PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata di ritorno del
Campionato i sostenitori delle Società ASCOLI, AREZZO, CARPI, CATANIA CAVESE,
CROTONE, FOGGIA, GUIDONIA MONTECELIO, GIANA ERMINIO, GUBBIO, PERUGIA,
MONOPOLI, NOVARA, PRO VERCELLI, SALERNITANA, SAMBENEDETTESE, TRENTO e
UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società, di propri tesserati o di altri
Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
– considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.
SOCIETA’
AMMENDA € 1.500,00
FOGGIA
A) per avere, i suoi sostenitori, durante la gara, puntato ripetutamente (da diversi
Settori occupati dalla tifoseria locale) un raggio laser luminoso in direzione dei
giocatori della squadra avversaria;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
posizionati nel Settore Tribuna Ovest e Curva Nord, consistiti nell’aver lanciato, a
fine gara:
1. una bottiglietta d’acqua semipiena sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. un rotolo di scotch (proveniente dalla Curva Nord) sul terreno di gioco, senza
conseguenze;
3. numero quattro album di figurine Panini (dal Settore Tribuna Ovest) uno dei
quali attingeva alla testa un giornalista di un emittente presente a bordo campo
durante l’intervista all’allenatore della squadra avversaria.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
in particolare la riprovevolezza delle condotte sub A) e sub B) n. 3, e considerati i
modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 1.200,00
ASCOLI per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio del secondo tempo
di quattro minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in
campo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura
del ritardo (plurirecidiva, r. Arbitrale, r. c.c.).
AMMENDA € 700,00
CAVESE
A) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto:
1. dall’inizio della gara al 5° minuto del primo tempo, uno striscione di circa 20
metri per 1, non autorizzato;
58/3072. per tutta la durata della gara, uno striscione di circa 25 metri per 1, non
autorizzato;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver lanciato, al 63° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di
gioco e, al 94° minuto della gara, una bottiglietta di plastica semivuota nel recinto
di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che per la condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose e
considerati le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 600,00
VIS PESARO per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio del secondo
tempo di tre minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in
campo nonostante i richiami da parte dell’Arbitro.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura
del ritardo (r. Arbitrale, r. c.c.).
AMMENDA € 400,00
MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 10° minuto della gara, un fumogeno nel
recinto di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono
verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex
art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 300,00
SAMBENEDETTESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di
sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, prima dell’inizio della gara, un
fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono
verificate conseguenze dannose e considerato che la società sanzionata
disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r.
proc. fed.).
AMMENDA € 200,00
NOVARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver danneggiato le porte dei servizi igienici loro riservati nell’aver
applicato adesivi sulle stesse.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13
comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i58/308modelli organizzativi ex art 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica –
obbligo di risarcimento danni se richiesto).
SIRACUSA per avere, i suoi sostenitori posizionati nel Settore Gradinata B (circa
il 50% dei 943 presenti), intonato, all’85° e all’89° minuto della gara, un coro
offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuti, per due volte,
nella prima circostanza e, per tre volte, nella seconda.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e
considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 100,00
CATANIA per avere, i suoi sostenitori (il 50% circa dei 460 presenti) posizionati
nel Settore Ospiti, intonato, al 34° minuto della gara, un coro oltraggioso nei
confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per venti volte.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
POTENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver imbrattato i bagni dei tifosi ospiti con scritte sui muri.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la
Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica –
obbligo di risarcimento danni se richiesto).
