Giudice sportivo: ammenda alla società, un turno a Di Noia

Giudice sportivo: ammenda alla società, un turno a Di Noia

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 26 Ottobre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:

GARE DEL 25 E 26 OTTOBRE 2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata di andata del Campionato i sostenitori della Società AVELLINO, AUDACE CERIGNOLA, FOGGIA, JUVE STABIA, LATINA, MONOPOLI e TARANTO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA’
AMMENDA € 3.000,00
CASERTANA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’aver lanciato, al 1° ed al 45° minuto del primo tempo, due petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. nell’aver lanciato, al 10° minuto del primo tempo, tre bengala in direzione del Settore Ospiti e una bottiglietta d’acqua semipiena che cadevano nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. nell’aver lanciato, al termine della gara, un accendino di colore verde nel recinto di gioco, senza conseguenze;
B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Laterale e Distinti intonato, al 30° minuto del primo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la intrinseca pericolosità delle condotte sub A) (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.800,00
JUVE STABIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’aver lanciato, durante la fase di riscaldamento delle squadre, tre fumogeni e tre petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. nell’aver lanciato, durante la gara, due petardi e tre fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. nell’avere i suoi sostenitori, nel numero di 150 circa, dal 16° del primo tempo al termine della gara, spostandosi dal Settore loro destinato, occupato una parte dello stadio delimitata da una recinzione in quanto inagibile.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S., che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e la intrinseca pericolosità delle condotte poste in essere (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.500,00
TARANTO
A) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine al 12° minuto del primo tempo ripetuto per tre volte, al 13° minuto del primo tempo per tre volte, al 15° minuto del secondo tempo ripetuto per cinque volte e al 16° minuto del secondo tempo ripetuto per sei volte;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’aver lanciato, all’8° minuto del primo tempo, una bottiglietta d’acqua semipiena da ½ litro sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. nell’aver lanciato, al termine della gara, una bottiglietta vuota di Caffè Borghetti e due fumogeni spenti nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G. S (r. proc. fed.).

AMMENDA € 1.000,00
GIUGLIANO per avere circa cinquanta bambini, posizionati nel Settore Tribuna Laterale, al 9°, 16° e 17° minuto della gara, intonato un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro, in ciascuna delle tre occasioni ripetuto per almeno dieci volte.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

AMMENDA € 600,00
FOGGIA
A) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, dal 5° al 6° minuto del primo tempo, intonato per nove volte, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale;
B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, dal 23° al 24° minuto del secondo tempo, intonato un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.)

AMMENDA € 500,00
AUDACE CERIGNOLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara, nel recinto di gioco, sul manto erboso, un bengala che veniva prontamente rimosso dal personale addetto senza provocare conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 7 NOVEMBRE 2023
AMODIO ANTONIO JUNIOR (GIUGLIANO)
A) per avere fatto accesso sul terreno di gioco ed esservi trattenuto per tutto il primo tempo di gara, senza essere iscritto in distinta;
B) per avere, al termine della gara, durante il rientro negli spogliatoi, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto si avvicinava a quest’ultimo proferendo una frase offensiva nei suoi confronti, contestando il suo operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a) e b), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e ritenuta la continuazione (r. arbitrale, r. proc. fed., r c.c.).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 2 NOVEMBRE 2023 ED € 500,00 DI AMMENDA
DEGLI ESPOSTI ALESSANDRO (CASERTANA)
per avere, al 35° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto usciva dall’area tecnica di circa cinque metri e, avvicinandosi al IV Ufficiale, pronunciava frasi irrispettose nei confronti della Quaterna Arbitrale per dissentire nei confronti di una loro decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).

