Le decisioni del Giudice Sportivo

Le decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 7 e 8 Novembre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano. In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

ESIMENTI

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata di andata del campionato i sostenitori delle Società A.C.R. MESSINA, CROTONE, FIDELIS ANDRIA, LATINA, MONOPOLI  hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS: – introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); – ovvero intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

GARA FOGGIA – AVELLINO DEL 7 NOVEMBRE 2022 Il Giudice Sportivo, con riferimento alla gara FOGGIA- AVELLINO del 7 Novembre 2022 riservato ogni provvedimento in ordine al comportamento tenuto dai tifosi delle due società, chiede alla Procura Federale di effettuare i seguenti approfondimenti: – accerti i motivi che hanno indotto il responsabile dell’ordine pubblico a sospendere la gara, specificando se tale decisione sia scaturita dal lancio di materiale pirotecnico e di altri oggetti fra i due settori, dal lancio dello stesso materiale sul campo o se da entrambi i fattori; – accerti in proposito, nel modo più puntuale possibile, i comportamenti rispettivamente tenuti dalle due tifoserie, anche sotto il profilo cronologico; – accerti in modo puntuale, nel rispetto della privacy e con l’oscuramento di eventuali dati sensibili, le conseguenze lesive patite da appartenenti alle Forze dell’Ordine e da Steward o da altri Soggetti in conseguenza del lancio di oggetti o di materiale pirotecnico ovvero di altri comportamenti tenuti dalle due tifoserie, con l’indicazione delle rispettive condotte; – specifichi dove si sono verificati tali eventi pregiudizievoli a carico dei soggetti sopra indicati; – verifichi, ove possibile, il settore nel quale assistono alle gare i tifosi della società ospitata; – accerti e riferisca quanto altro utile ai fini del decidere. Invita la Procura ad espletare e a trasmettere a questo Ufficio i suddetti accertamenti entro il termine di quindici giorni a far data dalla pubblicazione del presente comunicato.

SOCIETA’

AMMENDA € 5000 E OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE

CROTONE A) per avere un suo sostenitore, al termine della gara, nel ballatoio della Tribuna Ospiti, colpito alla testa un Funzionario delle Forze dell’Ordine che stava comunicando ai tifosi le modalità di deflusso, provocando a suo carico lesioni curate e refertate in Strutture Sanitarie; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori presenti nel settore loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere sei petardi all’interno del recinto di giuoco (tre al 5° minuto del primo tempo, uno al 20° minuto del primo tempo, uno al 25° minuto del primo tempo, uno al 2° minuto del secondo tempo); C) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco, al 14° minuto del secondo tempo, un’asta di bandiera in plastica; D) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato due seggiolini all’interno della tribuna loro riservata. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 8, 13, comma 2, 10, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerata la gravità del gesto compiuto in danno del Funzionario appartenente alle Forze dell’Ordine. Misura attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., supplemento r.proc. fed., r.c.c., obbligo di risarcimento se richiesto). Dispone che la sanzione della disputa di una gara casalinga della Società CROTONE a porte chiuse sia scontata con decorrenza dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione della decisione onde consentire alla LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO di adottare le misure conseguenti alla sanzione irrogata.

AMMENDA € 5000

CATANZARO A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1 – dal Settore Distinti al rientro delle squadre negli spogliatoi al termine del riscaldamento pre-gara, sul terreno di giuoco una monetina da 50 centesimi senza colpire alcuno; al rientro delle squadre negli spogliatoi per l’intervallo, due monetine da 50 centesimi senza colpire alcuno; al 13° minuto del secondo tempo un bicchiere di plastica semipieno all’indirizzo dell’allenatore del Crotone senza colpirlo; al termine della gara, un carica batterie per cellulare, un accendino e due arance senza colpire alcuno e sette bicchieri di birra di cui uno ha colpito un dirigente della Squadra avversaria; 2- dal Settore Curva “Massimo Capraro”, durante la gara, sedici bicchieri vuoti di plastica, due lattine vuote e circa quaranta contenitori vuoti di caffè “Borghetti”; 3- dalla Tribuna Ovest laterale al 66° minuto circa una monetina da 50 centesimi all’indirizzo dell’assistente arbitrale n. due senza colpirlo. B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato all’interno del recinto di gioco due fumogeni al 45° minuto del primo tempo ed al 24° minuto del secondo tempo circa ed un fumogeno al 44° minuto del primo tempo sul terreno di gioco. C) per avere circa cinquanta dei mille sostenitori posizionati nel Settore Distinti, al rientro della squadra ospite dal riscaldamento, intonato cori espressione di discriminazione comportanti, direttamente o indirettamente offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, di religione, di nazionalità e di origine etnica nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, cori tutti percepiti da tutti i Rappresentanti della Procura Federale ma provenienti soltanto da una piccolissima minoranza dei tifosi presenti in quel settore (cinquanta su mille), quindi, privi del requisito della dimensione previsto dall’art. 28 C.G.S. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che non si sono verificate conseguenze dannose quanto ai lanci di oggetti, ulteriori rispetto alla mera circostanza che con un bicchiere è stato attinto un Dirigente avversario (r. proc. fed., r.c.c., r.a.a.).