RAVENNA per avere, i suoi sostenitori (80% circa dei 275 presenti) posizionati
nel Settore Curva Sud Ospiti, intonato, al 68° minuto della gara, un coro
oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per tre volte.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3,
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società
sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi
attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 24 FEBBRAIO 2026
TUROTTI SANDRO (PRO PATRIA)
per avere, tra il primo e il secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto, mentre la Quaterna Arbitrale faceva rientro negli spogliatoi, dapprima
protestava veementemente nei suoi confronti e, quindi, invitato alla calma, continuava a
protestare platealmente, compiendo un gesto offensivo per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,
comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (sanzione
aggravata dalla qualifica di dirigente addetto all’Arbitro ricoperta dal SIG TUROTTI).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE58/309CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 17 FEBBRAIO 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA
DI GIUSEPPE MARCELLO (PINETO)
per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
della Quaterna Arbitrale, in quanto, durante una revisione FVS, si alzava dalla panchina
aggiuntiva per protestare nei loro confronti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione
FVS (panchina aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 17 FEBBRAIO 2026
PESSOTTO VANNI (ATALANTA U23)
per avere, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
della Quaterna Arbitrale, in quanto, durante una revisione FVS, si alzava dalla panchina,
usciva dall’area tecnica e protestava nei loro confronti con parole e gesti.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,
comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in
occasione di una revisione FVS (r. Assistente Arbitrale n. 1).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 10 FEBBRAIO 2026
PETRUZZELLA LEANDRO (TEAM ALTAMURA)
per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento reciprocamente non
corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto si alzava dalla panchina e
proferiva parole irrispettose nei suoi confronti.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta.
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 10 FEBBRAIO 2026
PAGNOTTA ORLANDO (SALERNITANA)
per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti della
Quaterna Arbitrale in quanto nei locali spogliatoi, si avvicinava proferendo parole irriguardose
nei loro confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,
comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere.
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
DI GIACOMO UMBERTO ANTONIO (CAVESE)
per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
58/310del IV Ufficiale, in quanto, in occasione di una revisione FVS, prima dell’effettuazione della
revisione, protestava, proferendo parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne
l’operato.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in
occasione di una revisione FVS (r. IV Ufficiale).
BANCHIERI SIMONE (PONTEDERA)
per avere, al 7° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto, durante una revisione FVS, abbandonava l’area
tecnica, avvicinandosi all’area di revisione FVS e, dopo essere stato richiamato, tornava
nuovamente nell’area di revisione, interferendo con l’operato arbitrale e mostrando sul
proprio tablet le immagini dell’azione oggetto di revisione, mentre l’Arbitro e il IV Ufficiale
stavano effettuando la revisione.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e
36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, posta in
essere in occasione di una revisione FVS.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
POMINI ALBERTO (LUMEZZANE)
per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava veemente nei suoi
confronti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e
36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina
aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
ARONICA SALVATORE (TRAPANI)
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)
LOPEZ GIOVANNI (ALBINOLEFFE)
TEDESCO GIOVANNI (PERUGIA)
AMMONIZIONE (I INFR)
GIUBILINI DAVIDE (ALCIONE MILANO)
CORINI EUGENIO (UNION BRESCIA)
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
MAGGIONI DANIELE (ATALANTA U23)
per avere, al 22° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
della Quaterna Arbitrale, in quanto, durante una revisione FVS, si alzava dalla panchina,
usciva dall’area tecnica e protestava nei loro confronti con parole e gesti.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,
58/311comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in
occasione di una revisione FVS (r. Assistente Arbitrale n. 1, panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
SQUASSONI ALESSIO (LUMEZZANE)
per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava veementemente nei
suoi confronti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e
36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina
aggiuntiva).
OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
BARTOLACCI GIOVANNI (PINETO)
per avere, al 54° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
del dell’Arbitro e del IV Ufficiale e, in quanto, in occasione di una revisione FVS:
1. usciva dall’area tecnica, avvicinandosi al monitor, protestando nei loro confronti per
contestarne l’operato;
2. terminata la revisione, si allontanava dal recinto di gioco, entrava nel tunnel che conduce
agli spogliatoi senza autorizzazione e veniva richiamato in campo dai suoi collaboratori, con
la successiva adozione del provvedimento di espulsione.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in
occasione di una revisione FVS (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
COPPOLA GIANLUCA (TRAPANI)
per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento reciprocamente non
corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto si alzava dalla panchina e
proferiva parole irrispettose nei suoi confronti.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
COLLABORATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
MONTICCIOLO ALESSANDRO (BENEVENTO)
per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
della Quaterna Arbitrale in quanto usciva dall’area tecnica per protestare platealmente nei
loro confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e
36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere
(panchina aggiuntiva).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
58/312NESPOLA MANFREDI FRANCESCO (PIANESE)
per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
della Quaterna Arbitrale in quanto, dopo una revisione FVS, si alzava dalla panchina
gesticolando e proferendo parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione
FVS (calciatore di riserva, r. IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MARENCO FILIPPO (LATINA)
per avere, al 3° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta.
BERTOLI MARCO (OSPITALETTO FRANCIACORTA)
per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
della Quaterna Arbitrale in quanto, dopo la segnatura di una rete da parte della squadra
avversaria si avvicinava all’Arbitro e proferiva nei confronti della Quaterna Arbitrale frasi
irrispettose per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e
36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, ivi comprese
le scuse porte dal calciatore al termine della gara.
SCHIRONE LUCA (PINETO)
per avere, al 54° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
del IV Ufficiale, in quanto, si alzava dalla panchina e pronunciava nei suoi confronti una frase
offensiva per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta (calciatore sostituito).
DAFFARA MANUEL (VIRTUS VERONA)
per avere, al 37° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
GRANDOLFO FRANCESCO (CASARANO)
SACO COLI (CASERTANA)
BELLINI LEONARDO (PIANESE)
SCARINGI MATTIA (RAVENNA)
NUNZIATINI FRANCESCO (TORRES)
LAMESTA ALESSANDRO (UNION BRESCIA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X
INFR)
58/313MICELI MIRKO (CATANIA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V
INFR)
BRIGHT KEVIN (ALCIONE MILANO)
VITALE GAETANO (AUDACE CERIGNOLA)
BRUNET BORDIN JUAN IGNACIO (CAMPOBASSO)
CELIENTO DANIELE (CASARANO)
MAIELLO RAFFAELE (CASARANO)
REDOLFI ALEX (CITTADELLA)
