre raggiungeva il IV Ufficiale con una spallata proferendo frasi irriguardose nei confronti di tutta la Quaterna Arbitrale.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a) e B), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, supplemento r. IV Ufficiale, r. proc. fed.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MONTERO IGLESIAS RONALD PAOLO (JUVENTUS NEXT GEN)
per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari, in quanto usciva dalla propria area tecnica ed entrava in quella avversaria durante una mass confrontation.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
MAIURI VINCENZO (CAVESE)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CAPOMAGGIO GALO (AUDACE CERIGNOLA)
A) una gara effettiva di squalifica per doppia ammonizione;
B) una gara effettiva di squalifica in quanto, alla notifica del provvedimento di espulsione, proferiva nei confronti dell’Arbitro frasi irriguardose per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SALVO GIUSEPPE (ACR MESSINA)
per avere, al 34° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
FELICIOLI GIANFILIPPO (FOGGIA)
SALINES EMMANUELE (FOGGIA)
MASELLI SERGIO (GIUGLIANO)
RILLO FRANCESCO (POTENZA)
VERDE FRANCESCO (TARANTO)
CRIMI MARCO (TRAPANI)
SILVESTRI LUIGI (TRAPANI)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
ESPOSITO EMMANUELE (AZ PICERNO)
PRISCO ANTONIO (BENEVENTO)
CARRETTA MIRKO (CASERTANA)
DIARRASSOUBA ADAMA IBRAHIM (CAVESE)
GUERINI ALESSIO (CROTONE)
CALDORE MARCO (GIUGLIANO)
COMENENCIA LIVANO SHYRON (JUVENTUS NEXT GEN)
ERRADI BILAL (POTENZA)
GUADAGNI GIUSEPPE (SORRENTO)
BENEDETTI AMEDEO (TRAPANI)
CIOTTI PIETRO (TRAPANI)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
DE SANTIS IVAN FRANCESCO (TARANTO)
AMMONIZIONE (III INFR)
FRANCO DOMENICO (AZ PICERNO)
MONTALTO ADRIANO (CATANIA)
PEZZELLA SALVATORE (CAVESE)
RISPOLI ANDREA (CROTONE)
SCHIRO’ THOMAS (CROTONE)
PAPADOPOULOS CHRISTOS (JUVENTUS NEXT GEN)
YABRE MOUSTAPHA (MONOPOLI)
VITIELLO ANTONIO (SORRENTO)
CELIENTO DANIELE (TRAPANI)
AMMONIZIONE (II INFR)
NDIR MAME ASS (ACR MESSINA)
LIGI ALESSANDRO (AUDACE CERIGNOLA)
ENERGE ANTONIO (AZ PICERNO)
CAPELLINI RICCARDO (BENEVENTO)
PROIA FEDERICO (CASERTANA)
BALDE BALDE IBOURAHIMA (GIUGLIANO)
PADULA CRISTIAN (GIUGLIANO)
MANCINI TOMMASO (JUVENTUS NEXT GEN)
SILVA SEMEDO LUIS HEMIR (JUVENTUS NEXT GEN)
GUARRACINO MARIANO (TARANTO)
SILLETTI ENRICO (TEAM ALTAMURA)
CARRIERO GIUSEPPE MATTIA (TRAPANI)
NOCERINO LUCA FABIO (TURRIS)
RICCI LUCA (TURRIS)
AMMONIZIONE (I INFR)
TRIBUZZI ALESSIO (AVELLINO)
PITARRESI FRANCESCO (AZ PICERNO)
JIMENEZ CASTILLO KALEB JOEL (CATANIA)
STRONATI RICCARDO (CROTONE)
CAMIGLIANO AGOSTINO (FOGGIA)
MURANO JACOPO PIETRO (FOGGIA)
PUCZKA DAVID (JUVENTUS NEXT GEN)
MARENCO FILIPPO (LATINA)
FALZERANO MARCELLO (MONOPOLI)
ROSAFIO MARCO (POTENZA)
DEL SORBO LUDOVICO (SORRENTO)
MARINO ANDREA (TRAPANI)
GIANNONE LUCA (TURRIS)