Giudice sportivo: ammenda alla società

Giudice sportivo: ammenda alla società

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata di ritorno del

Campionato i sostenitori delle Società ASCOLI, AREZZO, CARPI, CATANIA CAVESE,

CROTONE, FOGGIA, GUIDONIA MONTECELIO, GIANA ERMINIO, GUBBIO, PERUGIA,

MONOPOLI, NOVARA, PRO VERCELLI, SALERNITANA, SAMBENEDETTESE, TRENTO e

UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale

pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società, di propri tesserati o di altri

Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;

– considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le

circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.

SOCIETA’

AMMENDA € 1.500,00

FOGGIA

A) per avere, i suoi sostenitori, durante la gara, puntato ripetutamente (da diversi

Settori occupati dalla tifoseria locale) un raggio laser luminoso in direzione dei

giocatori della squadra avversaria;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti

commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,

posizionati nel Settore Tribuna Ovest e Curva Nord, consistiti nell’aver lanciato, a

fine gara:

1. una bottiglietta d’acqua semipiena sul terreno di gioco, senza conseguenze;

2. un rotolo di scotch (proveniente dalla Curva Nord) sul terreno di gioco, senza

conseguenze;

3. numero quattro album di figurine Panini (dal Settore Tribuna Ovest) uno dei

quali attingeva alla testa un giornalista di un emittente presente a bordo campo

durante l’intervista all’allenatore della squadra avversaria.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,

comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,

in particolare la riprovevolezza delle condotte sub A) e sub B) n. 3, e considerati i

modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 1.200,00

ASCOLI per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio del secondo tempo

di quattro minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in

campo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S.,

valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura

del ritardo (plurirecidiva, r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 700,00

CAVESE

A) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto:

1. dall’inizio della gara al 5° minuto del primo tempo, uno striscione di circa 20

metri per 1, non autorizzato;

58/3072. per tutta la durata della gara, uno striscione di circa 25 metri per 1, non

autorizzato;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti

commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,

consistiti nell’aver lanciato, al 63° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di

gioco e, al 94° minuto della gara, una bottiglietta di plastica semivuota nel recinto

di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13,

comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,

rilevato che per la condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose e

considerati le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli

organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 600,00

VIS PESARO per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio del secondo

tempo di tre minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in

campo nonostante i richiami da parte dell’Arbitro.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S.,

valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura

del ritardo (r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 400,00

MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per

fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità

pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 10° minuto della gara, un fumogeno nel

recinto di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26

C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono

verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex

art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 300,00

SAMBENEDETTESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di

sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per

l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, prima dell’inizio della gara, un

fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26

C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono

verificate conseguenze dannose e considerato che la società sanzionata

disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r.

proc. fed.).

AMMENDA € 200,00

NOVARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti

violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica,

consistiti nell’aver danneggiato le porte dei servizi igienici loro riservati nell’aver

applicato adesivi sulle stesse.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13

comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,

rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i58/308modelli organizzativi ex art 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica –

obbligo di risarcimento danni se richiesto).

SIRACUSA per avere, i suoi sostenitori posizionati nel Settore Gradinata B (circa

il 50% dei 943 presenti), intonato, all’85° e all’89° minuto della gara, un coro

offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuti, per due volte,

nella prima circostanza e, per tre volte, nella seconda.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,

comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e

considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 100,00

CATANIA per avere, i suoi sostenitori (il 50% circa dei 460 presenti) posizionati

nel Settore Ospiti, intonato, al 34° minuto della gara, un coro oltraggioso nei

confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per venti volte.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,

comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,

considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli

organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

POTENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per

fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità

pubblica, consistiti nell’aver imbrattato i bagni dei tifosi ospiti con scritte sui muri.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,

comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la

Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli

organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica –

obbligo di risarcimento danni se richiesto).