BURRAI SALVATORE (DOLOMITI BELLUNESI)
FIORDILINO ANTONIOLUCA (INTER U23)
PICCININI STEFANO (MONOPOLI)
BERTINI MARCO (PIANESE)
SUSSI CHRISTIAN (PIANESE)
MASI ALBERTO (PRO PATRIA)
LONGOBARDI GIANLUCA (SALERNITANA)
MAFFEI MATTIA (TRENTO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
SPEDALIERI JONATHAN ANDREA (RENATE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
LAKTI ERALD (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
GUADAGNI GIUSEPPE (AZ PICERNO)
SIMONETTI PIER LUIGI (BENEVENTO)
LLANO MASSA MANUEL TADEO (CASERTANA)
CAPORALE ALESSANDRO (COSENZA)
NOVELLA MATTIA (CROTONE)
RIZZO FRANCESCO (FOGGIA)
HRAIECH SABER (GUBBIO)
DEL CARRO ANDREA (RENATE)
GRANDE MICHELE (TEAM ALTAMURA)
MAESTRELLI ALESSIO (TERNANA)
KIRWAN NIKO (TRAPANI)
FOSSATI MARCO EZIO (TRENTO)
PATANE’ NICOLA (VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE (XI INFR)
ROSSINI MATTEO (CARPI)
AMMONIZIONE (VII INFR)
CIONEK THIAGO RANGEL (CAVESE)
ZAMMARINI ROBERTO (GIUGLIANO)
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO (LATINA)
D’ANDREA FILIPPO (PINETO)
PACCIARDI FEDERICO (SIRACUSA)
SOLCIA DANIELE (SORRENTO)
BALESTRERO DAVIDE (UNION BRESCIA)58/314ZARPELLON LEONARDO (VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE (VI INFR)
EKLU SHAKA MAWULI (AREZZO)
FIGOLI MATTEO (CARPI)
CHIRICO’ COSIMO (CASARANO)
D’ALENA ANTONIO (CASARANO)
LORENZINI FILIPPO (NOVARA)
VITALI PABLO (PONTEDERA)
EL BOUCHATAOUI ACHRAF (PRO VERCELLI)
IOTTI ILARIO (PRO VERCELLI)
AMMONIZIONE (III INFR)
NICOLETTI MANUEL (ASCOLI)
MISITANO GIULIO (ATALANTA U23)
PIEROZZI EDOARDO (BENEVENTO)
GIANI ELIA (CARPI)
AWUA THEOPHILUS (CAVESE)
BA RACINE (COSENZA)
NEGRO DI STEFANO VINICIUS (CROTONE)
TOMMASINI CHRISTIAN (FOGGIA)
CALDORE MARCO (GIUGLIANO)
GRECO STEFANO (GIUGLIANO)
SAVIO FEDERICO (JUVENTUS NEXT GEN)
CALCAGNI RICCARDO (MONOPOLI)
GOBBI FRANCESCO (OSPITALETTO FRANCIACORTA)
CARECCIA SAMUELE (PERGOLETTESE)
GORELLI MATTEO (PIANESE)
MARTEY CLAUDIO MAMAH (PIANESE)
CAPONI ANDREA (PONTEDERA)
FELIPPE NASCIMENTO LUCAS (POTENZA)
BURRUANO ANGELO (PRO VERCELLI)
RIVIERA CORRADO (RENATE)
ACHIK ISMAIL (SALERNITANA)
POTENZA ANTONIO (SORRENTO)
MORETTI ANDREA (TRIESTINA)
AMMONIZIONE (II INFR)
ASTROLOGO ANDREA (ALBINOLEFFE)
BARBA BENEDETTO (ALBINOLEFFE)
LANZI EDDY (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
DAMIANI SAMUELE (ASCOLI)
BERGONZI FEDERICO (ATALANTA U23)
DI TOMMASO LEONARDO (AUDACE CERIGNOLA)
RENZETTI DAVIDE (BRA)
CAJAZZO ISMAEL TOM DOMINIQUE (CASARANO)
ANASTASIA EMANUELE (CITTADELLA)
RABBI SIMONE (CITTADELLA)
AGOSTI LOUIS (DOLOMITI BELLUNESI)
MINELLI ALESSANDRO (FOGGIA)
RENDA FEDERICO (GIANA ERMINIO)58/315ZAPPELLA DAVIDE (GUIDONIA MONTECELIO)
PUCZKA DAVID (JUVENTUS NEXT GEN)
MARRONE LUCA (LECCO)
LUPERINI GREGORIO (LIVORNO)
FILIGHEDDU STEFANO (LUMEZZANE)
FROSALI JACOPO (PRO PATRIA)
DEL SORBO LUDOVICO (SORRENTO)
CURCIO ALESSIO (TEAM ALTAMURA)
ESPOSITO MATTIA (TEAM ALTAMURA)
ZECCA GIACOMO (TORRES)
NICASTRO FRANCESCO (VIS PESARO)
AMMONIZIONE (I INFR)
CIKO SEVO (ALBINOLEFFE)
FRANCO DANIELE (AZ PICERNO)
VETTOREL THOMAS (COSENZA)
PITTINO TOMMASO (DOLOMITI BELLUNESI)
CANNISTRA PAOLO (GIANA ERMINIO)
AGBONIFO RICHI (INTER U23)
DAVID ANTONIO (INTER U23)
BASILI DAMIANO (LECCO)
FURNO CRISTIANO (PRO VERCELLI)
EKUBAN JOSEPH ANSAH (RENATE)
BRANCOLINI FEDERICO (SALERNITANA)
CORALLO CLARENCE (TRENTO

