Giudice sportivo, Foggia nessun provvedimento
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 13 e 14 Dicembre 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
SOCIETA’
AMMENDA
€ 2000 PAGANESE per avere un suo sostenitore, al 3°minuto del primo tempo, attinto con uno sputo sulla testa l’assistente arbitrale. Valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S. (r.a.a.).
€ 1000 BARI per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 16°, 17° e 18°minuto del primo tempo, fatto esplodere tre petardi di media intensità nella curva nord, senza provocare conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze (r. proc. fed, r. c.c.).
€ 1000 CATANIA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 7° minuto del secondo tempo, lanciato tre fumogeni sulla pista di atletica. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che i lanci non hanno provocato conseguenze (r. proc. fed, r. c.c.).
€ 1000 POTENZA 1. per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 37° minuto, fatto esplodere un petardo potente e rumoroso nel settore occupato dagli stessi. 2. per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere, al termine dell’incontro, provocato un principio di incendio nel settore Curva Nord in occupato dai tifosi del Potenza, danneggiando due seggiolini. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c. – obbligo di risarcimento se richiesto).
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E AMMENDA € 500
DE SIMONE DOMENICO (AVELLINO)
per aver pronunciato ripetutamente, al 14° e al 17°minuto del primo tempo e al 1°minuto del secondo tempo, espressioni blasfeme mentre si trovava in prossimità della panchina. Sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione (r. proc. fed.).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA
ROMERO NICCOLO (POTENZA)
per avere tenuto, al 36°minuto del secondo tempo, una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro in quanto, a seguito di una sua decisione, pronunciava al suo indirizzo una frase irrispettosa. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti.
ALMICI ALBERTO (PALERMO)
per avere tenuto, al 35°minuto del secondo tempo, una condotta non corretta e violenta in quanto, a gioco fermo, prima di riprendere il gioco da una rimessa laterale, si dirigeva verso un raccattapalle
con l’intenzione di recuperare il pallone per riprendere il gioco velocemente; il raccattapalle nascondeva il pallone dietro la schiena e ALIMICI lo afferrava per il giubbotto e lo strattonava con veemenza al fine di riprendere il pallone. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli.
LUPERINI GREGORIO (PALERMO)
per avere, al 45°minuto del secondo tempo, commesso un grave fallo di gioco su un avversario con vigoria sproporzionata, senza provocare conseguenze fisiche allo stesso. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
RUSSINI SIMONE (CATANIA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
CARRIERO GIUSEPPE MATTIA (AVELLINO)
MONTEAGUDO JUAN CRUZ (CATANIA)
TCHETCHOUA NDZO GIOVANNI DUREL (VIRTUS FRANCAVILLA)
PARLATI SAMUELE (MONTEROSI TUSCIA)