Lega Pro, ecco il regolamento sul minutaggio dei giovani

Lega Pro, ecco il regolamento sul minutaggio dei giovani

La Lega Pro ha reso pubblico il Regolamento sul minutaggio dei giovani. Eccolo nel dettaglio:

> Art. 1 Lista Calciatori
1.1. Le società, indipendentemente dal numero dei calciatori tesserati, nelle gare ufficiali di campionato devono, pena le sanzioni previste dal successivo art. 2, utilizzare una “lista calciatori” composta come di seguito specificato:
– fino ad un massimo di n. 16 calciatori nati antecedentemente al 1 gennaio 1994;
– fino ad un massimo di ulteriori n. 2 calciatori che, alternativamente, siano in possesso di uno dei requisiti di cui in appresso:
– già tesserati con la medesima Società per almeno tre stagioni consecutive, se nati successivamente al 1 gennaio 1992 (calciatori fidelizzati);
– già tesserati con la medesima Società per almeno due stagioni consecutive, se nati successivamente al 1 gennaio 1993 (calciatori fidelizzati);
– solo uno dei due può altresì essere un calciatore che, indipendentemente dall’età, sia stato tesserato per la medesima Società per almeno quattro stagioni sportive consecutive (calciatore bandiera);
1.2 I calciatori nati successivamente al 1 gennaio 1994 (c.d. “under”) potranno essere utilizzati senza limitazioni nel numero e senza necessità di inserimento nella lista.
1.3 La presentazione di una lista che non rispetti i suindicati requisiti, verrà a tutti gli effetti considerata come “mancato deposito” e darà luogo all’irrogazione delle sanzioni previste all’art. 2.
1.4 Ai fini del computo delle stagioni sportive in cui il calciatore è stato tesserato per la medesima Società (fidelizzato o bandiera), il tesseramento nel corso di una singola stagione sportiva (dal 1 luglio al 30 giugno dell’anno successivo) deve essere mantenuto continuativamente per un periodo non inferiore a cinque mesi.

> Art. 2 Sanzioni
2.1 Il Consiglio Direttivo di Lega, in caso di violazione della normativa prevista all’art. 1, ovvero nel caso in cui la Società utilizzi in gare ufficiali di Campionato uno o più giocatori non inseriti nella Lista, dopo aver concesso un termine per eventuali difese, dispone le seguenti sanzioni:
a) decadenza dal diritto ad usufruire della ripartizione dei corrispettivi da suddividersi in base al regolamento sul c.d. “minutaggio” in caso di mancato deposito della Lista in data antecedente alla disputa della prima partita ufficiale di Campionato della stagione sportiva; qualora il deposito venga effettuato tardivamente, la società sportiva dovrà altresì corrispondere una sanzione di € 2.000,00 per ogni giorno di ritardo nel deposito ;
b) nel caso in cui una Società utilizzi un giocatore non inserito nella Lista in gare ufficiali di Campionato e tale violazione avvenga entro l’ultima giornata del girone di andata, la sanzione sarà pari a € 10.000,00 per ogni calciatore “fuori lista” utilizzato in una partita o frazione di essa;
c) nel caso di reiterazione della precedente violazione, cioè quando una Società utilizzi un giocatore non inserito nella Lista in gare ufficiali di Campionato e tale violazione avvenga entro l’ultima giornata del girone di andata, la sanzione sarà pari a € 20.000.00 per ogni calciatore “fuori lista” utilizzato in una partita o frazione di essa;
d) nel caso in cui una Società utilizzi un giocatore non inserito nella Lista in gare ufficiali di Campionato e tale violazione avvenga per la terza volta nella medesima stagione sportiva o in una giornata del girone di ritorno o nel corso dei play-off e play-out del Campionato, la Società inadempiente sarà esclusa dalla ripartizione dei corrispettivi da suddividersi in base al regolamento sul c.d. “minutaggio” ed alla stessa verrà irrogata una sanzione di € 50.000,00 per l’utilizzo di ogni calciatore fuori lista per ogni partita;
e) le sanzioni previste ai punti b, c, d saranno cumulativamente applicate anche nel caso di mancato deposito della lista; in tale ipotesi infatti tutti i calciatori utilizzati in una gara di Campionato verranno considerati “fuori Lista”.

2.2. Gli importi di cui alle sanzioni irrogate saranno di competenza della Lega Pro; l’esclusione dalla ripartizione dei corrispettivi di cui al “minutaggio” determinerà l’incremento della c.d. “quota minuto” a favore di tutte le altre società associate.