FRANZESE ROBERTO (PICERNO)
per avere tenuto una condotta non corretta in quanto, nonostante fosse squalificato:
1. prima dell’inizio della gara, faceva accesso sul terreno di gioco e vi sostava per almeno 30 minuti;
2. dopo il termine della gara, faceva accesso negli spogliatoi.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 19, comma 3, C.G.S., in considerazione della modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)
CUDINI MIRKO (FOGGIA)
TOMEI FRANCESCO (MONOPOLI)

AMMONIZIONE (I INFR)
TAURINO ROBERTO (MONTEROSI TUSCIA)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
GAROFALO LUIGI (TURRIS)
per avere, al 43° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DE CHIARA GIUSEPPE (LATINA)
per avere, al 28° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, si alzava dalla panchina con atteggiamento minaccioso e rivolgeva nei suoi confronti una frase offensiva.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13 comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
KRAPIKAS TITAS (AUDACE CERIGNOLA)
per avere, al 29° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva toccando volontariamente il pallone con le mani fuori dall’area di rigore e impedendo un’evidente opportunità di segnare una rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

DE ANGELIS PAOLO (BRINDISI)
per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, nel tentativo di colpire il pallone, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza del polpaccio, senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
PLESCIA VINCENZO (ACR MESSINA)
DE SANTIS EROS (LATINA)
ESEMPIO STEFANO (TURRIS)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
MANETTA MARCO (ACR MESSINA)
DI NOIA GIOVANNI (FOGGIA)
PUGLIESE SAMUEL (TURRIS)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
MARTINELLI LUCA (AUDACE CERIGNOLA)
PROIETTI MATTIA (CASERTANA)
SCIACCA GIACOMO MICHELE (CASERTANA)
YABRE MOUSTAPHA (GIUGLIANO)
GRAZIANI VITTORIO (PICERNO)
ANTONINI LUI MATIAS (TARANTO)
LOLIVA ANDREA (TARANTO)

AMMONIZIONE (III INFR)
SCAFETTA FRANCESCOPAOLO (ACR MESSINA)
BERRA FILIPPO (BENEVENTO)
CIANO CAMILLO (BENEVENTO)
EL KAOUAKIBI HAMZA (BENEVENTO)
TOSCANO MARCO (CASERTANA)
CHIRICO’ COSIMO (CATANIA)
LADINETTI RICCARDO (CATANIA)
CANDELLONE LEONARDO (JUVE STABIA)
GERBO ALBERTO (JUVE STABIA)
PISCOPO KEVIN (JUVE STABIA)
DI LIVIO LORENZO (LATINA)
RICCARDI ALESSIO (LATINA)
ALTOBELLI DANIELE (MONTEROSI TUSCIA)
BONAVOLONTA’ ANGELO (SORRENTO)
ENRICI PATRICK (TARANTO)
GIOVINCO GIUSEPPE (VIRTUS FRANCAVILLA)

AMMONIZIONE (II INFR)
EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO (ACR MESSINA)
SALVO GIUSEPPE (ACR MESSINA)
SOSA FRANCO TOMAS (AUDACE CERIGNOLA)
MULE ERASMO (AVELLINO)
MAZZOTTA ANTONIO (CATANIA)
GIANNOTTI PASQUALE (CROTONE)
SCHENETTI ANDREA (FOGGIA)
CALDORE MARCO (GIUGLIANO)
LEONE GIUSEPPE (JUVE STABIA)
PALAZZINO FILIPPO (MONTEROSI TUSCIA)
DE CRISTOFARO ANTONIO (PICERNO)
ESPOSITO EMMANUELE (PICERNO)
LA MONICA GIUSEPPE (SORRENTO)
CAPONE FEDERICO (TARANTO)
RIGGIO CRISTIAN (TARANTO)
ROMANO ANTONIO (TARANTO)
ARTISTICO GABRIELE (VIRTUS FRANCAVILLA)
GAVAZZI FABIO (VIRTUS FRANCAVILLA)
MACCA FEDERICO (VIRTUS FRANCAVILLA)

AMMONIZIONE (I INFR)
ORTISI PASQUALINO (ACR MESSINA)
LORES VARELA IGNACIO (AVELLINO)
RICCIARDI MANUEL (AVELLINO)
CAPPELLETTI DANIEL (BRINDISI)
MONTALTO ADRIANO (CASERTANA)
TREMATERRA ENRICO (CASERTANA)
VUTHAJ DARDAN (CROTONE)
PICARDI MICHELE (JUVE STABIA)
RICCARDI PASQUALE (MONOPOLI)
SACCANI MATTEO (TURRIS)
IZZILLO NICOLAS (VIRTUS FRANCAVILLA)

Categoria: Giudice sportivo