Giudice sportivo: Foggia, ammenda alla società

Giudice sportivo: Foggia, ammenda alla società

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 27 e 28 Febbraio 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

SOCIETA’

AMMENDA
€ 2500 FIDELIS ANDRIA A) per avere i suoi sostenitori presenti nella Curva Sud intonato al minuto 46° minuto del primo tempo ed al 47° minuto del secondo tempo, due volte in ciascuna occasione, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razzistico; B) per avere i suoi sostenitori presenti nella Curva Nord intonato, al 25° minuto del primo tempo, per circa 15 secondi e per tre volte, cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari; C) per avere i suoi sostenitori intonato, a più riprese durante la partita, cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari; D) per avere i suoi sostenitori presenti nella Curva Nord, durante la fase di riscaldamento delle due squadre ed al 1° e 2° minuto del primo tempo, puntato un raggio laser di colore verde all’indirizzo dei calciatori del Foggia presenti sul terreno di giuoco, senza ulteriori conseguenze; 179/539 E) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere all’interno del recinto di gioco due petardi. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 1500 JUVE STABIA A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nella Curva Sud integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 15° ed al 25° minuto del secondo tempo, due fumogeni nel recinto di gioco; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nella Curva Sud integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere nel recinto di gioco due petardi di elevata potenza, di cui uno al 48° minuto del secondo tempo ed un altro al termine della gara; C) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nella Curva Sud integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco, al 28° minuto del secondo tempo, due bottigliette di acqua da mezzo litro semipiene con il tappo, all’indirizzo dei calciatori del Catanzaro, intenti a festeggiare una rete, senza colpire alcuno. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 800 TARANTO per avere una persona non identificata, ma riferibile alla Società in quanto indossava indumenti con il logo della stessa, fatto accesso nella zona antistante gli spogliatoi, nonostante non fosse inserita in distinta e, avvicinandosi all’Arbitro, per avere proferito parole irriguardose nei suoi confronti per dissentire sul suo operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta. Misura attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (referto arbitrale).

€ 500 FOGGIA per avere i suoi sostenitori intonato, a più riprese durante la partita, cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi avversari. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

€ 300 MONOPOLI per avere per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Distinti integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco, al 2° minuto circa del primo tempo, un bicchiere di plastica grande contenente liquido senza colpire alcuno. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

€ 200 ACR MESSINA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato i rubinetti dei servizi a loro riservati nel Settore Ospiti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., supplemento r.c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 28 MARZO 2023 E EURO 500 DI AMMENDA

EVANGELISTI LUCA (TARANTO) A) per avere, al 30° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e proferiva una frase offensiva nei suoi confronti; B) al termine della gara, rientrava sul terreno di gioco e si avvicinava all’Arbitro con fare minaccioso e gli mostrava, a pochi centimetri dal viso, un telefonino che ritraeva l’immagine di un’azione di gioco, contestava il suo operato e pronunciava frasi irriguardose e offensive nei suoi confronti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, referto arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 14 MARZO 2023 E EURO 500 DI AMMENDA

MARINACCI VINCENZO (TARANTO) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, entrava sul terreno di gioco e si avvicinava all’Arbitro con fare minaccioso mostrandogli, a pochi centimetri dal viso, un telefonino che ritraeva l’immagine di un’azione di gioco, contestava il suo operato e pronunciava frasi irriguardose nei suoi confronti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CAPUANO EZIO (TARANTO) per aver, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto nello spazio antistante gli spogliatoi, inveiva nei loro confronti proferendo frasi irrispettose ed offensive per dissentire sul loro operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

KANOUTE MAMADOU YAYE (AVELLINO) per avere, al 13° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore avversario IDDA RICCARDO in quanto, dopo essere stato spinto più volte da questo ultimo, reagiva mettendogli le mani al collo senza stringere e, successivamente, spintonandolo con forza e facendolo cadere a terra. Nell’occasione l’avversario non riportava danni fisici e si rialzava dopo qualche secondo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario. I

IDDA RICCARDO (VIRTUS FRANCAVILLA) per avere, al 35°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore avversario in quanto spingeva con forza, con entrambe le mani al petto, KANOUTE MAMADOU YAYE facendolo indietreggiare di un paio di metri e quindi si avvicinava una terza volta all’avversario con fare minaccioso, provocando la reazione violenta dello stesso. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CECCARELLI TOMMASO (PICERNO) per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti del portiere avversario in quanto, dopo aver segnato una rete mentre esultava, poneva in essere un gesto offensivo nei suoi confronti. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

CATURANO SALVATORE (POTENZA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)

PIERNO ROBERTO (VIRTUS FRANCAVILLA)
DI LIVIO LORENZO (LATINA)
VASSALLO FRANCESCO (MONOPOLI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

BOLSIUS DON JOSE’ HENRI (FIDELIS ANDRIA)
AVELLA MICHELE (VIRTUS FRANCAVILLA)
PIOVACCARI FEDERICO (GIUGLIANO)
SORRENTINO LORENZO (GIUGLIANO)
GIANNOTTI PASQUALE (MONOPOLI)
PINTO GIOVANNI (MONOPOLI)

Categoria: Giudice sportivo