€ 1500 LATINA per avere i suoi sostenitori presenti nel settore loro riservato intonato: 1 – cori oltraggiosi nei confronti della Squadra avversaria al 45° minuto del secondo tempo; 2- cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti della Città e dei tifosi della Squadra avversaria al 18°, al 19° ed al 33° minuto del primo tempo, in ogni occasione per cinque volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, preso atto del numero complessivo di tifosi che hanno intonato i cori e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

€ 500 TURRIS per avere i suoi sostenitori presenti nei settori Curva Nord e Tribuna laterale Sud intonato cori oltraggiosi nei confronti della squadra e dei tifosi avversari, al 13° ed al 14° minuto del primo tempo ed al 17°, al 22°, al 28° ed al 32° minuto del secondo tempo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

€ 300 GELBISON per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato un seggiolino all’interno della Tribuna del Settore Ospiti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento se richiesto).

€ 300 JUVE STABIA per fatti per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato un seggiolino ubicato nella Tribuna riservata ai Tifosi Ospiti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento se richiesto).

€ 200 MONOPOLI per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere imbrattato con alcune scritte offensive nei confronti della Squadra avversaria i servizi igienici destinati ai tifosi ospiti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., – obbligo di risarcimento se richiesto).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

KOUDA RACHID (PICERNO) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, al termine della gara, con i giocatori ancora in campo, tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore avversario

VANNUCCHI GIANMARCO in quanto, in reazione ad una condotta violenta commessa da quest’ultimo, lo colpiva con una testata al volto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la pericolosità della condotta tenuta e la delicatezza della zona del corpo dell’avversario attinta e, dall’altra, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario (r.a.a.).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

VANNUCCHI GIANMARCO (TARANTO) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario

KOUDA RACHID in quanto, al termine della partita, a gioco fermo e con i giocatori ancora in campo, lo afferrava al collo, stringendo con fare intimidatorio, venendo immediatamente dopo colpito con una testata sul viso. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta, ritenuta la natura non particolarmente intensa del gesto e differente da quella subita in reazione e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell’avversario (r.a.a.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

MBAYE MAODO MALICK (VITERBESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE GATTI RICCARDO (CATANZARO) per avere tenuto, al termine della gara, con le squadre al centro del campo, un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, colpendolo con un calcio alla gamba e provocandone la caduta. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, CGS valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la gravità della condotta tenuta a partita terminata (r. IV ufficiale, supplemento r. IV ufficiale, r. proc.fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

IEMMELLO PIETRO (CATANZARO) per avere tenuto, in occasione della sua sostituzione, un comportamento non corretto effettuando un gesto ingiurioso e proferendo parole irriguardose nei confronti di un tesserato avversario che lo aveva invitato a velocizzare le operazioni di uscita dal campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, CGS, valutate le modalità complessive della condotta (r.proc.fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

BIASCI TOMMASO (CATANZARO)
BRIGHENTI NICOLO’ (CATANZARO)
VANDEPUTTE JARI (CATANZARO)
RICCI MANUEL (JUVE STABIA)
DI LIVIO LORENZO (LATINA)
SANNIPOLI DANIEL (LATINA)
MAROTTA ALESSANDRO (VITERBESE)

Categoria: Giudice sportivo