Calcioscommesse, le decisioni della Corte Federale d’Appello sulla gara Pisa-Torres

Queste le decisioni della Corte Federale d’Appello riguardanti il processo calcioscommesse di secondo grado relativo al filone legato alla gara Pisa-Torres:

> ricorso del Procuratore Federale avverso l’incongruità delle sanzioni inflitte a Capitani (anni 2 di inibizione ed € 25.000,00 di ammenda), Costantino (mesi 3 di squalifica ed € 15.000,00 di ammenda), Di Lauro (anni 2 e mesi 6 di squalifica ed € 35.000,00 di ammenda), Di Nicola (anni 2 di inibizione ed € 25.000,00 di ammenda), Nucifora (mesi 3 di inibizione ed € 15.000,00 di ammenda), Sampino (anni 2 di inibizione ed € 25.000,00 di ammenda), L’Aquila (€ 25.000,00 di ammenda) e Torres (punti 2 di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella attuale stagione sportiva 2015-16 ed € 25.000,00 di ammenda): in parziale accoglimento del ricorso ha disposto:

– nei confronti del sig. Capitani Domenico la sanzione dell’inibizione per anni 5 (cinque) con preclusione e ammenda di € 80.000,00 (ottantamila/00), ai sensi dell’art. 7, commi 1, 2 e 6, C.G.S.,;
– nei confronti del sig. Di Nicola Ercole la sanzione dell’inibizione di anni 4 e mesi 9, con l’ammenda di € 80.000,00 (ottantamila/00), ai sensi degli artt. 7, commi 1, 2 e 6, e 6, comma 1, C.G.S.;
– nei confronti del sig. Di Lauro Fabio la sanzione della squalifica di anni 4 e mesi 3, con l’ammenda di € 70.000,00 (settantamila/00), ai sensi degli artt. 7, commi 1, 2 e 6, e 6, comma 1, C.G.S.;
– nei confronti del sig. Sampino Giuseppe la sanzione dell’inibizione per anni 4 e mesi 6, con l’ammenda di € 70.000,00, ai sensi dell’art. 7, commi 1, 2 e 6, C.G.S.;
– nei confronti della società L’Aquila Calcio 1927 S.r.l., la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontare nel campionato 2015/2016, con l’ammenda di € 25.000,00 (venticinquemila/00), ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S., per le condotte ascritte, ai sensi degli artt. 7, commi 1, 2 e 6, nonché 6, comma 1, C.G.S., al sig. Di Nicola Ercole;
– nei confronti della società S.E.F. Torres 1903 S.r.l. l’applicazione della sanzione della retrocessione all’ultimo posto in classifica nella Stagione Sportiva 2014/2015, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., in merito alla condotta ascritta al legale rappresentante Capitani Domenico, ex art. 7, commi 1, 2 e 6, C.G.S., nonché l’ammenda di € 15.000,00 (quindicimila/00) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S., in ordine alla condotta ascritta ai tesserati Nucifora e Costantino, ex art. 6, comma 5 C.G.S.. Respinge l’appello quanto alle posizione del sig. Costantino e del sig. Nucifora.

> Respinto il ricorso della Torres e di Capitani.

> Parzialmente accolto il ricorso di Costantino: ridotta la sanzione all’ammenda di € 5.000,00 confermando per il resto.

> Accolto il ricorso della società Aurora Pro Patria 1919 S.r.l. di Busto Arsizio (Varese).

> Respinto il ricorso della società L’Aquila Calcio 1927 S.r.l.

> Respinto il ricorso del signor Giuseppe Sampino.

> Respinto il ricorso del signor Fabio Di Lauro.

> Respinto il ricorso del signor Ercole Di Nicola.

Categoria: Serie C