RAVENNA per avere, i suoi sostenitori (80% circa dei 275 presenti) posizionati

nel Settore Curva Sud Ospiti, intonato, al 68° minuto della gara, un coro

oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per tre volte.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3,

C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società

sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi

attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE

CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A

TUTTO IL 24 FEBBRAIO 2026

TUROTTI SANDRO (PRO PATRIA)

per avere, tra il primo e il secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti

dell’Arbitro in quanto, mentre la Quaterna Arbitrale faceva rientro negli spogliatoi, dapprima

protestava veementemente nei suoi confronti e, quindi, invitato alla calma, continuava a

protestare platealmente, compiendo un gesto offensivo per contestarne l’operato.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,

comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (sanzione

aggravata dalla qualifica di dirigente addetto all’Arbitro ricoperta dal SIG TUROTTI).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE58/309CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A

TUTTO IL 17 FEBBRAIO 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA

DI GIUSEPPE MARCELLO (PINETO)

per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti

della Quaterna Arbitrale, in quanto, durante una revisione FVS, si alzava dalla panchina

aggiuntiva per protestare nei loro confronti.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S.,

valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione

FVS (panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE

CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A

TUTTO IL 17 FEBBRAIO 2026

PESSOTTO VANNI (ATALANTA U23)

per avere, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti

della Quaterna Arbitrale, in quanto, durante una revisione FVS, si alzava dalla panchina,

usciva dall’area tecnica e protestava nei loro confronti con parole e gesti.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,

comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in

occasione di una revisione FVS (r. Assistente Arbitrale n. 1).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE

CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A

TUTTO IL 10 FEBBRAIO 2026

PETRUZZELLA LEANDRO (TEAM ALTAMURA)

per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento reciprocamente non

corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto si alzava dalla panchina e

proferiva parole irrispettose nei suoi confronti.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, C.G.S.,

valutate le modalità complessive della condotta.

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE

CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A

TUTTO IL 10 FEBBRAIO 2026

PAGNOTTA ORLANDO (SALERNITANA)

per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti della

Quaterna Arbitrale in quanto nei locali spogliatoi, si avvicinava proferendo parole irriguardose

nei loro confronti per contestarne l’operato.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,

comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere.

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DI GIACOMO UMBERTO ANTONIO (CAVESE)

per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti

58/310del IV Ufficiale, in quanto, in occasione di una revisione FVS, prima dell’effettuazione della

revisione, protestava, proferendo parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne

l’operato.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,

comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in

occasione di una revisione FVS (r. IV Ufficiale).

BANCHIERI SIMONE (PONTEDERA)

per avere, al 7° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti

dell’Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto, durante una revisione FVS, abbandonava l’area

tecnica, avvicinandosi all’area di revisione FVS e, dopo essere stato richiamato, tornava

nuovamente nell’area di revisione, interferendo con l’operato arbitrale e mostrando sul

proprio tablet le immagini dell’azione oggetto di revisione, mentre l’Arbitro e il IV Ufficiale

stavano effettuando la revisione.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e

36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, posta in

essere in occasione di una revisione FVS.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

POMINI ALBERTO (LUMEZZANE)

per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti

dell’Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava veemente nei suoi

confronti.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e

36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina

aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

ARONICA SALVATORE (TRAPANI)

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

LOPEZ GIOVANNI (ALBINOLEFFE)

TEDESCO GIOVANNI (PERUGIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

GIUBILINI DAVIDE (ALCIONE MILANO)

CORINI EUGENIO (UNION BRESCIA)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

MAGGIONI DANIELE (ATALANTA U23)

per avere, al 22° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti

della Quaterna Arbitrale, in quanto, durante una revisione FVS, si alzava dalla panchina,

usciva dall’area tecnica e protestava nei loro confronti con parole e gesti.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,

58/311comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in

occasione di una revisione FVS (r. Assistente Arbitrale n. 1, panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

SQUASSONI ALESSIO (LUMEZZANE)

per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti

dell’Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava veementemente nei

suoi confronti.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e

36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina

aggiuntiva).