> Art. 3 Variazioni lista ed efficacia
3.1 La lista può essere variata solo durante il periodo dei trasferimenti. Fanno eccezione le sole ipotesi previste ai successivi articoli 3.3 e 3.4.
3.2 La lista diventa definitiva alla data di chiusura di ciascun periodo dei trasferimenti e quindi non più soggetta a variazioni, salvo le ipotesi previste ai successivi articoli 3.3 e 3.4, sino all’apertura del successivo periodo dei trasferimenti.
3.3 La lista incompleta può essere integrata sino al massimo numero consentito, anche al di fuori dei periodi dei trasferimenti, esclusivamente a seguito del tesseramento di calciatori svincolati o di calciatori professionisti già tesserati per la società ed inizialmente esclusi dalla lista.
3.4 Nel rispetto delle norme generali sui trasferimenti e sul tesseramento dei calciatori, le società possono sostituire in qualsiasi momento nella lista un portiere con un altro portiere, nonché integrare la lista con un portiere, ovvero sostituire in qualsiasi momento un calciatore con cui sia intervenuta una risoluzione di contratto – consensuale o per inadempimento – con un altro calciatore già tesserato per la medesima società o svincolato.
3.5 Affinché le variazioni della lista, intervenute durante o fuori dai periodi di trasferimento, abbiano efficacia, le stesse devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e notificate alla Lega mediante comunicazione a mezzo pec segreterialegapro@legalmail.it, da inviarsi alla Lega prima dell’inizio della gara, con successiva consegna di copia della medesima comunicazione al delegato di gara della Lega Pro. In difetto di notifica preliminare e/o di successiva consegna al delegato di Lega della predetta comunicazione, il calciatore inserito ed utilizzato in gara ufficiale verrà considerato, anche agli effetti di cui all’art. 2, “fuori lista”.

> Art. 4 Ripartizione risorse e criteri di calcolo del “minutaggio”
4.1 Le risorse economiche di cui all’art. 24 D.Lgs 9/2008 (Legge Melandri), destinate alle società professionistiche di Lega Pro, verranno ripartite, nel rispetto dei criteri fissati dall’art. 15 del citato Decreto, in forza di espresso deliberato assembleare.
4.2 Gli importi che verranno destinati all’impiego dei giovani calciatori, tesserati con status 04 e 09, saranno distribuiti tra tutte le società sportive, indipendentemente dal girone in cui sono rispettivamente inserite, secondo il seguente criterio:
– 100% su tutti e tre i gironi;
– ogni quota sarà calcolata, in via provvisoria alla 10^, alla 20^ ed alla 30^ giornata  successivamente erogata; al termine della regular season si procederà al conteggio finale con ricalcolo delle rispettive quote ed erogazioni a conguaglio;
– dette quote saranno calcolate in base all’effettivo utilizzo dei giovani in campo in gare di Campionato attraverso:
> computo del totale dei minuti-giovani assommati da tutti i club;
> individuazione, rispetto alla quota dei corrispettivi disponibile, di un “quoziente giovani” per minuto giocato;
> assegnazione dei corrispettivi ai singoli club in base ai minuti giocati;
– incremento del quoziente-giovani per i club in caso di vittoria del campionato diretta (+10%) e decremento in caso di retrocessione diretta (-20%).
4.3 La quota dei tesserati con status 04 e 09 da assegnare a ciascuna classe di età risponderà alla seguente ponderazione:
– 0,60 classe di età 1994;
– 0,80 classe di età 1995;
– 1,00 classe di età 1996;
– 1,20 classe di età 1997;
– 1,40 classe di età 1998 e seguenti.
4.4 La quota, determinata ai sensi dell’art. 4.3, verrà incrementata del 20% nel caso in cui il giovane calciatore provenga dal proprio settore giovanile, con un tesseramento non inferiore a tre stagioni sportive consecutive.
4.5 Ai fini del calcolo del “minutaggio” rientrano nel computo anche le prestazioni sportive di quei calciatori, in possesso dei requisiti anagrafici, il cui tesseramento sia a titolo di cessione o trasferimento temporaneo gratuito da società di Serie A e B a condizione che per gli stessi sia contestualmente previsto un premio di valorizzazione, non sottoposto a condizioni di sorta, di importo pari o superiore al compenso lordo fisso annuo loro spettante a titolo di emolumenti. Saranno parimenti considerati ai fini del calcolo del “minutaggio” quei calciatori, in possesso dei requisiti anagrafici, il cui tesseramento sia a titolo di cessione o trasferimento temporaneo oneroso da società di Serie A e B, a condizione che per gli stessi sia contestualmente previsto un premio di valorizzazione, non sottoposto a condizioni di sorta, di importo pari o superiore alla sommatoria del corrispettivo della cessione o del trasferimento e dell’ammontare del compenso lordo fisso annuo loro spettante a titolo di emolumenti.
4.6 Qualora una società incorra in una delle fattispecie previste dall’art. 2 (fermo restando l’addebito delle relative sanzioni) dopo aver percepito le parziali erogazioni dei corrispettivi previste alla 10^, 20^ e 30^ giornata, dovrà restituire quanto ricevuto.
4.7 Il Consiglio Direttivo si riserva di apportare alla presente normativa regolamentare le eventuali modifiche tecniche ed interpretative che si renderanno necessarie al fine di consentire alle società una corretta applicazione della stessa.

Fonte: www.tuttolegapro.com

Categoria: Serie C