OPERATORI SANITARI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

BARTOLACCI GIOVANNI (PINETO)

per avere, al 54° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti

del dell’Arbitro e del IV Ufficiale e, in quanto, in occasione di una revisione FVS:

1. usciva dall’area tecnica, avvicinandosi al monitor, protestando nei loro confronti per

contestarne l’operato;

2. terminata la revisione, si allontanava dal recinto di gioco, entrava nel tunnel che conduce

agli spogliatoi senza autorizzazione e veniva richiamato in campo dai suoi collaboratori, con

la successiva adozione del provvedimento di espulsione.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,

comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in

occasione di una revisione FVS (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

COPPOLA GIANLUCA (TRAPANI)

per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento reciprocamente non

corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto si alzava dalla panchina e

proferiva parole irrispettose nei suoi confronti.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, C.G.S.,

valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

COLLABORATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

MONTICCIOLO ALESSANDRO (BENEVENTO)

per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti

della Quaterna Arbitrale in quanto usciva dall’area tecnica per protestare platealmente nei

loro confronti per contestarne l’operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e

36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere

(panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

58/312NESPOLA MANFREDI FRANCESCO (PIANESE)

per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti

della Quaterna Arbitrale in quanto, dopo una revisione FVS, si alzava dalla panchina

gesticolando e proferendo parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S.,

valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione

FVS (calciatore di riserva, r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MARENCO FILIPPO (LATINA)

per avere, al 3° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva

commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le

modalità complessive della condotta.

BERTOLI MARCO (OSPITALETTO FRANCIACORTA)

per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti

della Quaterna Arbitrale in quanto, dopo la segnatura di una rete da parte della squadra

avversaria si avvicinava all’Arbitro e proferiva nei confronti della Quaterna Arbitrale frasi

irrispettose per contestarne l’operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e

36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, ivi comprese

le scuse porte dal calciatore al termine della gara.

SCHIRONE LUCA (PINETO)

per avere, al 54° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti

del IV Ufficiale, in quanto, si alzava dalla panchina e pronunciava nei suoi confronti una frase

offensiva per contestarne l’operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S.,

valutate le modalità complessive della condotta (calciatore sostituito).

DAFFARA MANUEL (VIRTUS VERONA)

per avere, al 37° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva

commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le

modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

GRANDOLFO FRANCESCO (CASARANO)

SACO COLI (CASERTANA)

BELLINI LEONARDO (PIANESE)

SCARINGI MATTIA (RAVENNA)

NUNZIATINI FRANCESCO (TORRES)

LAMESTA ALESSANDRO (UNION BRESCIA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X

INFR)

58/313MICELI MIRKO (CATANIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V

INFR)

BRIGHT KEVIN (ALCIONE MILANO)

VITALE GAETANO (AUDACE CERIGNOLA)

BRUNET BORDIN JUAN IGNACIO (CAMPOBASSO)

CELIENTO DANIELE (CASARANO)

MAIELLO RAFFAELE (CASARANO)

REDOLFI ALEX (CITTADELLA)

BURRAI SALVATORE (DOLOMITI BELLUNESI)

FIORDILINO ANTONIOLUCA (INTER U23)

PICCININI STEFANO (MONOPOLI)

BERTINI MARCO (PIANESE)

SUSSI CHRISTIAN (PIANESE)

MASI ALBERTO (PRO PATRIA)

LONGOBARDI GIANLUCA (SALERNITANA)

MAFFEI MATTIA (TRENTO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

SPEDALIERI JONATHAN ANDREA (RENATE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LAKTI ERALD (ARZIGNANO VALCHIAMPO)

GUADAGNI GIUSEPPE (AZ PICERNO)

SIMONETTI PIER LUIGI (BENEVENTO)

LLANO MASSA MANUEL TADEO (CASERTANA)

CAPORALE ALESSANDRO (COSENZA)

NOVELLA MATTIA (CROTONE)

RIZZO FRANCESCO (FOGGIA)

HRAIECH SABER (GUBBIO)

DEL CARRO ANDREA (RENATE)

GRANDE MICHELE (TEAM ALTAMURA)

MAESTRELLI ALESSIO (TERNANA)

KIRWAN NIKO (TRAPANI)

FOSSATI MARCO EZIO (TRENTO)

PATANE’ NICOLA (VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (XI INFR)

ROSSINI MATTEO (CARPI)

AMMONIZIONE (VII INFR)

CIONEK THIAGO RANGEL (CAVESE)

ZAMMARINI ROBERTO (GIUGLIANO)

DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO (LATINA)

D’ANDREA FILIPPO (PINETO)

PACCIARDI FEDERICO (SIRACUSA)

SOLCIA DANIELE (SORRENTO)

BALESTRERO DAVIDE (UNION BRESCIA)58/314ZARPELLON LEONARDO (VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

EKLU SHAKA MAWULI (AREZZO)

FIGOLI MATTEO (CARPI)

CHIRICO’ COSIMO (CASARANO)

D’ALENA ANTONIO (CASARANO)

LORENZINI FILIPPO (NOVARA)

VITALI PABLO (PONTEDERA)

EL BOUCHATAOUI ACHRAF (PRO VERCELLI)

IOTTI ILARIO (PRO VERCELLI)

AMMONIZIONE (III INFR)

NICOLETTI MANUEL (ASCOLI)

MISITANO GIULIO (ATALANTA U23)

PIEROZZI EDOARDO (BENEVENTO)

GIANI ELIA (CARPI)

AWUA THEOPHILUS (CAVESE)

BA RACINE (COSENZA)

NEGRO DI STEFANO VINICIUS (CROTONE)

TOMMASINI CHRISTIAN (FOGGIA)

CALDORE MARCO (GIUGLIANO)

GRECO STEFANO (GIUGLIANO)

SAVIO FEDERICO (JUVENTUS NEXT GEN)

CALCAGNI RICCARDO (MONOPOLI)

GOBBI FRANCESCO (OSPITALETTO FRANCIACORTA)

CARECCIA SAMUELE (PERGOLETTESE)

GORELLI MATTEO (PIANESE)

MARTEY CLAUDIO MAMAH (PIANESE)

CAPONI ANDREA (PONTEDERA)

FELIPPE NASCIMENTO LUCAS (POTENZA)

BURRUANO ANGELO (PRO VERCELLI)

RIVIERA CORRADO (RENATE)

ACHIK ISMAIL (SALERNITANA)

POTENZA ANTONIO (SORRENTO)

MORETTI ANDREA (TRIESTINA)

AMMONIZIONE (II INFR)

ASTROLOGO ANDREA (ALBINOLEFFE)

BARBA BENEDETTO (ALBINOLEFFE)

LANZI EDDY (ARZIGNANO VALCHIAMPO)

DAMIANI SAMUELE (ASCOLI)

BERGONZI FEDERICO (ATALANTA U23)

DI TOMMASO LEONARDO (AUDACE CERIGNOLA)

RENZETTI DAVIDE (BRA)

CAJAZZO ISMAEL TOM DOMINIQUE (CASARANO)

ANASTASIA EMANUELE (CITTADELLA)

RABBI SIMONE (CITTADELLA)

AGOSTI LOUIS (DOLOMITI BELLUNESI)

MINELLI ALESSANDRO (FOGGIA)

RENDA FEDERICO (GIANA ERMINIO)58/315ZAPPELLA DAVIDE (GUIDONIA MONTECELIO)

PUCZKA DAVID (JUVENTUS NEXT GEN)

MARRONE LUCA (LECCO)

LUPERINI GREGORIO (LIVORNO)

FILIGHEDDU STEFANO (LUMEZZANE)

FROSALI JACOPO (PRO PATRIA)

DEL SORBO LUDOVICO (SORRENTO)

CURCIO ALESSIO (TEAM ALTAMURA)

ESPOSITO MATTIA (TEAM ALTAMURA)

ZECCA GIACOMO (TORRES)

NICASTRO FRANCESCO (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (I INFR)

CIKO SEVO (ALBINOLEFFE)

FRANCO DANIELE (AZ PICERNO)

VETTOREL THOMAS (COSENZA)

PITTINO TOMMASO (DOLOMITI BELLUNESI)

CANNISTRA PAOLO (GIANA ERMINIO)

AGBONIFO RICHI (INTER U23)

DAVID ANTONIO (INTER U23)

BASILI DAMIANO (LECCO)

FURNO CRISTIANO (PRO VERCELLI)

EKUBAN JOSEPH ANSAH (RENATE)

BRANCOLINI FEDERICO (SALERNITANA)

CORALLO CLARENCE (TRENTO

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